Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 36817 del 29 settembre 2022 (UP 14 set 2022)
Pres. Ramacci Est. Scarcella Ric. Alabastri
Rifiuti.Parti di autoveicoli recuperate
I veicoli fuori uso e i prodotti del loro smantellamento sono rifiuti ai sensi della voce ‘16 01’ dell’allegato D alla parte quarta del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, richiamato dall’art. 184, comma 5, dello stesso decreto e a norma dell’art. 184-ter, comma 1, d.lgs. 152 del 2006, un rifiuto cessa di essere tale solo quando sia stato sottoposto a un’operazione di recupero e soddisfi i criteri e le condizioni in esso previsti. Sempre il d.lgs. 152 del 2006, art. 184-ter, comma 4, richiama espressamente anche il d.lgs. n. 209 del 2003, secondo il quale le parti di autoveicoli risultanti dalle operazioni di messa in sicurezza di cui allo stesso decreto, provenienti dai centri di raccolta autorizzati di cui al decreto, costituiscono rifiuti trattabili per il recupero in regime semplificato a sensi del D.M. 5 febbraio 1998, sub allegato 1-5. Ne consegue, dunque, che le parti di autoveicoli recuperate a seguito di messa in sicurezza, da parte del soggetto autorizzato e con il concorso delle condizioni di cui allo stesso d.lgs. 152/2006, art. 184-ter, cessano di essere rifiuti
TAR Calabria (CZ) Sez. II n. 1430 del 1 agosto 2022
Caccia e animali.illegittimità divieto di ingresso agli animali nelle spiagge libere
La scelta dell'amministrazione comunale di vietare l'ingresso agli animali nelle spiagge libere e, conseguentemente, ai loro padroni o detentori, sulle spiagge destinate alla libera balneazione, risulta irragionevole ed illogica, oltre che irrazionale e sproporzionata, in quanto l'amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità perseguire le finalità pubbliche del decoro, dell'igiene e della sicurezza, ovvero dell’incolumità pubblica mediante regole alternative al divieto assoluto di frequentazione delle spiagge, quali, solo a titolo esemplificativo, a tutela dell’igiene pubblica l’obbligo di portare con se, unitamente all'animale, anche paletta e sacchetto per raccolta deiezioni, l’immediata rimozione delle deiezioni, la pulizia delle aree interessate dalle deiezioni, ovvero, a tutela dell’incolumità pubblica, l’obbligo di indossare la museruola o guinzaglio e il divieto di lasciare liberi gli animali, vieppiù per quelli di taglia non piccola, a tutela della pubblica incolumità, regole idonee allo scopo ma, nel contempo, non in assoluto preclusive delle prerogative dei cittadini
Consiglio di Stato Sez. VI n. 8613 del 7 ottobre 2022
Urbanistica.Mutamento della destinazione d’uso tra categorie funzionali ontologicamente diverse
Il mutamento della destinazione d’uso tra categorie funzionali ontologicamente diverse, anche senza opere edilizie, ove realizzato senza permesso di costruire, è sanzionabile con la misura ripristinatoria . Questo perché il cambio di destinazione d'uso fra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee integra una vera e propria modificazione edilizia che, incidendo sul carico urbanistico, necessita di un previo permesso di costruire, non assumendo rilevanza l'avvenuta esecuzione di opere (segnalazione M. Grisanti)
Cass. Sez. III n. 36823 del 29 settembre 2022 (UP 14 set 2022)
Pres. Ramacci Est. Scarcella Ric. Mistrorigo
Urbanistica.Esimente dello stato di necessità
In materia di abusivismo edilizio, non è configurabile l'esimente dello stato di necessità in quanto, pur essendo ipotizzabile un danno grave alla persona in cui rientri anche il danno al diritto all'abitazione, difetta in ogni caso il requisito dell'inevitabilità del pericolo. In materia di abusi edilizi e ambientali la configurabilità della scriminante dello stato di necessità, nella specie consistente nella mancanza di una casa, appare in concreto esclusa dal fatto che il pericolo del danno grave alla persona è evitabile chiedendo, in caso di terreno edificabile, la relativa autorizzazione mentre, in caso di terreno non edificabile, il diritto del cittadino a disporre di un'abitazione non può prevalere sull'interesse della collettività alla tutela del paesaggio e dell'ambiente
TAR Campania (NA) Sez. 5 n. 5814 del 19 settembre 2022
Polizia Giudiziaria.Vigilanza venatoria
Al fine di poter esercitare l’attività di vigilanza venatoria non è sufficiente il mero possesso del decreto prefettizio, necessitando, al riguardo, un apposito titolo abilitativo rilasciato dalla Regione.
Cass. Sez. III n. 36552 del 27 settembre 2022 (CC 15 giu 2022)
Pres. Andreazza Est. Reynaud Ric. Crugliano ed altri
Urbanistica.Manufatti collocati in strutture ricettive all’aperto
La previsione oggi vigente riferita ai manufatti collocati in strutture ricettive all’aperto non deroga alla necessità che gli interventi di trasformazione del territorio sottratti al regime del permesso di costruire debbano avere natura temporanea, ma specifica nei modi anzidetti questo requisito con riguardo alle tipiche strutture utilizzate dai turisti che fruiscono di quelle aree ricettive.
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