La classificazione delle acque di dilavamento

di Mauro SANNA


Ad ogni acqua di dilavamento per essere classificata correttamente deve essere applicato il codice CER che gli compete e non un codice generico che non identifichi la sua origine e le sue caratteristiche e cioè, utilizzando la frase idiomatica, non si può fare di tutte le erbe un fascio, applicando indiscriminatamente a tutte le acque di dilavamento un unico codice CER evitando così la distinzione delle acque contaminate da determinate sostanze da quelle contaminate da altre.

Le acque dilavamento

I reflui che si generano in uno stabilimento a seconda che siano scaricati mediante una condotta dedicata ad un corpo recettore, ovvero inviati allo smaltimento in impianti esterni di trattamento rifiuti, sono qualificati rispettivamente scarichi o rifiuti e conseguentemente assoggettati ai rispettivi regimi giuridici.

Infatti l’art. 185, comma 1, lett. B) del D.Lgs.152/06, prevede che non sono soggetti alla disciplina dei rifiuti (parte IV del decreto) le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido, pertanto lo scarico dei reflui liquidi resta disciplinato dalla parte III del D.Lgs. 152/06.

Diversamente, i reflui liquidi che sono trasferiti mediante autobotte, sono invece assoggettati al regime giuridico dei rifiuti e sono disciplinati per il loro trasporto, trattamento, smaltimento e recupero dalla parte IV del D.Lgs. 152/06.

Nel caso tali reflui siano gestiti come rifiuti sarà poi indispensabile che il Gestore proceda alla loro classificazione assegnandogli il codice CER che gli compete che sarà poi l’elemento identificativo che accompagnerà il rifiuto nel corso della sua gestione attraverso il registro di carico e scarico, i formulari di identificazione ed il MUD, documentazione dalla quale dovrà essere possibile comprendere quali siano i reflui liquidi trasportati , smaltiti o recuperati.

Sarà pertanto indispensabile stabilire di quali reflui liquidi si tratti procedendo alla loro esatta individuazione ed a questo fine risulteranno perciò fondamentali le definizioni riportate al comma 1 dell’art.74 della parte III del D.Lgs.152/06:

g) “acque reflue domestiche”: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

h) “acque reflue industriali”: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

i) “acque reflue urbane”: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;

Da queste definizioni si evidenzia subito che le acque meteoriche di dilavamento, compaiono sia tra le acque reflue industriali che tra le acque reflue urbane ma esse già nelle stesse definizioni sono distinte dalle acque reflue domestiche e dalle acque reflue industriali.

Secondo queste definizioni, pertanto le acque meteoriche di dilavamento possono avere di fatto due origini distinte: quelle provenienti da un agglomerato urbano e quelle che si generano in edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni. Al fine di identificare questo ultimo tipo di acque riesce anche utile le ulteriori definizione riportate al comma 1 dell’art.74 della parte III del D.Lgs.152/06:

    ” stabilimento industriale, stabilimento”: tutta l’area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l’utilizzazione delle sostanze di cui all’Allegato 8 alla parte terza del presente decreto, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;

e la definizione riportata al comma 2 dell’art.74 della parte III del D.Lgs.152/06:

    “impianto”: l’unita’ tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività di cui all’Allegato I del Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte in uno stabilimento e possano influire sulle emissioni e sull’inquinamento; nel caso di attività non rientranti nel campo di applicazione del Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, l’impianto si identifica nello stabilimento. Nel caso di attività di cui all’Allegato I del predetto decreto, l’impianto si identifica con il complesso assoggettato alla disciplina della prevenzione e controllo integrati dell’inquinamento.

Pertanto in conclusione le acque meteoriche di dilavamento industriali sono le acque reflue che si generano nel dilavamento delle aree di uno stabilimento industriale nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l’utilizzazione delle sostanze di cui all’Allegato 8 alla parte III del D.Lgs.

152/06, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;1

Le definizioni riportate sempre al comma 1 dell’art.74 della parte III del D.Lgs.152/06 , anche se riferite alla rete fognaria urbana, in particolare:

    “rete fognaria”: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
    fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;

Introducono un ulteriore distinguo nelle acque meteoriche di dilavamento differenziando quelle di prima pioggia da quelle relative al periodo successivo. Tale distinguo viene ulteriormente approfondito e regolamentato dall’art. 113 del D. Lgs. 152/06 titolato: acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia.2

Tralasciando in questa sede di approfondire la nozione di acque di prima pioggia, sulle quali per altro esiste una abbondante letteratura, ci si dedicherà invece sulla base delle definizioni sopra riportate ad individuare come debbano essere classificate le acque di dilavamento nel momento in cui non sono scaricate sul suolo o in un corpo idrico ma son invece trasferite mediante autobotte, assoggettandole così, per il loro trasporto, smaltimento e recupero, al regime giuridico dei rifiuti previsto dalla parte IV del D.Lgs. 152/06.

