Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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La ristrutturazione edilizia, gli interventi modificativi nel tempo e la Circolare MIT e Funzione Pubblica del 2 dicembre 2020
di Antonio VERDEROSA
TAR Campania (SA) Sez. II n. 2266 del 28 ottobre 2021
Beni Ambientali.Accertamento postumo della compatibilità paesaggistica
I commi 4 e 5 dell'art. 167, d.lgs. n. 42/2004 sanciscono, in linea di principio, la regola della non sanabilità ex post degli abusi, sia sostanziali che formali, aventi rilevanza paesaggistica; la ratio è quella di precludere qualsiasi forma di legittimazione del "fatto compiuto", in quanto l'esame di compatibilità paesaggistica deve sempre precedere la realizzazione dell'intervento; il rigore del predetto precetto è ridimensionato da poche eccezioni tassative, tutte relative ad interventi privi di impatto sull'assetto del bene vincolato; sono suscettibili di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica gli interventi realizzati in assenza o difformità dell'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; l'impiego di materiali diversi da quelli prescritti dall'autorizzazione paesaggistica; i lavori configurabili come interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi della disciplina edilizia; l'art. 167 comma 4, lett. a), d.lgs. n. 42 del 2004 riguarda qualsiasi incremento volumetrico, finanche interrato, aggiungendosi che esulano dal concetto solo le opere aventi funzione servente e prive di funzionalità autonoma; peraltro, in ambito paesaggistico la nozione di “superficie utile” di cui all'art. 167 d. lgs. n. 42 del 2004 deve essere intesa in senso ampio e finalistico, ossia non limitata agli spazi chiusi o agli interventi capaci di provocare un aggravio del carico urbanistico, quanto piuttosto considerando l'impatto dell'intervento sull'originario assetto del territorio e, quindi, l'idoneità della nuova superficie, qualunque sia la sua destinazione, a modificare stabilmente la vincolata conformazione originaria del territorio, sicché di superficie utile deve parlarsi in presenza di qualsiasi opera edilizia calpestabile o che può essere sfruttata per qualunque uso, atteso che il concetto di utilità ha un significato differente nella normativa in materia di tutela del paesaggio rispetto alla disciplina edilizia
Cass. Sez. III n. 40571 del 10 novembre 2021 (UP 14 ott 2021)
Pres. Petruzzellis Est. Di Stasi Ric. De Mola
Ambiente in genere.Procedura estintiva mediante prescrizioni non obbligatoria
Gli art. 318-bis e ss. d.lgs. 152/06 non stabiliscono che l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria impartiscano obbligatoriamente una prescrizione per consentire al contravventore l'estinzione del reato e l'eventuale mancato espletamento della procedura di estinzione non comporta l'improcedibilità dell'azione penale.
DECRETO LEGISLATIVO 2 novembre 2021, n. 189
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio.
Consiglio di Stato Sez. II n. 7237 del 28 ottobre 2021
Urbanistica.Funzione della convenzione urbanistica
La funzione della convenzione urbanistica non è di integrare la disciplina urbanistica, di per sé completa, ma di definire nel dettaglio gli impegni delle parti, e principalmente dei privati, in vista del conseguimento dell’equilibrio nello scambio di utilità
Cass. Sez. III n. 40325 del 9 novembre 2021 (CC 5 ott 2021)
Pres. Liberati Est. Corbo Ric. Amato
Ecodelitti.Pesca datteri di mare e profitto del reato di disastro o inquinamento ambientale
I datteri di mare (Lithopaga lithopaga), possono essere prelevati solo previa distruzione delle rocce in cui gli stessi si annidano; di qui la configurabilità dei reati di cui agli artt. 452-bis e 452-quater cod. pen. Vi è un divieto assoluto di pesca dei c.d. “datteri di mare”, stabilito sia da fonti internazionali – come la Convenzione di Berna del 1982, Annesso II, la Convenzione CITES del 1983, Annesso III, la Direttiva c.d. Habitat 92/43/EEC, Annesso IV, la Convenzione di Barcellona del 1982, Annesso II, l’art. 8 del Regolamento (CE) 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 – sia da leggi italiane (in particolare, l’art. 7 d.lgs. n. 4 del 2012, nonché il D.m. 16 ottobre 1998). Di conseguenza, il profitto del reato deve essere individuato avendo riguardo non tanto e non solo alle operazioni di commercializzazione dei mitili sopra indicati, bensì alle complessive condotte integranti i reati di inquinamento ambientale e di disastro ambientale.
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