Cass. Sez. III n. 16036 del 11 maggio 2006
Pres. Postiglione Est. Petti Ric. Senesi
Beni Ambientali. Abbattimento alberi
L'abbattimento di alberi è attività oggettivamente idonea a compromettere i valori paesaggistici in quanto incide in modo apprezzabile sull'assetto del territorio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 07/04/2006
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 578
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 21515/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Senesi Giuliano, nato a San Miniato il 31 gennaio del 1948;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 18 febbraio
del 2005;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Angelo Di Popolo, il
quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata.
Osserva quanto segue:
IN FATTO
Con sentenza del 18 febbraio del 2005, la Corte d'Appello di Firenze,
in parziale riforma di quella pronunciata il 23 aprile del 2004 dal
Tribunale di Livorno sezione distaccata di Cecina, assolveva Senesi
Giuliano dal reato di cui alla L. n. 47 del 1985, articolo 20 lett. c)
della per l'insussistenza del fatto e determinava la pena per il reato
di cui al capo b) in giorni 5 di arresto ed Euro 10329,14 di ammenda,
confermando nel resto l'impugnata sentenza relativamente alla
concessione dei benefici. Il Senesi, nella qualità di
responsabile del
Servizio tecnico Lavori Pubblici del Comune di Monteversi, era stato
ritenuto responsabile in concorso con Parenti Fabio della
contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163, per avere
in una zona boschiva realizzato una strada senza l'autorizzazione
paesaggistica prevista dal D.Lgs. citato, art. 151. Fatti accertati il
13 novembre del 2001.
La Corte distrettuale a fondamento della
decisione osservava che, mentre per la costruzione della strada in
questione non era necessaria la concessione amministrativa(ora permesso
di costruire) trattandosi di opera pubblica autorizzata dalla giunta
comunale, occorreva comunque l'autorizzazione paesaggistica; che il
prevenuto facendo abbattere numerosi alberi aveva arrecato pregiudizio
all'ambiente avuto riguardo al fatto che quello in questione
è un reato
di pericolo.
Ricorre per Cassazione l'imputato sulla base di un unico motivo. IN
DIRITTO
Con l'unico motivo di gravame il ricorrente deduce la violazione della
norma incriminatrice giacché l'autorizzazione non
è richiesta per le
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria o di restauro
conservativo. I lavori in questione, come risulta dalla delibera della
giunta, avevano ad oggetto il restauro conservativo della Badia di San
Pietro ed il ripristino della viabilità.
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
In materia paesaggistica la previsione della necessità della
preventiva
autorizzazione per la realizzazione di opere di qualsiasi genere in
zone sottoposte a vincolo si riferisce anche alle opere da eseguirsi da
parte delle amministrazioni comunali. Le opere pubbliche comunali non
sono soggette a permesso di costruire, ma il costruttore pubblico non
è
esonerato dal regime dell'autorizzazione derivante dall'edificazione in
zona sottoposta a vincolo ambientale. Questa sezione ha già
statuito
che la costruzione di una strada interpoderale senza autorizzazione e
di alcune piazzole di sosta in zona sottoposta a vincolo configura la
violazione della L. n. 431 del 1985, art. 1 sexies, ora D.Lgs. n. 42
del 2004, art. 181 (Cass sez. 3^, 22 settembre 1997, n. 9965).
A
norma della D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 149 l'autorizzazione non
è
richiesta solo per gli interventi di manutenzione ordinaria,
straordinaria o di consolidamento statico e di restauro conservativo
che non alterino lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli
edifici. Nella fattispecie non è configurarle
un'attività di
manutenzione perché si è proceduto
all'abbattimento di numerosi alberi
come risulta dalla sentenza impugnata. L'abbattimento di alberi integra
l'ipotesi di reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, posto che
tale previsione ha natura di reato di pericolo ed esclude dal novero
delle condotte punibili solo quelle che si prospettano inidonee pur in
astratto a compromettere i valori paesaggistici. L'abbattimento di
alberi è attività oggettivamente idonea a
compromettere i valori
ambientali in quanto incide in maniera apprezzabile sull'assetto del
territorio ed è riconducibile a quell'attività di
modificazione del
territorio stesso per la quale è necessaria la preventiva
autorizzazione da parte dell'ente preposto alla tutela del vincolo
(cfr. per tutte Cass. sez. 3^ 23 gennaio del 2002 n. 2398).
P.Q.M.
LA CORTE
Letto l'articolo 616 c.p.p..
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2006