La procedura di classificazione

Per quanto sopra evidenziato le acque meteoriche di dilavamento industriali sono le acque reflue che si generano nel dilavamento delle aree di uno stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l’utilizzazione delle sostanze di cui all’Allegato 8 alla parte III del D.Lgs.152/06, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze.1

Pertanto le acque meteoriche di dilavamento di ciascuno stabilimento industriale presenteranno una loro precisa identità che sarà appunto funzione delle lavorazioni svolte in quello stabilimento e delle sostanze in esso impiegate, non sarà quindi possibile parlare in modo generico e generale di acque meteoriche di dilavamento essendo ciascuna differente una dall’altra in relazione allo stabilimento di origine.

Per classificare tali acque in quanto rifiuti sarà quindi fondamentale riferirsi a quanto stabilito dall’introduzione all’allegato D del D.Lgs.152/06.3

Definire l’origine delle acque di dilavamento significa individuare quali sono le produzioni, le trasformazioni che sono svolte nello stabilimento in cui si originano e le sostanze di cui all’Allegato 8 alla parte III del D.Lgs.152/06 che in esso sono impiegate e che quindi in modo diretto o indiretto possono contaminarle e che sono destinate ad essere evacuate mediante autobotte per il loro successivo trattamento, smaltimento o recupero.

Solo una volta definita in tal modo la loro origine sarà possibile individuare la sezione del Catalogo Europeo dei Rifiuti e quindi il codice CER che compete a quello specifico rifiuto rappresentato dalle acque di dilavamento dello stabilimento in cui si svolgono specifiche lavorazioni e si utilizzano determinate sostanze.

In questo modo ad ogni acqua meteorica di dilavamento potrà essere assegnato il codice CER che gli compete per origine. 3

Un rapido excursus del Catalogo Europeo dei Rifiuti fa rilevare come mentre le diverse lavorazioni svolte negli stabilimenti industriali possono trovare in esso le sezioni che gli corrispondono, però in nessuna di queste sezioni sono previste in modo espresso le acque meteoriche di dilavamento e quindi non vi è alcun codice CER che può essere assegnato in modo specifico a questo tipo di rifiuto.

Tuttavia come evidenziato qui di seguito in quasi ogni sezione e quindi per ciascuna lavorazione è previsto un codice aspecifico residuale per un rifiuto definito come: rifiuti non specificati altrimenti in cui l’ultima coppia di cifre del codice CER che gli compete è 99.

Pertanto, una volta assodato che nessuno dei codici di cui al capitolo 16 risulta adeguato a definire le acque meteoriche di dilavamento derivanti da un determinato stabilimento industriale, per una loro corretta classificazione si dovrà necessariamente ricorrere alla sezione specifica del Catalogo Europeo dei Rifiuti che riguarda le lavorazioni proprie svolte in quello specifico stabilimento, utilizzando il codice CER residuale presente in quella sezione cioè quello relativo ai rifiuti pertinenti a quella sezione non specificati altrimenti, la cui ultima coppia di cifre è individuata, come detto, con il 99.

Questa operazione andrà ripetuta per ciascuna acqua di dilavamento da gestire come rifiuto individuando volta per volta la sezione che per le lavorazioni svolte e le sostanze trattate compete a tale rifiuto.

