Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Cass. Sez. III n. 15665 del 30 aprile 2026 (UP 4 marzo 2026)
Pres. Liberati Rel. Bove Ric. Luzzo e altri
Urbanistica. Limiti al principio di indifferenza urbanistica per gli Enti del Terzo Settore
Il principio di cosiddetta "indifferenza urbanistica" introdotto dall'art. 71, comma 1, del d.lgs. n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) stabilisce una specifica tutela per gli enti del Terzo settore, rendendo le loro sedi e i locali per le attività istituzionali non produttive compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee, a prescindere dalle previsioni degli strumenti urbanistici locali. Tuttavia, tale norma ha natura derogatoria e non urbanistica in senso stretto: essa consente esclusivamente il mutamento di destinazione d'uso di immobili già esistenti per l'esercizio delle attività sociali, ma non autorizza in alcun modo l'esecuzione di "nuove costruzioni" o interventi di trasformazione permanente del territorio in assenza del prescritto permesso di costruire o degli altri titoli abilitativi edilizi, paesaggistici e idraulici previsti dalla normativa ordinaria. La qualifica soggettiva dell'ente non giustifica, pertanto, la realizzazione di complessi edilizi abusivi in zone vincolate o non conformi alla pianificazione territoriale.
Il venti per cento che non salva nessuno. Rifiuti interrati, terreni di riporto e la soglia del D.P.R. 120/2017: un discrimine che non è dove molti credono
di Matteo ROSSI
Consiglio di Stato Sez. VI n. 3400 del 30 aprile 2026
Elettrosmog. Silenzio-assenso per infrastrutture di comunicazione e oneri istruttori sui siti preferenziali
In materia di installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, la formazione del silenzio-assenso ex art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003 non comporta la deresponsabilizzazione della Pubblica Amministrazione, la quale resta obbligata a svolgere una puntuale istruttoria volta a verificare la sussistenza dei presupposti di legge e la conformità dell'istanza ai criteri di localizzazione regolamentari. Qualora il Regolamento comunale individui aree "preferenziali" o "prioritarie", spetta all’Amministrazione, e non all’operatore, l’onere di accertare in sede procedimentale l’esistenza di siti alternativi idonei a soddisfare le esigenze di copertura di rete; l’omissione di tale verifica determina l'illegittimità del titolo tacito per difetto di istruttoria
Cass. Sez. III n. 15685 del 30 aprile 2026 (UP 1 aprile 2026)
Pres. Liberati Rel. Calabretta Ric. Valenti
Rifiuti. "Culpa in eligendo" nella gestione dei rifiuti
In tema di gestione dei rifiuti, il conferimento di un veicolo fuori uso (nella specie, un autobus) a soggetti non autorizzati integra il reato di cui all'art. 256 d.lgs. 152/2006, sussistendo in capo al produttore una responsabilità a titolo di culpa in eligendo per il mancato accertamento delle autorizzazioni del destinatario. La natura di rifiuto è desumibile dalla provenienza del bene dall'attività d'impresa e dal suo dato ponderale, che escludono il carattere di "assoluta occasionalità" della condotta
Cass. Sez. III n. 15105 del 27 aprile 2026 (UP 17 feb 2026)
Pres. Aceto Rel. Corbo Ric. Schiavone + 4
Ecodelitti. Traffico organizzato di rifiuti e tracciabilità documentale
Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies cod. pen.) non richiede una struttura operante in modo esclusivamente illecito, potendo l'attività criminosa inserirsi in un contesto aziendale lecito. La "abusività" della gestione è configurabile non solo in assenza di autorizzazioni, ma anche nel caso di trasporto di ingenti quantitativi di rifiuti in assenza di formulari di identificazione (FIR) o con FIR falsi, strumenti preposti a garantire la tracciabilità del rifiuto a tutela dell'ambiente.
TAR Abruzzo (PE) Sez. I, n. 254 del 14 aprile 2026,
Caccia e animali. Legittimità della richiesta di esclusione del fondo dalla caccia presentata dal proprietario per motivi etici
La quota del 20-30% di territorio agro-silvo-pastorale destinata alla protezione della fauna selvatica, prevista dall’art. 10, comma 3, della Legge n. 157/1992, costituisce una "soglia minima" di tutela funzionale alla conservazione del patrimonio faunistico e non un limite massimo invalicabile a favore dell’attività venatoria. Pertanto, il raggiungimento di tale percentuale nella pianificazione regionale non legittima il rigetto automatico dell’istanza di esclusione del fondo dalla caccia presentata dal proprietario ai sensi dell’art. 15, comma 4, della citata legge,. Tale richiesta deve essere accolta qualora non ostacoli concretamente l’attuazione della pianificazione faunistico-venatoria, potendo essere fondata anche su ragioni etiche e morali,. In ossequio ai principi della CEDU, il diritto di proprietà comprende infatti la facoltà di non rendere disponibile il proprio fondo per attività, quali la cattura e l'uccisione di animali, che risultino in contrasto con le convinzioni personali del titolare,. L'amministrazione ha l'onere di fornire una motivazione puntuale che dimostri lo specifico pregiudizio arrecato dall'esclusione agli obiettivi del piano, non potendo limitarsi al mero richiamo dei limiti percentuali di legge
Pagina 7 di 748