Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 19885 del 20 maggio 2021 (UP 8 apr 2021)
Pres. Sarno Est. Mengoni Ric. Paolucci
Beni Ambientali. Illegittimità autorizzazione paesaggistica
Il reato di cui all'art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, analogamente a quello di cui all'art. 44, comma 1, lett. b) e c), d.P.R. n. 380 del 2001, è configurabile non solo quando i lavori sono eseguiti senza autorizzazione paesaggistica, ma pure quando sono eseguiti sulla base di un'autorizzazione paesaggistica illegittima. D’altro lato, poi, risulta corretto affermare che quest’ultima è anche quella che permette di realizzare, su beni paesaggistici, opere che non potrebbero essere consentite neppure sotto il profilo edilizio ed urbanistico, come, appunto, avviene nel caso di edificazione di immobili caratterizzati da volumi assentibili solo in conseguenza di un illegittimo "accorpamento" di fondi. Ed infatti, se l'art. 146, comma 7, d.lgs. n. 42 del 2004 prevede che «l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici», l'art. 145 del medesimo d.lgs. stabilisce lo stretto coordinamento tra la pianificazione paesaggistica e quella urbanistica, con prevalenza cogente della prima sulla seconda in caso di eventuale difformità, così attribuendo anche a quest'ultima una funzione di tutela del paesaggio.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 2974 del 12 aprile 2021
Beni ambientali.Valutazione complessiva unitaria di vari interventi paesaggistici, tra loro in collegamento funzionale
Al fine di apprezzare la compatibilità con i valori del paesaggio di una pluralità di interventi legati tra loro da un intrinseco collegamento funzionale, non è consentita una valutazione atomistica degli stessi, ma occorre, piuttosto, procedere a un giudizio unitario e complessivo dell’insieme delle opere realizzate (segnalazone ing. M. Federici)
TAR Umbria Sez. I n. 327 del 10 maggio 2021
Rifiuti.Variante automatica al PRG di cui all'art.208 dlv152\06
L’art. 208 d.lgs. 52/2006 sulla variante automatica di PRG è norma riferita e riferibile alla sola autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento, non anche per la modifica di quelli già esistenti
Cass. Sez. III n. 20199 del 21 maggio 2021 (CC 31 mar 2021)
Pres. Sarno Est. Ramacci Ric. Rossi
Urbanistica. Realizzazione da parte di privati di interventi edilizi su aree demaniali
La natura di associazione privata di una Sezione di Tiro a Segno determina l’applicazione dell’art. 8 del d.P.R. 380/2001, il quale dispone che la realizzazione da parte di privati di interventi edilizi su aree demaniali resta soggetta alle norme del testo unico dell’edilizia, senza contare che, in ogni caso, per ciò che concerne le opere pubbliche, la loro conformità alla disciplina edilizia è presupposto di legittimità del progetto così come la loro localizzazione deve essere effettuata in conformità con gli strumenti urbanistici.
Consiglio di Stato Sez.VI n. 4468 del 10 giugno 2021
Beni ambientali.Divieto di incremento dei volumi esistenti
Ai fini di tutela del paesaggio, il divieto di incremento dei volumi esistenti si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, non potendo distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, interrato o meno. Tale divieto preclude anche, ai sensi dell'art. 167, co. 4 del D.Lgs. 42/2004, il rilascio di autorizzazioni in sanatoria (segnalazione Ing. M. Federici)
TAR Sicilia (CT) Sez. III n. 1512 del 10 maggio 2021
Urbanistica.Differenza tra varianti e variazioni essenziali
Il concetto di variazione essenziale attiene alla modalità di esecuzione delle opere e va pertanto distinto dalle "varianti", che pur attinendo alla stessa, consentono di adeguare il titolo autorizzativo originario. Mentre, dunque, le varianti in senso proprio, ovvero le modificazioni qualitative o quantitative di non rilevante consistenza rispetto al progetto approvato, tali da non comportare un sostanziale e radicale mutamento del nuovo elaborato rispetto a quello oggetto di approvazione, sono soggette al rilascio di permesso in variante (rectius, a d.i.a., in luogo della presentazione della quale il privato può optare per la richiesta di titolo esplicito), complementare ed accessorio, anche sotto il profilo temporale della normativa operante, rispetto all'originario permesso a costruire; le varianti essenziali, caratterizzate da incompatibilità quali-quantitativa con il progetto edificatorio originario rispetto ai parametri indicati dal richiamato art. 32 del D.P.R. n. 380 del 2001, sono soggette al rilascio di un permesso di costruire del tutto nuovo ed autonomo rispetto al primo, e per esso valgono le disposizioni vigenti al momento di realizzazione della variante
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