Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 30457 del 2 agosto 2022 (CC 15 giu 2022)
Pres. Andreazza Est. Reynaud Ric. Senatore ed al.
Urbanistica.Manufatti collocati in strutture ricettive all’aperto
La previsione oggi vigente riferita ai manufatti collocati in strutture ricettive all’aperto non deroga alla necessità che gli interventi di trasformazione del territorio sottratti al regime del permesso di costruire debbano avere natura temporanea, ma specifica questo requisito con riguardo alle tipiche strutture utilizzate dai turisti che fruiscono di quelle aree ricettive.
TAR Puglia (BA) Sez. II n. 1128 del 1 agosto 2022
Ambiente in genere.Procedura di VIA
Ai sensi dell'art. 2 comma 8-bis della l. n. 241/1990 la tardività degli atti - riguardanti quattro specifici ambiti tra cui: la conferenza di servizi semplificata e simultanea (art. 14-bis, comma 2, lettera c), il silenzio tra pubbliche amministrazioni (art. 17-bis co. 1 e 3) e tutti i casi di silenzio assenso (art. 20, co. 1) - comporta come “sanzione” l’immediata inefficacia e non la nullità degli stessi. Questo significa che detti pareri, se tardivi, non potranno sicuramente esplicare la loro funzione-efficacia tipica, ma, essendo comunque entrati nel quadro procedimentale in corso di svolgimento, potranno e dovranno essere presi in considerazione anzitutto come fatti storici e le considerazioni giuridiche in essi eventualmente contenute potranno fornire spunto per una autonoma valutazione discrezionale - anche in termini di pura “mimesi” - da parte dell’Autorità procedente.
Cass. Sez. III n. 30614 del 3 agosto 2022 (CC 1 giu 2022)
Pres. Ramacci Est. Aceto Ric. Varrone
Urbanistica.Criteri di priorità nella esecuzione delle demolizioni
Che il pubblico ministero debba seguire criteri di priorità nell’esecuzione degli ordini di demolizione è fatto tutt’altro che notorio, alcuna legge li prevede e di certo la violazione di tali criteri (ove mai esistenti e redatti in base a protocolli o intese interne agli uffici requirenti o convenzioni tra questi ultimi ed enti pubblici), in disparte l’eventuale rilevanza disciplinare interna (espressamente prevista dal cd. d.d.l. Falanga, presentato nel corso della nella XVII legislatura ma mai approvato), non rende di per sé illegittimo l’ordine di demolizione dell’immobile, quand’anche di scarso impatto ambientale, incidendo l’ordine di priorità sul quando dell’esecuzione, non di certo sull’an
TAR Lombardia (BS) Sez. I n. 776 del 2 agosto 2022
Rifiuti.Contaminazioni storiche
In ipotesi di condotte lesive del bene ambiente antecedenti all'entrata in vigore del c.d. codice dell'ambiente, d.lgs. n. 152/2006, trovano comunque applicazione le norme in materia di obblighi di bonifica, di cui alla Parte IV del codice medesimo e, in particolare, gli artt. 244 e 242, che, peraltro, menziona espressamente i casi di “contaminazioni storiche”: ciò, in quanto tali norme non sanzionano ora per allora la (risalente) condotta di inquinamento, ma pongono un attuale rimedio alla (perdurante) condizione di contaminazione dei luoghi, per cui l'epoca di verificazione della contaminazione è del tutto indifferente
Cass. Sez. III n. 31930 del 30 agosto 2022 (CC 7 giu 2022)
Pres. Sarno Est. Corno Ric. Munao
Polizia giudiziaria.Ambito di competenza della polizia municipale
Dall’art. 57 cod. proc. pen. non si evince che l'attività di agenti di polizia giudiziaria attribuita ai vigili urbani debba essere limitata ai soli reati che ledano interessi comunali, in quanto la dizione della norma ha carattere generale e la disposizione è confermativa di quella contenuta nell'art. 5, comma 1, lett. a), legge 7 marzo 1986, n. 65, sull'ordinamento della polizia municipale
TAR Marche Sez. I n. 459 del 2 agosto 2022
Rifiuti.Abbandono e individuazione dei responsabili
L’individuazione dei responsabili ai sensi dell’art. 192 T.U.A. è finalizzata ad accertare tutti i soggetti che a vario titolo hanno contribuito alla produzione e/o al deposito incontrollato di rifiuti, ma non a stabilire la quota di responsabilità di ciascuno di essi. Infatti l’art. 192, comma 3, prevede al riguardo la responsabilità solidale di tutti i soggetti individuati, il che, in base ai principi del diritto delle obbligazioni, vuol dire che il creditore può agire indifferentemente nei confronti di ciascuno dei condebitori solidali, salvo il diritto di regresso nei confronti degli altri condebitori del debitore che ha eseguito la prestazione (art. 1299 c.c.).
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