Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Emilia Romagna (BO) Sez. II n. 294 del 23 marzo 2021
Rifiuti.Indennità di disagio ambientale
Anche se un impianto di trattamento di rifiuti ricada in altro vicino comune – non può negarsi che esso arrechi (o sia astrattamente in grado di arrecare) disagi e danni non solo agli appartenenti del comune di ubicazione, ma anche ai cittadini dei comuni limitrofi. Per «indennità» di disagio ambientale si intende una somma che sintetizzi l’incidenza, per i comuni interessati, del disagio medesimo. Il disagio ambientale è una situazione di fatto e fa riferimento ai comuni sede di impianto o a quelli che comunque risentono delle ricadute ambientali conseguenti all’attività dell’impianto. In altre parole, va intesa in senso non limitato alla condizione del comune sul cui territorio insiste una discarica, che per ciò solo deve da quella presenza subire esternalità negative, sia economiche che di qualità della vita, ma anche ad altre condizioni: come, ad esempio, alla condizione dei comuni che hanno un giusto titolo a conferire in una discarica e che si vedono, per un diverso uso di quella discarica, ridotta la capacità di fruirne.
Cass. Sez. III n. 12729 del 2 aprile 2021 (UD 14 dic 2020)
Pres. Andreazza Est. Andronio Ric. PG in proc. Dell’Isola
Beni Ambientali.Immobili e aree di cui all’art. 143, lett. e) dlv 42\2004
L’affermazione secondo cui la tutela penale dell’art. 181 non si riferisce ai beni di cui all’art. 143, comma 1, lettera e), deve essere confermata, ma occorre parimenti ribadire che il vincolo imposto ai sensi di tale lettera e) non resta comunque privo di conseguenze. Sul piano amministrativo, la presenza del vincolo paesaggistico incide, infatti, sul procedimento per la formazione del titolo edilizio necessario per la legittimità degli interventi edilizi disciplinati dal d.P.R. n. 380 del 2001 (art. 6, comma 1; art. 20, comma 9; art. 22, comma 6) e sulla qualificazione delle variazioni al progetto approvato (ritenute sempre essenziali, quando non in totale difformità, dal citato d.P.R. n. 380, art. 32, comma 3); sul piano penale, la presenza del vincolo qualifica le condotte di cui al d.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, ai sensi della lettera c) del comma 1 del medesimo articolo
Comunicazione della Commissione Linee guida per un’interpretazione comune del termine «danno ambientale» di cui all’articolo 2 della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale 2021/C 118/01
Consiglio di Stato Sez. II n. 2561 del 26 marzo 2021
Rifiuti.Fanghi derivanti da impianti di depurazione
Dovendo la gestione di ogni sorta di rifiuto, e quindi anche dei fanghi derivanti da impianti di depurazione, conformarsi ‘ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione’ (art. 178 comma 1 d.lgs. n. 152/2006), il coordinamento esegetico tra la disciplina concernente l’utilizzazione in agricoltura dei fanghi e quella relativa ai rifiuti, finalizzata alla più ampia protezione dell’ambiente, implica inevitabilmente un’indagine analitica accurata che escluda il rischio di contaminazioni delle matrici ambientali, e segnatamente dei suoli, e verifichi se questi ultimi non siano già, a loro volta, connotati da contaminazioni rilevanti. (…) In tale prospettiva risulta quindi razionale e affatto corretto il riferimento ai valori soglia di concentrazione di cui alla tabella 1, colonna A, allegato 5, alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006, perché essi individuano le sostanze e le soglie massime di concentrazione in funzione delle quali la matrice ambientale non può considerarsi idonea a ricevere ulteriori sostanze contaminanti e semmai deve essere assoggettata a bonifica
Cass. Sez. III n. 14237 del 16 aprile 2021 (UD 20 gen 2021)
Pres. Ramacci Est. Aceto Ric. Quaranta
Urbanistica.Disciplina penale in materia di opere a struttura metallica
La disciplina penale in materia di opere a struttura metallica, prevista dall'art. 64, d.P.R. n. 380 del 2001, si applica soltanto quando la statica delle opere eseguite è assicurata da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli con funzione portante. Sono pertanto escluse dalla disciplina penale le strutture che, secondo la lettera dell’art. 53, d.P.R. n. 380 del 2001, non assolvono ad una funzione statica e quelle costituite da un'unica struttura, come le membrature singole e gli elementi costruttivi che assolvano ad una funzione di limitata importanza nel contesto statico del manufatto
TAR Lombardia (BS) Sez. I n. 285 del 23 marzo 2021
Urbanistica.Termini di avvio e conclusione dei lavori
In base all’articolo 15, comma 2, del Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. n. 380/2001) “La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari”. La norma rappresenta una deroga alla disciplina generale dei termini di avvio e di conclusione dei lavori autorizzati di cui all’art. 15 D.P.R. n. 38072001, finalizzata (la disciplina generale) ad evitare che una edificazione autorizzata nel vigore di un determinato regime urbanistico venga realizzata quando il mutato regime non lo consente più. Per tale motivo, la deroga prevista dal comma 2 dell’art. 15 va interpretata in senso restrittivo in modo da limitare le proroghe a casi che oggettivamente non dipendono dalla volontà del titolare del permesso di costruire.
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