Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 12520 del 1 aprile 2025 (CC 13 feb 2024)
Pres. Ramacci Est. Galanti Ric. Iacono
Urbanistica.Stato legittimo dell'immobile
Il c.d. «certificato di stato legittimo» dell’immobile, rilasciato ai sensi dell’articolo 9-bis d.P.R. 380/2001, anche come da ultimo modificato con d.l. n. 69/2024, altro non è che un documento formale che attesta la conformità urbanistica ed edilizia di un immobile, rilasciato da un tecnico abilitato al fine di facilitare la circolazione dell’immobile cui si riferisce, ma certo non può avere alcun valore vincolante per l’autorità giudiziaria, né attestare erga omnes la regolarità del titolo edilizio in sanatoria: un immobile è legittimo, quindi trasformabile con ulteriori interventi, non tanto perché risponde al progetto di cui i competenti uffici pubblici ne hanno variamente autorizzata l’esecuzione, ma in quanto sia conforme alla disciplina urbanistico-edilizia, conformità non sussistente nel caso in esame.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 1956 del 10 marzo 2025
Ambiente in genere.Spandimento dei fanghi in agricoltura
La materia dello spandimento dei fanghi in agricoltura attiene all'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che è di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione e la stessa disciplina primaria, all'art. 6, ha in materia previsto un diretto potere esercitato dalla Regione. Pertanto, muovendo da tali presupposti normativi, si perviene, sotto un primo profilo, ad affermare che i Comuni non sono titolari di potestà regolamentare in materia di spandimento dei fanghi biologici in agricoltura, restando riservata agli stessi solo la potestà di sanzionare la violazione delle disposizioni regolamentari preventivamente stabilite dalla Regione, ove queste si sostanzino in violazioni della normativa regolamentare in materia di igiene
Cass. Sez. III n. 12521 del 1 aprile 2025 (CC 13 feb 2025)
Pres. Ramacci Est. Noviello Ric. Nebbia
Urbanistica.Principio di immanenza del carattere abusivo di un’opera illecita.
Il principio di “immanenza” dell’abusività dell’opera edilizia, esprime il persistere del carattere abusivo di un'opera illecita a prescindere dalla intervenuta repressione penale. Esso impone di distinguere il piano della persistenza del reato edilizio da quello della persistenza del carattere abusivo del manufatto in cui si sostanzia il reato stesso. Mentre il reato di costruzione abusiva ha natura permanente per tutto il tempo in cui continua l'attività edilizia illecita ovvero fino alla interruzione stabile della stessa, diverso discorso deve farsi, in ordine al carattere abusivo di un’opera edilizia ovvero alla sua caratteristica di non essere conforme alla disciplina edilizia ed urbanistica vigente al momento della sua realizzazione. Tale connotazione di abusività infatti, permane sull’immobile e lo caratterizza in maniera persistente ed ininterrotta, anche allorquando sia cessata la consumazione del relativo reato, per ultimazione dell’opera o per interruzione stabile, spontanea o imposta.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 1961 del 10 marzo 2025
Rifiuti.Contaminazione storica ed obblighi di bonifica
L’obbligo di bonifica per una contaminazione storica in capo al soggetto individuato quale responsabile non viola il principio di legalità inerente all’irretroattività dell’applicazione di una norma sanzionatoria. Ciò in quanto, come riconosciuto dall’Adunanza Plenaria n. 10 del 2019, l’obbligo di bonifica ha natura riparatoria e non sanzionatoria e la responsabilità per danno ambientale, in quanto fatto illecito, era già presente nella giurisprudenza ancor prima che il D. Lgs. 22/1997 introducesse all’art. 17 l’istituto della bonifica. In realtà è proprio il principio comunitario “chi inquina paga” a rendere necessaria l’imposizione delle misure ripristinatorie a carico del responsabile dell’inquinamento sicché, una volta che la responsabilità è stata accertata con sentenza passata in giudicato, gli obblighi di bonifica non possono che essere posti a carico del responsabile, pena la violazione del predetto principio comunitario.
Cass. Sez. III n. 12514 del 1 aprile 2025 (UP 13 feb 2025)
Pres. Ramacci Est. Noviello Ric. Ducci
Ecodelitti.Disciplina premiale
L’art. 452 decies c.p. è rubricato come “ravvedimento operoso”, e riporta una sorta di catalogo di condotte integranti la circostanza attenuante ad effetto speciale contemplata. La condotta in particolare di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, fa riferimento a tutti quegli interventi, non preventivamente tipizzabili, ma evincibili alla luce dei casi concreti, che si connotino per dar luogo ad una effettiva quanto stabile interruzione delle conseguenze del reato. La ratio di tale previsione impone l’integrazione di un concreto aiuto all’ambiente, estraneo ad una mera attivazione priva di ogni effetto. In tal senso l’uso del verbo adoperarsi, deve essere valorizzato in una stretta correlazione con l’elisione delle conseguenze ulteriori del reato, posto anche che l’espressione “adoperarsi per” ben può essere intesa anche nel senso, conforme alla attuale interpretazione di “salvaguardare”, come tale implicante un risultato.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 1969 del 10 marzo 2025
Danno ambientale.Responsabilità solidale
Quando non è possibile stabilire o riconoscere gli effetti conseguenti alle singole condotte causative di danno ambientale, allora l’attività di bonifica non può che tradursi in un’unica azione e gravare in modo solidale su tutti i responsabili. Non si tratta, infatti, in questa ipotesi di “aggirare” o voler evitare l’accertamento del nesso di causalità, bensì di valorizzare l’elevata possibilità che, proprio in base a tutti i concreti dati raccolti nel corso dell’istruttoria, entrambe le società abbiano effettivamente concorso a determinare l’inquinamento.
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