Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. II n, 8778 del 14 ottobre 2022
Urbanistica.Valutazione unitaria dell'intervento edilizio
Nel verificare l’unitarietà o la pluralità degli interventi edilizi, non può tenersi conto del solo profilo strutturale, afferente alle tecniche costruttive del singolo manufatto, ma deve prendersi in esame anche l’elemento funzionale, al fine di verificare se le varie opere, pur strutturalmente separate, siano, tuttavia, strumentali al perseguimento del medesimo scopo pratico. Qualora infatti su uno stesso terreno risultino realizzati interventi dotati di una sicura autonomia strutturale (perché separati e relativamente distanziati uno dall’altro) e funzionale (es. abitazione e distinta autorimessa), la valutazione di unitarietà dell’intervento non può operare sull’intero ma va effettuata separatamente
Cass. Sez. III n. 41821 del 7 novembre 2022 (CC 19 ott 2022)
Pres. Ramacci Est. Corbetta Ric. PM in proc. Pagano
Urbanistica.Condono edilizio e disciplina regionale
In tema di condono edilizio disciplinato dalla legge 24 novembre 1994, n. 724, l'art. 28 della legge reg. Sicilia 10 agosto 2016, n. 16, ha introdotto una mera semplificazione procedurale, non incidendo in alcun modo sui requisiti di condonabilità previsti dalla normativa nazionale, sicché resta fermo il potere-dovere del giudice dell'esecuzione di verificare l'effettiva sussistenza di tali requisiti, posto che il ricorso alla procedura semplificata e la presentazione di una perizia giurata non gli impediscono di effettuare un controllo identico a quello previsto dalla normativa nazionale
TAR Abruzzo (AQ) Sez. I n. 371 del 13 ottobre 2022
Acque.Sanzioni amministrative
Per le violazioni ricadenti nella disciplina degli scarichi l’art. 135 dlv 152/06, dispone che non è previsto il pagamento in misura ridotta e pertanto, nell’esercizio del potere di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, l’Autorità competente attiva il procedimento sanzionatorio che scaturisce dal verbale di contestazione della violazione e si conclude con un provvedimento che può essere di ingiunzione o di archiviazione ai sensi dell’art. 18 Legge 689/81. Con l’Ordinanza ingiunzione di pagamento, ovvero con l’irrogazione della sanzione, l’Autorità competente determina sulla base dei citati criteri la sanzione, se ritiene fondata la violazione, tutto ciò ai sensi dell’art. 18 co. 2 Legge 689/81. La “somma dovuta per la violazione” scaturisce, nel caso delle violazioni in materia di scarichi, dagli importi nel minimo e massimo edittale previsti dall’art. 133 commi 1,2 e 3 dlv 152/06.
Illeciti in materia di gestione di rifiuti: tecniche investigative e protocolli di indagine.
di Renato NITTI
TAR Lecce Sez. II n. 1586 del 12 ottobre 2022
Sviluppo sostenibile.Agrivoltaico
L’agrivoltaico è un utilizzo “ibrido” di terreni agricoli, tra produzioni agricole e produzione di energia elettrica, attraverso l’installazione, sugli stessi terreni, di impianti fotovoltaici, che non impediscono tuttavia la produzione agricola classica. In particolare, mentre nel caso di impianti fotovoltaici tout court il suolo viene reso impermeabile, viene impedita la crescita della vegetazione, e il terreno agricolo perde quindi tutta la sua potenzialità produttiva, nell’agrivoltaico l’impianto è invece posizionato direttamente su pali più alti, e ben distanziati tra loro, in modo da consentire alle macchine da lavoro la coltivazione agricola sia al di sotto dei moduli fotovoltaici, e sia tra l’uno e l’altro modulo. Per effetto di tale tecnica – sicuramente innovativa, in quanto praticamente assente sino a pochi anni fa – la superficie del terreno resta permeabile, come tale raggiungibile dal sole e dalla pioggia, e dunque pienamente utilizzabile per le normali esigenze della coltivazione agricola.
Cass. Sez. III n. 41811 del 7 novembre 2022 (UP 6 ott 2022)
Pres. Ramacci Est. Noviello Ric. Princiotta
Ambiente in genere.Occupazione arbitaria del demanio marittimo ed elemento psicologico del reato
Quanto all’elemento psicologico del reato, l'occupazione dello spazio demaniale marittimo è arbitraria, ai sensi dell'art. 54 e 1161 cod. nav., sia quando non è legittimata da un titolo concessorio valido ed efficace, sia quando la concessione sia stata in precedenza rilasciata ad un soggetto diverso da quello intenzionato ad utilizzare il bene pubblico
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