Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Civile Sez. Unite n. 33845 del 12 novembre 2021 (Ud. 26 gen. 2021)
Pres. Sprito Est. Scarano Ric. F.
Caccia e animali.Natura giuridica degli Ambiti territoriali di Caccia e giurisdizione contabile
La compartecipazione di soggetti privati alla realizzazione di scopi pubblici non è elemento sufficiente a tramutare la forma e la natura dell'ente, e conseguentemente a radicare la giurisdizione contabile, Allorquando l'attività del privato è funzionale e vincolata alla realizzazione della finalità di interesse pubblico perseguito dalla P.A. risultando configurabile un rapporto di servizio non "organico" bensì funzionale, nel cui ambito il privato assume il ruolo di compartecipe - anche solo di mero fatto- dell'attività del soggetto pubblico è allora la natura del danno conseguente alla mancata realizzazione della finalità perseguita ad assumere invero decisiva rilevanza al riguardo. (Segnalazioni di A. Atturo e M. Balletta)
Consiglio di Stato Sez. II n.7029 del 19 ottobre 2021
Urbanistica.Inderogabilità della distanza tra edifici
La disciplina dettata in materia di distanze fra fabbricati dall’art. 9 del Decreto Ministeriale numero 1444 del 2 aprile 1968, che prevede la necessità di una distanza minima inderogabile di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti si applica anche nel caso in cui la nuova costruzione risulti posta a una quota inferiore rispetto a quella antistante. La regola delle distanze legali tra costruzioni di cui al comma 2 dell’indicato art. 9 è applicabile anche alle sopraelevazioni e la distanza minima di dieci metri fra pareti finestrate deve essere rispettata anche in caso di interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi. La disciplina prevista dall’art. 9 del D.M. 1444/1968 vincola anche i comuni in sede di formazione o revisione degli strumenti urbanistici e è una norma imperativa in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza
Le opere in area agricola. L’accorpamento delle particelle e l’asservimento ai fini edificatori
di Pia VERDEROSA
Consiglio di Stato Sez. n. 6888 VI del 13 ottobre 2021
Urbanistica.Opere abusive e requisiti di validità delle ordinanze di acquisizione
L’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un'opera abusiva si configura quale atto dovuto, privo di discrezionalità, subordinato al solo accertamento dell'inottemperanza dell’ingiunzione di demolizione e al decorso del termine di legge, così che la censura di carenza di motivazione in ordine alla valutazione dell'interesse pubblico è destituita di qualsiasi fondamento giuridico, non essendovi alcuna valutazione discrezionale da compiere
Cass. Sez. III n. 39167 del 29 ottobre 2021 (CC 7 set 2021)
Pres. Rosi Est. Scarcella Ric. Negri
Urbanistica.Ordine di demolizione immobile abusivo e diritto al al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio
L’esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo non contrasta con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di cui all'art. 8 CEDU, posto che, non essendo desumibile da tale norma la sussistenza di alcun diritto “assoluto” ad occupare un immobile, anche se abusivo, solo perché casa familiare, il predetto ordine non viola in astratto il diritto individuale a vivere nel proprio legittimo domicilio, ma afferma in concreto il diritto della collettività a rimuovere la lesione di un bene o interesse costituzionalmente tutelato ed a ripristinare l'equilibrio urbanistico-edilizio violato. E’ stato affermato che il diritto all'abitazione, riconducibile all'art. 8 CEDU, non è tutelato in termini assoluti, ma è contemperato con altri valori di pari rango costituzionale, come l'ordinato sviluppo del territorio e la salvaguardia dell'ambiente, che giustificano, secondo i criteri della necessità, sufficienza e proporzionalità, l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo, sempre che tale provvedimento si riveli proporzionato rispetto allo scopo che la normativa edilizia intende perseguire, rappresentato dal ripristino dello status preesistente del territorio
TAR Lazio (LT) Sez. I n. 585 del 26 ottobre 2021
Urbanistica.Strumento urbanistico e successivi titoli edilizi
Va esclusa l’esistenza di un nesso di presupposizione immediato, diretto e necessario nel rapporto tra piano esecutivo convenzionato (i.e. uno strumento urbanistico non generale) e i successivi titoli autorizzatori edilizi che nel primo trovino fondamento, escludendo così il presupposto per il prodursi di un effetto caducante sul secondo in caso di annullamento del primo. Inoltre, per quanto attiene alla relazione tra l’annullamento del un piano di recupero di un immobile ed il permesso di costruire in precedenza rilasciato sulla sua base, che non si rinviene tra i due un rapporto di consequenzialità necessaria, in quanto quest’ultimo non è meramente applicativo del primo, ma costituisce autonomo esercizio del potere attribuito all’amministrazione, di talché l’eventuale caducazione della delibera consiliare di approvazione del piano di recupero non provocherebbe il travolgimento del permesso di costruire. L’annullamento di strumenti urbanistici di pianificazione si ripercuote sui singoli atti applicativi a valle relativi a terzi in termini di invalidità non caducante, ma soltanto viziante.
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