Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
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L’evoluzione del Permesso di Costruire ed il Decreto Semplificazione
di Antonio VERDEROSA
Apriamo le «scatole nere» del rifiuto EER 191212
di Alberto PIEROBON
TAR Veneto Sez. II n. 464 del 8 aprile 2021
Ambiente in genere.Accesso ai documenti amministrativi in materia ambientale
La disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi in materia ambientale, specificamente contenuta nel d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195, prevede un regime di pubblicità tendenzialmente integrale dell'informativa ambientale, sia per ciò che concerne la legittimazione attiva, ampliando notevolmente il novero dei soggetti legittimati all'accesso in materia ambientale, sia per quello che riguarda il profilo oggettivo, prevedendosi un'area di accessibilità alle informazioni ambientali svincolata dai più restrittivi presupposti di cui agli artt. 22 e segg., l. 7 agosto 1990 n. 241. In particolare, nell’ottica di consentire il più ampio accesso alle informazioni in questione, sotto il profilo soggettivo, il richiedente non è tenuto a specificare il proprio interesse (art. 3, comma 1, del cit. decreto legislativo) e, sul versante oggettivo, sono escluse solo richieste manifestamente irragionevoli e formulate in termini eccessivamente generici, nonché quelle di cui all’elenco del primo e del secondo comma dell’art. 5. Il terzo comma dell’art. 5 impone alla P.A. di applicare “in modo restrittivo” le disposizioni dei primi due commi della medesima disposizione, che elencano appunto i casi di esclusione dell’accesso, “effettuando, in relazione a ciascuna richiesta di accesso, una valutazione ponderata fra l'interesse pubblico all'informazione ambientale e l'interesse tutelato dall'esclusione dall'accesso”. Dunque, risulta contraddittorio rispetto a tali premesse consentire che la pretesa all’ostensione venga frustrata sulla base della mera pendenza di un procedimento giudiziario (segnalazione Avv. M. Cerruti)
Cass. Sez. III n. 12961 del 6 aprile 2021 (CC 26 feb 2021)
Pres. Sarno Est. Galterio Ric. Mantoni
Polizia Giudiziaria. Guardie zoofile ENPA
Le guardie zoofile ENPA, pur non rivestendo la qualità di agenti di polizia giudiziaria, sono pur sempre "guardie giurate volontarie di un'associazione protezionistica nazionale riconosciuta", atteso che la legge n. 611 del 1913, recante norme relative alle società protettrici degli animali, prevedeva espressamente la possibilità di nomina da parte delle stesse società di guardie, cui era da riconoscersi, ai sensi dell'art. 7 della legge medesima, la qualifica di agenti di pubblica sicurezza, possibilità questa confermata dalla legge n. 612 del 1938 n. 612, istitutiva dell'E.n.p.a.). Ora, se è vero che, in base al d.P.R. del 31 marzo 1979, l'ENPA ha perso il carattere di persona giuridica pubblica, è altrettanto vero che l'art. 5 del citato decreto presidenziale, pur avendo privato le guardie zoofile della qualifica di agenti di pubblica sicurezza, ha mantenuto alle stesse la qualifica di guardie giurate.
Consiglio di Stato Sez. V n. 2847 del 8 aprile 2021
Rifiuti.Differenza tra ordinanza contingibile e urgente e ordine di rimozione
L’ordinanza contingibile e urgente è emanata sul presupposto dell’urgenza, è finalisticamente orientata a cautelare l’incolumità e la salute pubblica e ha carattere ripristinatorio, sì da prescindere dall’accertamento della responsabilità nella causazione del fattore di pericolo che si intende rimuovere. L’ordine di rimozione emesso dal Sindaco sul presupposto dell’indifferibilità e dell’urgenza di provvedere non ha infatti carattere sanzionatorio, bensì soltanto ripristinatorio
Corte costituzionale n. 79 del 21 aprile 2021
Oggetto: Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Calabria - Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2010, recante misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale - Possibilità di realizzare gli interventi straordinari, di straordinaria demolizione e ricostruzione, nonché quelli ulteriormente previsti su immobili esistenti alla data del 31 dicembre 2018.
Dispositivo: inammissibilità
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