Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Liguria Sez. I n. 173 del 3 marzo 2022
Rifiuti.Localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero
Relativamente alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, la vigente disciplina normativa coinvolge le regioni e le province. Gli strumenti settoriali di programmazione sono costituiti, quindi, dal piano regionale di gestione dei rifiuti, dal piano d’area provinciale e dal piano d’ambito. E’ evidente che la compatibilità con i criteri localizzativi previsti dagli strumenti suddetti costituisce condizione di legittimità degli atti che autorizzano la realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, non essendo previsto da alcuna disposizione che il provvedimento autorizzatorio unico possa operare con efficacia di variante agli atti di programmazione in materia di gestione dei rifiuti.
Corte costituzionale n. 85 del 1 aprile 2022
Oggetto: Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Previsione che è consentita la raccolta di tronchi e masse legnose spiaggiate nell'ambito del demanio marittimo regionale con finalità turistico-ricreative - Determinazione dell'orario e del calendario della raccolta - Individuazione delle aree nelle quali la raccolta del materiale legnoso è vietata.
Dispositivo: non fondatezza
Cass. Sez. III n. 7286 del 2 marzo 2022 (UP 4 feb 2022)
Pres. Di Nicola Est. Galterio Ric. El Monstanjid
Ambiente in genere.Natura facoltativa della procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali mediante prescrizioni
Muovendo dalla sostanziale analogia della procedura estintiva di cui all’art. 318-bis d.lgs. 152\\06 con le disposizioni che regolano la procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (d.lgs. 19 dicembre 1994, n.758), deve rilevarsi, così come è stato affermato per queste ultime, che la formale assenza della procedura estintiva non può condizionare l'esercizio dell'azione penale nei casi in cui, legittimamente, l'organo di vigilanza ritenga di non impartire alcuna prescrizione di regolarizzazione, tenuto conto che l'imputato può comunque richiedere di essere ammesso all'oblazione, sia in sede amministrativa, sia successivamente in sede giudiziaria e nella stessa misura agevolata. E ciò tanto più in quanto, a differenza della disciplina antinfortunistica, il sistema normativo in esame prevede, allo specifico fine di limitare l’ambito di operatività della procedura estintiva alle ipotesi di minore gravità, un ulteriore condizione, disponendo l’art. 318 bis d. lgs. 152/2006 che la stessa possa trovare applicazione esclusivamente nelle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal d.lgs. 152\06 che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette: indicazione normativa questa che depone inequivocabilmente, rimettendone l’applicazione alla discrezionalità degli organi di vigilanza ovvero alla polizia giudiziaria, nel senso della facoltatività della procedura estintiva.
Il taglio della vegetazione lungo le strade non è automatico
di Stefano DELIPERI
TAR Liguria Sez. I n. 179 del 3 marzo 2022
Urbanistica.Effetti della d.i.a. e innovazioni normative
Gli effetti della d.i.a. - consistenti nel dare libero corso all'attività edilizia denunciata dall'interessato e non interdetta dall'Amministrazione - decorrono dopo trenta giorni dalla presentazione della denuncia e la legittimità della d.i.a. resta subordinata alla permanenza delle condizioni normative esistenti al tempo della sua presentazione. Ne consegue che le innovazioni normative introdotte medio tempore non sono irrilevanti, giacché un intervento edilizio, ancorché conforme alla normativa vigente al tempo della denuncia, ben può essere interdetto ove non sia più in linea con la normativa sopravvenuta, entrata in vigore (o destinata a entrare in vigore) prima del compimento del trentesimo giorno dalla presentazione della denuncia stessa. D'altronde, se l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche può comportare la decadenza del permesso, caducando un titolo già formato (quando i lavori non sono stati ancora iniziati e purché vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio: cfr. art. 15, quarto comma, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), non v'è ragione perché esse non producano effetti nella fase antecedente, in cui il titolo è ancora in corso di formazione
Cass. Sez. III n. 5571 del 17 febbraio 2022 (CC 19 nov 2021)
Pres. Aceto Est. Gentili Ric. Sbirziola
Urbanistica.Ordine di demolizione e competenze
Laddove l’ordine di demolizione sia contenuto nella sentenza di condanna o di accertamento della abusività dell’opera edilizia ai sensi dell’art. 31, comma 9, del DPR n. 380 del 2001 pronunziata dalla Autorità giudiziaria ordinaria, la fase di attuazione coattiva di tale ordine - laddove allo stesso non abbia direttamente ottemperato nei termini in essa indicati il soggetto onerato di ciò con la sentenza del giudice penale - rimane di spettanza dell’organo giudiziario competente per la esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali penali, spettando, altresì, all’organo che abbia emesso la sentenza da eseguire, in funzione, appunto, di giudice della esecuzione, il potere/dovere di dirimere le eventuali controversie intercorse fra l’organo esecutante ed i soggetti coinvolti da detta procedura aventi ad oggetto la eseguibilità, materiale e giuridica, del titolo giudiziale sulla base del quale la demolizione dell’opera abusiva deve essere realizzata
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