Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 1348 del 14 gennaio 2022 (CC 25 nov 2021)
Pres. Petruzzellis Est. Ramacci Ric. Musella
Ecodelitti.Concorso tra attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti e associazione per delinquere
Ai fini del concorso tra il reato di attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti e quello associativo di cui all’art. 416 cod. pen. è necessaria la presenza degli elementi costitutivi di entrambi, con la conseguenza che la sussistenza del reato associativo non può ricavarsi dalla mera sovrapposizione della condotta descritta nell'art. 452-quaterdecies cod. pen. con quella richiesta per la configurabilità dell'associazione per delinquere, poiché tale ultimo reato richiede la predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte di singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso comune, che non può però essere individuata nel mero allestimento di mezzi e attività continuative organizzate e nel compimento di più operazioni finalizzate alla gestione abusiva di rifiuti indicate dal menzionato art. 452-quaterdecies, essendo necessaria un'attiva e stabile partecipazione ad un sodalizio criminale per la realizzazione di un indeterminato programma criminoso
Consiglio di Stato Sez. II n. 8383 del 16 dicembre 2021
Urbanistica.Pianificazione e perentorietà dei termini procedimentali
Il termine previsto dall’art. 14 ter, comma 1, della Legge n. 241/1990, in materia di svolgimento della conferenza di servizi non ha alcuna caratterizzazione come termine perentorio, non essendo espressamente denominato in tal senso dalla legge, né essendo prevista alcuna altra sanzione o diverso sviluppo procedimentale per la inosservanza del termine. In mancanza di una espressa previsione contraria, alla violazione del termine finale di un procedimento amministrativo non consegua l'illegittimità dell'atto tardivo, trattandosi di una regola di comportamento e non di validità dell’atto
Consiglio di Stato Sez. VI n. 359 del 20 gennaio 2022
Beni Ambientali.Non sanabili le opere realizzate in area parco
L'interpretazione dell'art. 13 della legge quadro sulle aree protette sull'ammissibilità di sanatorie urbanistico edilizie in aree perimetrate a parco è nel senso di non ammettere sanatoria di opere abusive realizzate in assenza del nulla osta dell’Ente di tutela del relativo parco. Il nulla osta dell'art. 13 della L. n. 394 del 1991 ha a oggetto la previa verifica di conformità dell'intervento con le disposizioni del piano per il parco (che - a norma dell'art. 12 - persegue la tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'Ente parco) e del regolamento del parco (che - a norma dell'art. 11 - disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco). Quegli atti generali rappresentano gli strumenti essenziali e indefettibili della cura dell'interesse naturalistico e ambientale in ragione della quale è istituito il parco con il suo "speciale regime di tutela e di gestione". In sostanza, pertanto, in base all'art. 13 della legge sulle aree protette, possono essere ammessi solo nulla osta preventivi.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 469 del 24 gennaio 2022
Urbanistica.Vetrate scorrevoli
La chiusura con vetrate dell’area corrispondente al balcone, sebbene dette vetrate siano richiudibili “a pacchetto” costituisce un’area abitabile, per la conformazione tecnica dell’opera e per il risultato che emerge a seguito della installazione, seppure ciò è stimato che possa avvenire limitatamente in corrispondenza di alcuni periodi dell’anno. Tali circostanze legate ad un limitato utilizzo, nel corso dell’anno, da parte del proprietario dello spazio creato dalla chiusura del balcone per mezzo di pannelli in vetro non scongiura la effettiva creazione di un volume ulteriore che impone la previa richiesta del rilascio del titolo abilitativo ai competenti uffici comunali, dovendosi badare, nella ricostruzione giuridica del bene realizzato, non ai materiali utilizzati ma all’effetto finale e alla vocazione di utilizzo dell’area trasformata grazie alle ridette installazioni, la cui capacità di essere chiuse attiene (anch’essa) alle sole modalità di utilizzo dell’opera (segnalazione Ing. C. Pagliai)
Corte costituzionale n. 21 del 27 gennaio 2022
Paesaggio - Modalità semplificate per la realizzazione di interventi edilizi - Prevista esecuzione di interventi, in deroga a quanto disposto dalla legge regionale n. 11 del 1998, dai relativi piani attuativi, dai piani regolatori comunali e dai relativi regolamenti, riguardanti le sole opere su fabbricati esistenti e sugli allestimenti esterni - Condizioni - Rispetto delle discipline vigenti in relazione agli edifici classificati "monumento" dai PRG, fatta salva la delega ai Comuni per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per gli edifici classificati come "monumento" dal PRG in ordine agli interventi edilizi ivi previsti - Mancato assoggettamento, nei casi indicati di interventi su fabbricati esistenti, di carattere temporaneo o finalizzati al rispetto delle misure di sicurezza, ai pareri e alle autorizzazioni paesaggistiche. Ulteriori semplificazioni - Prevista proroga di un anno, dalla data di originaria scadenza, delle autorizzazioni rilasciate in conformità alla normativa in materia ambientale, riguardanti le discariche per rifiuti speciali inerti, di titolarità pubblica. Disposizioni in materia urbanistica ed edilizia - Modificazioni alla legge regionale n. 8 del 2020 - Previsione che gli interventi temporanei, assentiti con modalità semplificate anche per le opere pubbliche e finalizzati al rispetto delle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le attività produttive artigianali, industriali e commerciali, sono consentiti sino al 31 luglio 2025.
Dispositivo: illegittimità costituzionale - non fondatezza - inammissibilità - estinzione del processo
Corte di giustizia (Quinta Sezione) 13 gennaio 2022
«Impugnazione – Ricorso di annullamento – Ambiente – Omologazione dei veicoli a motore – Regolamento (UE) 2016/646 – Emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR6) – Fissazione, per le emissioni di ossidi di azoto, dei valori massimi (NTE) durante le prove in condizioni reali di guida (RDE) – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Ricevibilità di un ricorso – Ente infrastatale titolare di poteri in materia di tutela dell’ambiente concernenti la limitazione della circolazione di taluni veicoli – Condizione secondo la quale il ricorrente deve essere direttamente interessato»
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