Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Corte costituzionale n. 76 del 21 aprile 2021
Oggetto: Ambiente - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Disposizioni in materia di rifiuti - Modificazioni della legge regionale n. 31 del 2007 - Gestione dei rifiuti nel territorio regionale - Divieto di completare i lavori relativi alle attività finalizzate alla gestione dei rifiuti speciali di provenienza extra-regionale e contestuale revoca delle autorizzazioni già concesse - Possibilità del conferimento di rifiuti speciali provenienti da altre Regioni esclusivamente nelle discariche per rifiuti inerti - Possibilità per la Giunta regionale di individuare le tipologie di rifiuti derivanti da processi industriali il cui conferimento è vietato presso le discariche per rifiuti inerti.
Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza
Cass. Sez. III n. 14248 del 16 aprile 2021 (CC 14 gen 2021)
Pres. Marini Est. Di Nicola Ric. Cammarata
Ecodelitti.Delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e momento consumativo
Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti integra una ipotesi di reato necessariamente abituale che si caratterizza per la sussistenza di una serie di fatti, per lo più commissivi, alcuni dei quali, isolatamente considerati, potrebbero anche costituire reato ad altro titolo ma che rinvengono la ratio dell’incriminazione nella loro reiterazione, che si protrae nel tempo, e nella persistenza dell’elemento intenzionale. Pertanto, poiché i fatti debbono essere molteplici e la reiterazione presuppone un arco di tempo che può essere più o meno lungo, ma comunque apprezzabile, la consumazione del reato abituale si ha con l’ultimo atto di questa serie di fatti, mentre il reato stesso si perfeziona nel momento e nel luogo in cui le condotte poste in essere divengono complessivamente riconoscibili e ciò avviene quando l’agente realizza un minimo di condotte tipizzate dalla norma incriminatrice e, nella specie, dirette alla gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti, collegate tra loro da un nesso di abitualità, con la conseguenza che, attesa la struttura persistente e continuativa del reato, ogni successiva condotta di gestione illecita dei rifiuti, compiuta in costanza del nesso di abitualità, si riallaccia a quelle in precedenza realizzate, saldandosi con esse e dando vita a un illecito strutturalmente unitario; ne deriva, ad esempio, che il termine di prescrizione decorre dal giorno dell’ultima condotta tenuta.
Il principio della fattibilità tecnica ed economica alla luce dell’art. 178 D.lgs.152/2006
di Stefano MAGLIA e Francesca MINISCALCO
TAR Lazio (LT) Sez. I n. 216 del 30 marzo 2021
Urbanistica.Lottizzazione abusiva cartolare e comunicazione di avvio del procedimento
E' ravvisabile l’ipotesi di lottizzazione abusiva cartolare solamente quando sussiste un quadro indiziario, sulla scorta degli elementi indicati dalla norma, dalla quale sia possibile desumere in maniera non equivoca la destinazione a scopo edificatorio degli atti posti in essere dalle parti. In altri termini, non è sufficiente il mero riscontro dell’avvenuto frazionamento di un terreno, dovendosi acquisire un sufficiente quadro indiziario dal quale sia possibile desumere in maniera non equivoca la destinazione a scopo edificatorio degli atti posti in essere dalle parti. Pertanto, l’individuazione della lottizzazione abusiva presuppone l’accertamento di una serie di elementi, accertamento che implica indagini complesse che impongono la necessaria partecipazione dei soggetti interessati al relativo procedimento, per cui deve essere consentita ad essi la proposizione delle rispettive osservazioni e deduzioni. Ne consegue che, “in termini generali, l’avvio del procedimento sanzionatorio per lottizzazione abusiva non può prescindere dalla comunicazione di avvio del procedimento; infatti, essendo molteplici gli elementi che caratterizzano la lottizzazione abusiva, la loro verifica implica un accertamento complesso al quale i soggetti interessati possono utilmente cooperare, restringendo, pertanto, lo spazio entro il quale può trovare applicazione la norma di cui” all’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241
Corte costituzionale n. 74 del 21 aprile 2021
Oggetto: Ambiente - Paesaggio - Norme della Regione Puglia - Ricostituzione dell'attività agricola nelle aree colpite da xylella - Previsione che esonera, nelle aree dichiarate infette dal batterio, dalla richiesta dell'autorizzazione paesaggistica, l'attività di impianto di qualsiasi essenza arborea in deroga ai vincoli paesaggistico colturali. Disposizioni attuative della legge regionale n. 20 del 1998 [Turismo rurale] e dell'art. 45 del Piano paesaggistico territoriale regionale - Previsione che consente le attività previste dalla legge regionale n. 20 del 1998, senza necessità di approvazione regionale, e le attività previste dall'art. 45 del PPTR, salvo che il Comune interessato non esprima la volontà di non avvalersene.
Dispositivo: illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza
Economia circolare e discariche di rifiuti: prima lettura del d.lgs. 3 settembre 2020, n. 121: il bene del male?
di Alberto PIEROBON e Roberto QUARESMINI
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