Tavola 1 Rifiuti non specificati altrimenti presenti nelle sezioni del Catalogo Europeo dei Rifiuti

01 00 00 RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI

01 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

01 04 00 Rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi

01 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

01 05 00 Fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione

01 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 00 00 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, AC-QUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTA-MENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI 02 01 00 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca

02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 02 00 Rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale

02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 03 00 Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa 02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 04 00 Rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero

02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 05 00 Rifiuti dell’industria lattiero-casearia

02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 06 00 Rifiuti dell’industria dolciaria e della panificazione

02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 07 00 Rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

03 00 00 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE

03 01 00 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

03 02 00 Rifiuti dei trattamenti conservativi del legno

03 02 99 prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti

03 03 00 Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

04 00 00 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL’INDUSTRIA TESSILE

04 01 00 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

04 02 00 Rifiuti dell’industria tessile

04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

05 00 00 RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE

05 01 00 rifiuti della raffinazione del petrolio

05 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

05 06 00 RIFIUTI PRODOTTO DAL TRATTAMENTO

05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

05 07 00 RIFIUTI PRODOTTI DALLA PURIFICAZIONE E DAL TRASPORTO DI GAS NATURALE

05 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 00 00 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI

06 01 00 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi

06 01 99 rifiuti non specificati altrimenti (H04, H05, H06, H08)

06 02 00 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi

06 02 99 rifiuti non specificati altrimenti (H04, H05, H06, H08)

06 03 00 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici

06 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 04 00 Rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03

06 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 06 00 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolforazione

06 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 07 00 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni

06 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 08 00 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso del silicio e dei suoi derivati

06 08 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 09 00 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo

06 09 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 10 00 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell’azoto e della produzione di fertilizzanti

06 10 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 11 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 13 00 Rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti

06 13 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 00 00 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

07 01 00 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base

07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

07  02 00  Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 03 00 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)

07 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 04 00 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici

07 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 05 00 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici

07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 06 00 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici

07 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 07 00 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti

07 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 00 00 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA

08 01 00 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici

08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 02 00 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)

08 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 03 00 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa

08 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 04 00 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)

08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

09 00 00 RIFIUTI DELL’INDUSTRIA FOTOGRAFICA

09 01 00 rifiuti dell’industria fotografica

09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 00 00 RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI

10 01 00 rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)

10 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 02 00 Rifiuti dell’industria del ferro e dell’acciaio

10 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 03 00 Rifiuti della metallurgia termica dell’alluminio

10 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 04 00 Rifiuti della metallurgia termica del piombo

10 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 05 00 Rifiuti della metallurgia termica dello zinco

10 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 06 00 Rifiuti della metallurgia termica del rame

10 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 07 00 Rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino

10 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 08 00 Rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi

10 08 04 polveri e particolato

10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 09 00 Rifiuti della fusione di materiali ferrosi

10 09 03 scorie di fusione

10 09 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 10 00 Rifiuti della fusione di materiali non ferrosi

10 10 03 scorie di fusione

10 10 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 11 00 Rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro

10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 12 00 Rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione

10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 13 00 Rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali

10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti

11 00 00 RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA

11 01 00 rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)

11 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

11 02 00 Rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi

11 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

11 03 00 Rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento

11 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

12 00 00 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

12 01 00 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche

12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

13 00 00 OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)

13 01 00 scarti di oli per circuiti idraulici

13 08 00 rifiuti di oli non specificati altrimenti

13 08 99* rifiuti non specificati altrimenti

16 00 00 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL’ELENCO

16 01 00 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di

16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

16 07 00 Rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (tranne 05 e 13)

16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 00 00 RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL’ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE

19 01 00 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti

19 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 02 00 Rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizza-zione)

19 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 05 00 Rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi

19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 06 00 Rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti

19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 08 00 Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti

19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 09 00 Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell’acqua o dalla sua preparazione per uso industriale

19 09 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 11 00 Rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell’olio

19 11 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 12 00 Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti

20 00 00 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 03 00 Altri rifiuti urbani

20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti

Tra i rifiuti non specificati altrimenti di ciascuna sezione del Catalogo Europeo dei Rifiuti potrà perciò essere individuato il codice CER che compete a quell’acqua meteorica di dilavamento proveniente da quello specifico stabilimento in cui vengono svolte quelle determinate lavorazioni ed impiegate quelle definite sostanze.

D’altra parte il codice che compete a un’acqua meteorica di dilavamento proveniente da uno specifico stabilimento di cui si conoscono le lavorazioni svolte e le sostanze impiegate non potrà essere individuato tra i codici del capitolo 16 del Catalogo Europeo dei Rifiuti ed in particolare nella sottosezione 16 10 00

16 10 00 Rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito

16 10 01* soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose

16 10 02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01

16 10 03* concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose

16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03

Infatti ai codici della sezione CER 16 00 00, sulla base di quanto previsto dall’allegato alla Decisione 2014/955/Ue, si può ricorrere solo quando nessuno degli altri codici elencati nelle altre classi è adeguato all’origine del rifiuto che si vuole classificare.

