Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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I reati contro ambiente e paesaggio nei dati delle Procure: l’ISTAT fa il punto sugli ultimi dieci anni
di Vincenzo PAONE
Cass. Sez. III n. 50018 del 6 novembre 2018 (Ud 19 set. 2018)
Pres. Sarno Est. Reynaud Ric. Izzo
Ecodelitti.Inquinamento ambientale e contaminazione del sito
Il delitto di danno previsto dall’art. 452-bis cod. pen. (al quale è tendenzialmente estranea la protezione della salute pubblica) ha quale oggetto di tutela penale l’ambiente in quanto tale e postula l’accertamento di un concreto pregiudizio a questo arrecato, secondo i limiti di rilevanza determinati dalla nuova norma incriminatrice, che non richiedono la prova della contaminazione del sito nel senso indicato dagli artt. 240 ss. d.lgs. 152 del 2006.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 5945 del17 ottobre 2018
Beni Ambientali.Demolizione di immobili vincolati
La mancanza dell’autorizzazione paesaggistica in ordine all’intervento di demolizione determina l’illegittimità derivata di quella adottata con riferimento all’intervento di ricostruzione, nonché del permesso di costruire, in quanto rilasciato sulla base di un presupposto errato
Cass. Sez. III n. 50137 del 7 novembre 2018 (Ud 12 set. 2018)
Pres. Rosi Est. Cerroni Ric. PM in proc. Vico
Caccia e animali.Detenzione di una renna
Deve considerarsi vietata la detenzione di animali che costituiscano pericolo per la salute o la pubblica incolumità, a prescindere da ogni valutazione sulla loro concreta nocività e sulle specifiche modalità della loro custodia (fattispecie relativa ad una renna detenuta dall’imputato per un allestimento natalizio)
Cass. Sez. III n. 50143 del 7 novembre 2018 (Ud 9 ott. 2018)
Pres. Ramacci Est. Ramacci Ric. Busisi
Rifiuti.Nozione di gestione
La definizione di «gestione» di cui all’art. 183, comma 1, lett. n) d.lgs. 152/06 è una definizione ampia, che sostanzialmente comprende ogni fase del ciclo dei rifiuti, dal momento della loro produzione alla loro definitiva eliminazione, attraverso l’indicazione delle operazioni che la caratterizzano e che va letta considerando l’insieme delle disposizioni riguardanti la disciplina dei rifiuti e le modalità di svolgimento delle varie operazioni, senza possibilità di scindere e considerare separatamente le singole attività al fine di sottrarle all’applicazione della normativa di settore.
Cass. Sez. III n. 47712 del 19 ottobre 2018 (UP 14 giu 2018)
Pres. Lapalorcia Est. Mengoni Ric. Lamacchia
Rifiuti.Rottami di ferro
Il Regolamento n. 333/2011 non può ritenersi abrogativo del decreto 5/2/1998, come si ricava distintamente dal comma 3 dell’art. 184-ter citato, che tale ultimo provvedimento richiama in modo espresso, ammettendone la perdurante vigenza (sia pur fino all’adozione di nuovi decreti ministeriali). Al contempo, peraltro, il medesimo provvedimento comunitario prevede – tra le caratteristiche che i rottami di ferro debbono avere per perdere la qualità di rifiuto – l’avvenuta cesoiatura, senza specificazioni tecniche. Queste ultime, tuttavia, a giudizio del Collegio debbono essere comunque previste, e debbono essere normate, al fine di evitare, per un verso, che rifiuti con caratteristiche molto diverse possano esser sottoposti alla medesima, rilevante disciplina in tema di end of waste, e, per altro verso, che l’assenza di regole dettagliate – specie in una materia ad alto tecnicismo - stravolga la ratio ed il significato delle disposizioni (comunitarie) medesime (ad esempio, poter vendere come usate le rotaie solo in apparenza recuperate, ma in realtà caratterizzate da cesoiatura di ampia portata). Ecco, dunque, che la necessità di accompagnare una disciplina così tecnica con specifiche disposizioni esecutive comporta, in assenza di espressa previsione, che queste siano comunque ricavate dalla normativa vigente, da individuare nel caso in esame nelle specifiche CECA, alle quali il d.m. 5 febbraio 1998 fa diretto rinvio in punto di lunghezza massima della parti “cesoiate” (lunghezza che, per emergenza pacifica, non è stata rispettata nella vicenda di cui trattasi). Sì da ravvisarsi, tra i due testi, quella “totale sintonia quanto a strumenti e finalità” che la Corte di appello ha correttamente evidenziato.
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