Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 36774 del 3 ottobre 2024 (CC 12 giu 2024)
Pres. Ramacci Est. Aceto Ric. Fabozzi
Urbanistica.Insussistenza della doppia conformità e non sanabilità interventi in violazione della disciplina sulle opere in cemento armato e della disciplina antisismica
Il rispetto del requisito della conformità delle opere sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione che a quella vigente al momento della presentazione della domanda di regolarizzazione (cd. "doppia conformità"), richiesto ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex artt. 36 e 45 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è da ritenersi escluso nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell'autorizzazione sismica. Tale principio deve essere esteso non solo alle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica realizzate in violazione degli artt. 64, commi 2, 3 e 4, e 65 d.P.R. n. 380 del 2001 ma, più in generale, alle opere realizzate in violazione della “disciplina edilizia” vigente sia al momento della realizzazione dell’abuso che a quello della presentazione della domanda di permesso di costruire in sanatoria.
Considerazioni sugli impianti di sterilizzazione di rifiuti infettivi nelle aziende sanitarie
di Giovanni TAPETTO
Consiglio di Stato Sez. VII n. 7661 del 25 settembre 2024
Urbanistica.Provvedimenti sanzionatori edilizi
I provvedimenti sanzionatori edilizi, possono essere adottati anche senza il previo sopralluogo, che ha natura endoprocedimentale purché l’accertamento dell’abusività avvenga sulla base di una situazione di fatto per la quale l'interessato abbia avuto la possibilità di apportare il proprio contributo partecipativo alla ricostruzione della situazione concreta. Né l’assenza di un’autonoma diffida, che preceda il provvedimento di ripristino, è idonea ad inficiare il provvedimento sanzionatorio atteso che l’attività dell’amministrazione è vincolata ed è preceduta da comunicazione di avvio del procedimento.
Cass. Sez. III n. 36926 del 3 ottobre 2024 (PU 12 set 2024)
Pres. Ramacci Est. Scarcella Ric. Rinaldi
Rifiuti.Liquami zootecnici
In assenza di uno «scarico» in senso tecnico-giuridico, i liquami zootecnici costituiscono rifiuto ai sensi dell'art. 185, comma 1, lett. a), D.lgs. n. 152/32006, con applicazione della disciplina della parte quarta del Decreto anche in termini sanzionatori, ai sensi dell'art. 256 del Testo Unico. Il nesso funzionale e diretto delle acque con il corpo recettore può essere attuato mediante «qualunque sistema stabile di collettamento» che ne consenta la canalizzazione senza soluzione di continuità, e non necessariamente attraverso una «condotta»: quindi, per «scarico», si deve intendere l'immissione nel corpo recettore tramite condotta o comunque tramite un sistema di canalizzazione anche se non necessariamente costituito da tubazioni.
Corte di giustizia (Settima Sezione) 17 ottobre 2024
« Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2001/42/CE – Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente – Articolo 3, paragrafo 2, lettera b) – Direttiva 92/43/CEE – Articolo 6, paragrafo 3 – Atti per i quali è richiesta una valutazione – Atto nazionale che designa un sito come zona speciale di conservazione – Elenco delle attività umane che, salvo eccezioni, sono vietate su tale sito »
Corte costituzionale n. 165 del m18 ottobre 2024
Oggetto: Energia - Idrocarburi - Norme della Regione Puglia - Modifiche alla l. reg.le n. 28 del 2022 - Previsione che alle misure di compensazione territoriale, limitate agli impianti e alle infrastrutture del gas che abbiano acquisito il titolo per la costruzione alla data di entrata in vigore della l. reg.le n. 27 del 2023 e per i quali non siano state applicate misure compensative, si aggiungono le misure di compensazione di cui al c. 1 dell’art. 1 della l. reg.le n. 28 del 2022 - Previsione che tali misure si applicano anche agli impianti e alle infrastrutture di cui all’art. 2, c. 1, della medesima legge regionale.
Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale
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