Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 33102 del 8 settembre 2022 (UP 7 giu 2022)
Pres. Sarno Est. Di Nicola Ric. Bartucci
Rifiuti.Buona fede
In tema di rifiuti, chi opera nel settore è gravato dell’obbligo di acquisire informazioni circa la specifica normativa applicabile, sicché, qualora deduca la propria buona fede, non può limitarsi ad affermare di ignorare le previsioni di detta normativa, ma deve dimostrare di aver compiuto tutto quanto poteva per osservare la disposizione violata (fattispecie relativa ad imputato, per altro particolarmente esperto del settore, che non risultava si fosse adoperato per informarsi sulla possibilità di commercializzare le cose oggetto dell’imputazione, tanto più in un contesto nel quale egli stesso aveva definito complessa la normativa di settore, circostanza che, a maggior ragione, secondo la Corte gli imponeva l’obbligo di acquisire informazioni circa la specifica normativa applicabile e di adempiere correttamente e con l’ordinaria diligenza all’obbligo di informazione e di conoscenza dei precetti normativi).
TAR Lombardia (BS) Sez. I n. 829 del 8 settembre 2022
Rifiuti.Abbandono e soggetti obbligati
L’art. 192 d. lgs. 152/2006 vieta l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti e ne impone la rimozione. Dal momento che l’abbandono dei rifiuti costituisce un illecito permanente, la sua rimozione costituisce una obbligazione propter rem che segue la proprietà dei rifiuti e si trasferisce con la titolarità dei medesimi, dal momento che il nuovo proprietario dei rifiuti, benché non responsabile del loro abbandono “originario”, diviene responsabile dell’”ulteriore protrazione” di tale abbandono, che come detto costituisce un illecito di carattere permanente.
Cass. Sez. III n. 33633 del 13 settembre 2022 (UP 9 giu 2022)
Pres. Rosi Est. Zunica Ric. Montillet
Rifiuti.Particolare tenuità del fatto
E’ legittima la mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. quando in senso ostativo al riconoscimento della particolare tenuità del fatto il giudice abbia rimarcato in primo luogo la quantità non modesta di rifiuti illegittimamente depositati (pari a due cassoni scarrabili pieni di scarti sia pure non pericolosi), osservando altresì che la condotta illecita è stata tenuta da una persona addetta professionalmente allo smaltimento di rifiuti, avendo dunque ella agito con un grado elevato di colpa, in quanto esperta delle normative del settore.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 7839 del 8 settembre 2022
Rifiuti.Localizzazione discarica
Il carattere della pubblica utilità attribuito ad una discarica, ovvero il riconoscimento di pubblico interesse all’attività di gestione dei rifiuti, non esclude, anzi implica a monte (in sede di rilascio dell’autorizzazione) che il relativo progetto sconti il giudizio di compatibilità nonché l’apprezzamento positivo in termini di idoneità localizzativa dell’impianto sul territorio. La valutazione in ordine alla localizzazione degli impianti ben può avvenire (anzi, è normale che avvenga) in sede di pianificazione regionale territoriale, quale sede più elevata di comparazione e composizione degli interessi coinvolti e, quindi, di esercizio della discrezionalità amministrativa, ferme le successive valutazioni dell’autorità in sede di applicazione delle disposizioni afferenti il territorio nonché l’attività specifica di gestione dei rifiuti.
Cass. Sez. III n. 33258 del 9 settembre 2022 (UP 14 giu 2022)
Pres. Aceto Est. Mengoni Ric. Porticelli
Urbanistica.Lottizzazione abusiva e sanatoria per doppia conformità
La sanatoria delle violazioni edilizie che, ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, determina l'estinzione del reato, non è applicabile alla lottizzazione abusiva in quanto essa presuppone la conformità delle opere eseguite alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione del manufatto, sia a quello della presentazione della domanda di sanatoria, mentre nel caso di lottizzazione abusiva, le opere non possono mai considerarsi conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, al momento della loro costruzione
Consiglio di Stato Sez. II n. 7371 del 23 agosto 2022
Urbanistica.Demolizione e irrilevanza del passaggio del tempo
Il provvedimento di demolizione di una costruzione abusiva, al pari di tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né, ancora, alcuna motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare, e non potendo l'interessato dolersi del fatto che l'Amministrazione non abbia emanato in data antecedente i dovuti atti repressivi
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