Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 1897 del 19 gennaio 2026 (UP 5 nov 2025)
Pres. Ramacci Rel. Macrì Ric. Lombardo
Caccia e animali. Diffusione di malattie degli animali e stato di necessità
In tema di diffusione di malattie degli animali (art. 500 cod. pen.), la configurabilità dell'esimente dello stato di necessità postula un pericolo attuale di danno grave alla persona non altrimenti evitabile se non tramite l'azione illecita. Ne consegue che la movimentazione di bestiame infetto o sospetto tale, motivata da condizioni meteorologiche avverse o necessità economiche, non integra l'esimente qualora sia possibile ovviare al bisogno attraverso comportamenti leciti, come l'approvvigionamento alternativo di foraggio e acqua indicato dalle autorità sanitarie. Inoltre, la responsabilità del legale rappresentante di un'azienda agricola per la violazione di ordinanze sindacali restrittive non è esclusa dalle dichiarazioni confessorie del genitore delegato alla gestione, qualora non sia provata la totale estraneità del titolare alla conduzione aziendale
Cass. Sez. III n. 506 del 8 gennaio 2026 (UP 20 nov 2025)
Pres. Di Nicola Rel. Bucca Ric. Procope
Ecodelitti.Configurabilità del traffico illecito di rifiuti e criteri di determinazione dell'ingente quantità
In tema di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.), la natura non pericolosa dei materiali gestiti è irrilevante ai fini della sussistenza del reato, che sanziona l'illiceità della gestione e il superamento dell'iter procedimentale di smaltimento. Il requisito dell'ingente quantità deve essere accertato non solo sulla base del volume complessivo dei rifiuti (nella specie superiore a 1000 tonnellate), ma anche valutando l'organizzazione dei mezzi, la continuità e la durata della gestione abusiva. L'ingiusto profitto richiesto dalla norma non presuppone un'entità minima prestabilita, essendo sufficiente che l'agente ricavi un qualsivoglia vantaggio patrimoniale dall'attività illecita.
Via libera alla rottamazione delle auto abbandonate e/o sottoposte a fermo amministrativo.
di Giuseppe AIELLO
Consiglio di Stato Sez. IV n. 10354 del 29 dicembre 2025
Ambiente in genere.VIA e AIA
Il procedimento per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e quello per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) sono preordinati ad accertamenti diversi ed autonomi (e possano avere quindi un’autonoma efficacia lesiva, che consente l’impugnazione separata dei rispettivi provvedimenti conclusivi. A favore di tale qualificazione depone l’intera impalcatura normativa del d.lgs. n. 152/2006, il quale qualifica espressamente VIA e AIA come autonomi provvedimenti amministrativi, in quanto tali, produttivi di effetti precettivi loro propri
Cass. Sez. III n. 486 del 8 gennaio 2026 (CC 20 nov 2025)
Pres. Di Nicola Rel. Giorgianni Ric. Romanelli
Rifiuti. Motivazione del sequestro probatorio e classificazione rifiuti
In tema di misure cautelari reali, il decreto di sequestro probatorio e la relativa convalida devono essere sorretti da una motivazione che, pur se concisa, specifichi la finalità perseguita per l'accertamento dei fatti, garantendo che le esigenze probatorie non siano altrimenti perseguibili. Con riferimento ai reati ambientali e alla gestione illecita di rifiuti, costituisce motivazione idonea e non meramente apparente il richiamo alla necessità di procedere alla corretta classificazione e caratterizzazione dei materiali mediante l'attribuzione dei codici CER. Tale esigenza giustifica il mantenimento del vincolo di indisponibilità sia sui rifiuti che sull'area interessata dal deposito sino all'espletamento degli accertamenti tecnici necessari alla verifica dell'ipotesi accusatoria. In sede di legittimità, il controllo sulla motivazione è limitato alla verifica della sua esistenza fisica e logica, restando preclusa ogni censura di merito sulla natura di "rifiuto" dei beni sequestrati, qualora l'ordinanza del riesame dia conto in modo coerente degli elementi di fatto (stato di abbandono, presenza di sporcizia) desunti dagli atti di indagine.
Cass. Sez. III n. 1918 del 19 gennaio 2026 (UP 17 nov 2025)
Pres. Andreazza Rel. Giorgianni Ric. Falchi
Caccia e animali.Detenzione di animali in condizioni incompatibili e particolare tenuità del fatto
In tema di reato di cui all'art. 727 cod. pen., la detenzione di animali è penalmente rilevante non solo quando determina un processo patologico, ma anche quando produce meri patimenti dovuti a condotte colpose di incuria che offendono la sensibilità psico-fisica dell'animale, considerato quale autonomo essere vivente e non più mero oggetto di tutela indiretta. Integra vizio di motivazione l'omessa disamina, da parte del giudice di merito, della richiesta difensiva di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., qualora le ragioni del diniego non siano evincibili dal complesso della motivazione, trattandosi di un ambito della decisione rimesso all'apprezzamento fattuale del giudice
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