Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
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Nuovi obiettivi europei sui rifiuti: tra piani, strategie e calcoli
di Alberto PIEROBON
TAR Marche Sez. I n. 207 del 12 marzo 2021
Rifiuti.Curatela fallimentare
La curatela fallimentare non può essere destinataria, a titolo di responsabilità di posizione, di ordinanze sindacali dirette alla tutela dell’ambiente e alla messa in sicurezza di siti contaminati, per effetto del precedente comportamento omissivo o commissivo dell'impresa fallita, non subentrando la curatela negli obblighi strettamente correlati alla responsabilità del fallito e non sussistendo, per tal via, alcun dovere del curatore di adottare particolari comportamenti attivi, finalizzati alla tutela sanitaria degli immobili destinati alla bonifica da fattori inquinanti. E’ pertanto esclusa una responsabilità del curatore del fallimento quale soggetto obbligato allo smaltimento dei rifiuti prodotti dal fallito, o quale destinatario degli obblighi ripristinatori di cui al T.U.A., non essendo il curatore né l’autore della condotta di abbandono incontrollato dei rifiuto, né l’avente causa a titolo universale del soggetto inquinatore. Né si può sostenere che, escludendo qualsiasi coinvolgimento della curatela, si finirebbe per trasferire direttamente sulla collettività gli oneri connessi alla gestione dei rifiuti prodotti dall’attività di impresa. Infatti, secondo una giurisprudenza consolidata, se si ammettesse la legittimazione passiva del curatore si determinerebbe un sovvertimento del principio “chi inquina paga”, scaricando i costi su soggetti - i creditori - che non hanno alcun legame con l’inquinamento. Pertanto, quando gli obblighi di bonifica ambientale derivano dallo svolgimento dell’attività di impresa nel periodo antecedente al fallimento, senza che vi sia stata una continuazione dell’attività, un’eventuale ed ipotetica responsabilità della curatela si tradurrebbe in una responsabilità di mera posizione, il che non è conforme al principio “chi inquina paga”. In sostanza, si finirebbe per scaricare i costi connessi alla produzione dei rifiuti e della loro permanenza impropria in loco, su soggetti, quali i creditori, che con l’inquinamento stesso non hanno alcun collegamento, che non hanno concorso alla produzione dei rifiuti e al conseguente inquinamento e che pertanto non possono farsi carico dell’interesse della collettività al loro trattamento e smaltimento.
Cass. Sez. III n. 10123 del 16 marzo 2021 (UP 20 gen 2021)
Pres. Ramacci Est. Gai Ric. Selvaggio
Urbanistica.Lottizzazione prescrizione del reato e confisca
Qualora il giudice abbia rilevato una diversa data di consumazione del reato rispetto a quanto indicato dal capo di imputazione a seguito della audizione di testimoni, nel prendere atto che la prescrizione, decorrente dalla nuova data, è maturata, se l’accertamento del reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo si è completato nel momento che ha coinciso con l’accertamento della – diversa - data di consumazione egli legittimamente, nel dichiarare la prescrizione, può disporre anche la confisca del terreno e delle opere abusivamente realizzate.
29 January 2021
Nella relazione (in lingua inglese) sull’attività operativa, Eurojust fornisce una panoramica concisa e aggiornata delle problematiche giuridiche e operative emerse da circa 60 casi di criminalità ambientale transfrontaliera deferiti all’Agenzia nel periodo 2014-2018.6. Mette in evidenza le migliori pratiche che hanno consentito alle autorità nazionali di instaurare un clima di fiducia, assicurare l’efficienza delle indagini e un’effettiva azione penale per i reati ambientali nonché sviluppare una cooperazione sostenibile, non solo all’interno dell’UE ma anche con i paesi terzi. Alcuni esempi pratici illustrano il modo in cui i paesi interessati hanno raggiunto un’intesa su concetti giuridici, scambiato informazioni, coinvolto tutti i soggetti interessati necessari per gli interventi, definito una strategia comune e ottenuto insieme risultati positivi.7.La relazione descrive inoltre le principali problematiche insite nello specifico nelle attività di indagine e di esercizio dell’azione penale per i casi di criminalità ambientale, oltre a presentare le seguenti raccomandazioni intese a sfruttare meglio i potenziali vantaggi derivanti da una cooperazione transfrontaliera efficace e tempestiva
Consiglio di Stato Sez. VI n. 2041 10 marzo 2021
Beni ambientali. Omessa indicazione delle norme violate e conseguenze
L’omessa indicazione della specifica disposizione violata del codice dei beni culturali ed ambientali non determina l’illegittimità del provvedimento adottato dalla Soprintendenza di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dall’Ente locale.
La tenuta dei registri cronologici di carico e scarico presso lo studio di consulenza. Sanzioni amministrative o penali?
di Gaetano ALBORINO
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