Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. V n. 3209 del 21 aprile 2021
Urbanistica.Locali commerciali e conformità urbanistica
Nel rilascio dell’autorizzazione commerciale occorre tenere presenti i presupposti aspetti di conformità urbanistico-edilizia dei locali in cui si intende svolgere l’attività, con la conseguenza che il diniego di esercizio di attività di commercio deve ritenersi legittimo ove fondato su rappresentate e accertate ragioni di abusività dei locali
Cass. Sez. III n. 18385 del 12 maggio 2021 (UP 19 mar 2021)
Pres. Andreazza Est. Semeraro Ric. D’Amico
Acque.Sversamento e reato di scarico senza autorizzazone
In materia di tutela delle acque dall'inquinamento, non configura il reato di scarico di acque reflue industriali di cui all'art. 137 del D.Lgs. n. 152 del 2006 uno sversamento, non ragionevolmente prevedibile, provocato da negligenza del soggetto agente, non potendo pretendersi, in tale caso, la presentazione da parte di quest'ultimo di una regolare richiesta di autorizzazione.
TAR Lombardia (BS) Sez. II n. 403 del 3 maggio 2021
Ambiente in genere.Industrie insalubri
L’indicazione di principio contenuta nell’art. 216 del RD 1265/1934, secondo cui le lavorazioni insalubri di prima classe, tra cui gli allevamenti (v. DM 5 settembre 1994, punto C-1), devono essere isolate nelle campagne, non implica che le zone agricole, o comunque inedificabili, attorno agli allevamenti debbano rimanere tali. La pianificazione urbanistica può sempre espandere l’abitato verso le aree libere. Sono poi le singole costruzioni a subire le limitazioni causate dagli allevamenti preesistenti, con esiti che richiedono una valutazione caso per caso; del resto, l’art. 216 comma 5 del RD 1265/1934 consente che una lavorazione insalubre di prima classe venga esercitata in un contesto abitato, se con “l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele” è possibile evitare rischi per la salute dei residenti. Reciprocamente, quindi, le zone edificabili possono essere avvicinate agli allevamenti, salva la necessità di valutare poi, in relazione ai singoli progetti, le soluzioni più adatte a evitare interferenze. Qui si inserisce il potere di deroga alle norme sulle distanze minime, finalizzato alla ricerca di una tutela equivalente della salute delle persone
Cass. Sez. III n. 18377 del 12 maggio 2021 (UP 4 feb 2020)
Pres. Rosi Est. Noviello Ric. Iaria
Rumore.Criteri di liquidazione del danno
E’ legittima, in caso di inquinamento acusitico la liquidazione dell'importo dovuto in favore della costituita parte civile con determinazione in via equitativa, in ragione della durata delle emissioni, e del disturbo cagionato in termini di alterazione del ritmo sonno – veglia, della vita familiare e delle ordinarie occupazioni seriali. Tanto risulta conforme alla regula iuris per la quale, in tema di liquidazione del danno morale, la relativa valutazione del giudice, in quanto affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, costituisce valutazione di fatto sottratta al sindacato di legittimità, se sorretta da congrua motivazione
TAR Lazio (RM) Sez. II-s n. 4674 del 21 aprile 2021
Urbanistica.Demolizione e legittimo affidamento del privato
Il lasso di tempo intercorso fra il momento della realizzazione dell'abuso edilizio e l'adozione del provvedimento amministrativo, comunque sanzionatorio dell’abuso, non è idoneo ad ingenerare un legittimo affidamento in capo al privato interessato né impone all'amministrazione uno specifico onere di motivazione ciò in quanto il decorso del tempo, lungi dal radicare in qualche misura la posizione giuridica dell’interessato, rafforza piuttosto il carattere abusivo dell’intervento. L’accertato abuso edilizio impone alla p.a. l’adozione di un provvedimento di ripristino dello stato dei luoghi, atteso che gli ordini di demolizione di costruzioni abusive, avendo carattere reale, prescindono dalla responsabilità del proprietario o dell’occupante l’immobile, applicandosi anche a carico di chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi al momento dell’irrogazione in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell’ordine giuridico violato
Ai piani di contenimento della fauna selvatica possono partecipare i cacciatori solo se adeguatamente formati.
di Stefano DELIPERI
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