Cioè, si ricorre alla sezione CER 16 00 00 nelle situazioni in cui nessun codice del catalogo è correlabile con l’attività da cui si origina il rifiuto, ovvero, viceversa, non è identificabile l’origine del rifiuto che permetta di individuare il codice che gli compete; in ambedue i casi quindi non è perciò possibile risalire al codice CER pertinente tra quelli elencati nel catalogo nelle classi 1-15 e 17-20.

Proprio per questo, la sottoclasse 16 10 00: rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito, facente parte della classe residuale 16 00 00: rifiuti non specificati altrimenti nel catalogo europeo, fa riferimento non alla origine, che per quel rifiuto non è individuabile, ma al destino del rifiuto.

Questo non è però il caso delle acque di dilavamento di cui sono note le origini, essendo evacuate da specifici stabilimenti di cui sono note le lavorazioni svolte e le sostanze impiegate, per le quali quindi, applicando, in modo specifico la gerarchia delle operazioni da svolgere per classificare un determinato rifiuto, esplicitata nel sottoparagrafo dell’allegato alla Decisione n 2014/955/Ue del 18 dicembre 2014, è possibile individuare le attività industriali dalle quali quelle acque di dilavamento si sono originate o dalle quali comunque sono state contaminate.

Per ogni sezione del catalogo, in cui non è presente il codice CER specifico delle acque di dilavamento, sarà così possibile ricorrere allo specifico codice CER residuale contraddistinto dalla coppia 99 (rifiuti non specificati altrimenti) preceduta dalle cifre del capitolo che corrisponde all’attività pertinente allo stabilimento da cui deriva l’acqua di dilavamento da classificare.

D’altra parte utilizzando i codici della sezione CER 16 00 00 in modo ingiustificato non solo non sarebbe più nota l’origine del rifiuto gestito e quindi le possibili sostanze in esso presenti ma diverrebbe del tutto sconosciuta la sua reale classificazione ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 152/06, situazione del tutto inconciliabile con quelle che sono le finalità previste dall’art.177 per una corretta gestione dei rifiuti.

In conclusione ogni acqua di dilavamento deve essere classificata con il codice che gli compete e non genericamente con un codice CER che non gli compete e cioè per le acque di dilavamento, applicando la frase idiomatica: “non si può fare di tutte le erbe un fascio“, raccogliendo indiscriminatamente tutte le erbe in un unico mazzo, evitando così la distinzione delle erbe buone da quelle cattive.

    Allegato 8 alla parte III del D.Lgs.152/06

    Composti organoalogenati e sostanze che possano dare origine a tali composti nell’ambiente acquatico
    Composti organofosforici
    Composti organostannici
    Sostanze e preparati, o i relativi prodotti di decomposizione, di cui è dimostrata la cancerogenicità o mutagenicità e che possono avere ripercussioni sulle funzioni steroidea, tiroidea, riproduttiva o su altre funzioni endocrine connesse nell’ambiente acquatico o attraverso di esso
    Idrocarburi persistenti e sostanze organiche tossiche persistenti e bioaccumulabili
    Cianuri
    Metalli e relativi composti
    Arsenico e relativi composti
    Biocidi e prodotti fitosanitari
    Materia in sospensione
    Sostanze che contribuiscono all’eutrofizzazione (in particolare nitrati e fosfati)
    Sostanze che hanno effetti negativi sul bilancio dell’ossigeno (e che possono essere misurate con parametri come la BOD, COD, ecc.)

    113 (acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia)

    Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le regioni, previo parere del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, disciplinano e attuano:
    a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;
    b) i casi in cui puo’ essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l’eventuale autorizzazione.

    Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza del presente decreto.

Commissione europea

Decisione 18 dicembre 2014, n 2014/955/Ue

Allegato Elenco di rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/Ce

Elenco dei rifiuti

I diversi tipi di rifiuti inclusi nell’elenco sono definiti specificatamente mediante il codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell’elenco occorre procedere come segue:

— Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i capitoli d a 0 1 a l 2 o d a l 7 a 2 0 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. Occorre rilevare che è possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività in capitoli diversi. Per esempio un costruttore di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e rivestimento di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione.

— Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.

— Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.

— Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non specificati altrimenti) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all’attività identificata nella prima fase.

pubblicato du Industrieambiente.it. Si ringrazia il dott. R. Mastracci