Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Campania (SA) Sez. II n.1694 del 23 novembre 2018
Beni ambientali.Aree protette e silenzio assenso
Il rapporto tra la disposizione contenuta nell’art. 20, comma 4, della l. n. 241/1990 e quella contenuta nell’art. 13, comma 1, della l. n. 394/1991 (secondo cui «il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente Parco … il nulla osta è reso entro sessanta giorni dalla richiesta … decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato»), va letto nel senso di annettere prevalenza alla prima e di escludere, quindi, l’operatività del silenzio assenso sulle richieste di nulla osta del competente Ente Parco nell’ambito dei procedimenti abilitativi edilizi.
Consiglio di Stato Sez. IV,n.6338 del 12 novembre 2018
Beni ambientali.Tutela paesaggistica e valutazione postuma degli interventi edilizi
In tema di tutela paesaggistica è stata esclusa ogni valutazione postuma, ovvero successiva all'esecuzione di un intervento edilizio, salvo che per quelli di minor impatto di cui agli artt. 146 e 167 del d.lgs. n. 42/2004, ciò al fine di escludere che al fatto compiuto venga riconosciuta una qualunque forma di legittimazione giuridica. Tale impostazione, con evidenza, appare coerente con il dettato costituzionale in materia di tutela del paesaggio (cfr. art 9 Cost.).
TAR Liguria Sez.I n.891 del 19 novewmbre 2018
Urbanistica.Contributo di costruzione quale condizione di efficacia del titolo abilitativo
L’articolo 42 del D.P.R. n. 380 del 2001, ai commi 2 e 5, disciplina le conseguenze del mancato o ritardato versamento del costo di costruzione, limitandosi a sancire in tali ipotesi unicamente l'aumento della percentuale del contributo stesso e l’esecuzione coattiva. Non sono pertanto legittime l'imposizione di una condizione di efficacia dell'emesso titolo abilitativo edilizio, l’irrogazione di una sanzione o l’applicazione di una modalità esecutiva diverse da quelle prefigurate dall'ordinamento per colpire l'inadempimento o la mora nel versamento del contributo di costruzione e per assicurarne il recupero all'amministrazione.
Cass. Sez. III n. 52149 del 20 novembre 2018 (Cc 27 giu 2018)
Pres. Cavallo Est. Scarcella Ric. Parlati
Urbanistica.Costruzione in zona agricola e sanatoria
In tema di reati urbanistici, nel caso di costruzione in zona agricola, la destinazione del manufatto alle opere dell'agricoltura ed il possesso dei requisiti soggettivi di imprenditore agricolo in capo a chi lo realizza - tanto al momento della richiesta e del rilascio del permesso di costruire, quanto al tempo della eventuale voltura del titolo abilitativo in favore di terzi - sono elementi rilevanti nella valutazione della rispondenza dell'opera alle prescrizioni dello strumento urbanistico e, di conseguenza, anche per l'eventuale valutazione di conformità ai fini del rilascio della sanatoria
TAR Lombardia (BS) Sez. I n.1092 del 19 novembre 2018
Rifiuti.Curatela fallimentare e obblighi in materia di prevenzione ambientale
La curatela fallimentare, che assume la custodia dei beni del fallito, anche quando non prosegue l’attività imprenditoriale, non può evidentemente avvantaggiarsi dell’art. 192 del D. Lgs. 152/2006, lasciando abbandonati i rifiuti risultanti dall’attività imprenditoriale dell’impresa cessata, e nella qualità di detentore dei rifiuti secondo il diritto comunitario la curatela fallimentare è obbligata a metterli in sicurezza e a rimuoverli, avviandoli allo smaltimento o al recupero
Cass. Sez. III n. 51820 del 16 novembre 2018 (UP 28 set 2018)
Pres. Di Nicola Est. Ramacci Ric. Lancellotti ed altri
Urbanistica.Confisca terreni abusivamente lottizzati e divieto di reformatio in pejus
Il giudice dell’appello, in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero, non può ordinare la confisca dei terreni abusivamente lottizzati non disposta dal primo giudice, ostandovi il divieto di reformatio in pejus, sebbene all’omissione possa ovviarsi in sede esecutiva in ragione di quanto disposto dall’art. 676 cod. proc. pen.
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