Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. V n. 3015 del 13 aprile 2021
Rifiuti.Obblighi di controllo sulle proprie proprietà gravanti sui soggetti pubblici
Deve essere riconosciuta l’accentuazione degli obblighi di controllo sulle proprie proprietà gravanti sui soggetti pubblici, riconducendoli al dovere dell’amministrazione di dare esempio del rispetto della legalità e ciò a maggior ragione quando si tratti di realtà locali caratterizzate dalla perduranza di situazioni emergenziali, dalla assenza diffusa di senso civico delle cittadinanze, da una diffusa omertà e dalla presenza di organizzazioni criminali proprio nel settore del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti: le pubbliche autorità possono concretamente esigere ed ottenere il rispetto della legalità, solo quando esse stesse ne danno l’esempio, applicando le leggi quando ne sono destinatarie e imponendo la loro applicazione, quando agiscano nell’esercizio dei loro doveri istituzionali. Né può assumere valore in qualche modo scriminante la indisponibilità di risorse economiche, sempre che non si dimostri la postergazione delle spese facoltative a quelle necessarie ad adempiere ai propri obblighi di proprietario, sacrificabili solo per prioritarie esigenze di soddisfacimento di funzioni essenziali
Cass. Sez. III n. 12121 del 31 marzo 2021 (UP 23 feb 2021)
Pres. Ramacci Est. Reynaud Ric. Qendraj
Urbanistica.Opere di scavo, sbancamento e livellamento del terreno
In tema di reati urbanistici, le opere di scavo, di sbancamento e di livellamento del terreno, finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli, in quanto incidono sul tessuto urbanistico del territorio, sono assoggettate a titolo abilitativo edilizio
Cass. civ. Sez. II n. 5022 del 24/02/2021 (Ud. 12 nov. 2020)
Pres. Di Virgilio Est. Oliva ric.I.L. contro Min. Interno
Ambiente in genere.Protezione umanitaria e situazioni di disastro ambientale, cambiamento climatico e insostenibile sfruttamento delle risorse naturali
Ai fini del riconoscimento, o del diniego, della protezione umanitaria prevista dall'art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, il concetto di "nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale", costituisce il limite minimo essenziale al di sotto del quale non è rispettato il diritto individuale alla vita e all'esistenza dignitosa. Detto limite va apprezzato dal giudice di merito non solo con specifico riferimento all'esistenza di una situazione di conflitto armato, ma anche con riguardo a qualsiasi contesto che sia, in concreto, idoneo ad esporre i diritti fondamentali alla vita, alla libertà e all'autodeterminazione dell'individuo al rischio di azzeramento o riduzione al di sotto della predetta soglia minima, ivi espressamente inclusi - qualora se ne ravvisi in concreto l'esistenza in una determinata area geografica - i casi del disastro ambientale, definito dall'art. 452-quater c.p., del cambiamento climatico e dell'insostenibile sfruttamento delle risorse naturali.
Corte costituzionale n. 86 del 5 maggio 2021
Oggetto: Ambiente - Norme della Regione autonoma Sardegna - Disposizioni sulla gestione della posidonia spiaggiata - Gestione dei depositi nelle spiagge - Previsione che i Comuni interessati, anche tramite i titolari di concessioni demaniali, qualora i depositi di posidonia sul litorale impediscano la regolare fruizione delle spiagge, possano procedere allo spostamento temporaneo dei relativi accumuli in zone idonee dello stesso arenile o, qualora non disponibili, in aree idonee appositamente individuate del territorio comunale - Divieto di procedere allo smaltimento della posidonia in discarica, qualora si proceda al suo spostamento - Possibilità di effettuare la vagliatura del materiale organico spiaggiato nel sito in cui è conferita la posidonia - Esclusione dalla normativa in materia ambientale dei materiali e biomasse vegetali depositati sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare.
Dispositivo: illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale
Consiglio di Stato Sez. IV n. 2949 del 12 aprile 2021
Ambiente in genere. Differenze tra VIA ed AIA
Le differenze tra valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale sono caratterizzate dal fatto che mentre la prima si sostanzia in una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto dal progetto rispetto all’utilità socio-economica dallo stesso ritraibile, tenuto conto anche delle alternativi possibili e dei riflessi sulla c.d. opzione-zero, investendo propriamente gli aspetti localizzativi e strutturali di un impianto (e più in generale dell'opera da realizzare), la seconda – introdotta nel nostro ordinamento in attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento – è atto che sostituisce, con un unico titolo abilitativo, tutti i numerosi titoli che erano invece precedentemente necessari per far funzionare un impianto industriale inquinante, assicurando così efficacia, efficienza, speditezza ed economicità all’azione amministrativa nel giusto contemperamento degli interessi pubblici e privati in gioco, e incide quindi sugli aspetti gestionali dell'impianto. La VIA implica dunque una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all’utilità socio-economica, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla stessa c.d. opzione-zero; in particolare, la natura schiettamente discrezionale della decisione finale e della preliminare verifica di assoggettabilità, sul versante tecnico ed anche amministrativo, rende fisiologico che si pervenga ad una soluzione negativa ove l’intervento proposto cagioni un sacrificio ambientale superiore a quello necessario per il soddisfacimento dell’interesse diverso sotteso all’iniziativa; da qui la possibilità di bocciare progetti che arrechino vulnus non giustificato da esigenze produttive, ma suscettibile di venir meno, per il tramite di soluzioni meno impattanti in conformità al criterio dello sviluppo sostenibile e alla logica della proporzionalità tra consumazione delle risorse naturali e benefici per la collettività che deve governare il bilanciamento di istanze antagoniste
Cass. Sez. III n. 12436 del 1 aprile 2021 (UP 3 dic 2020)
Pres. Rosi Est. Zunica Ric. Cutullé
Caccia e animali.Detenzione di animali in locali inadeguati
In tema di reato di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, previsto dall’art. 727, comma secondo, cod. pen., la grave sofferenza dell’animale, elemento oggettivo della fattispecie, deve essere desunta dalle modalità della custodia che devono essere inconciliabili con la condizione propria dell’animale in situazione di benessere (fattispecie in cui il giudice ha valorizzato l’inadeguatezza dei locali dove erano ospitati gli animali, i quali, anche a causa dell’umidità dei luoghi, avevano contratto diverse patologie).
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