Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. VI n. 7258 del 25 luglio 2023
Urbanistica.Rapporto tra permesso di costruire e certificato di agibilità
La richiesta di certificato di agibilità presuppone necessariamente la conformità delle opere realizzate al progetto approvato, dato che la richiesta deve essere corredata da una dichiarazione resa in tal senso dell'interessato. Sussiste inevitabilmente un collegamento funzionale tra i due provvedimenti, atteso che il rilascio del certificato di agibilità presuppone la conformità delle opere al permesso di costruire ed allo strumento urbanistico: va, dunque, negato il rilascio del detto certificato nel caso di opera abusiva o difforme dal titolo abilitativo edilizio rilasciato e conseguentemente va anche ritenuto che la validità e l'efficacia del permesso di costruire possano condizionare quelle del certificato di agibilità
Cass.Pen. Sez. III n. 35849 del 28 agosto 2023 (UP 17 mag 2023)
Pres. Ramacci Rel. Mengoni Ric. Fior
Urbanistica.Scavi e sbancamenti
Integra un illecito edilizio l'esecuzione, in assenza del permesso di costruire, di interventi finalizzati a realizzare un piazzale mediante apporto di terreno e materiale inerte e successivo sbancamento e livellamento del terreno, in quanto tale attività, pur non comportando un'edificazione in senso stretto, determina una modificazione permanente dello stato materiale e della conformazione del suolo per adattarlo ad un impiego diverso da quello che gli è proprio. Del resto, la giurisprudenza penale distingue tra diverse ipotesi di scavo, sbancamenti, livellamenti di terreno: interventi finalizzati ad attività agricole, interventi finalizzati ad usi diversi da quelli agricoli che incidono sul tessuto urbanistico del territorio, interventi prodromici alla realizzazione di un immobile. Ebbene, nel primo caso non si ritiene necessario il permesso di costruire che, al contrario, è richiesto negli altri due casi.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 7016 del 18 luglio 2023
Urbanistica.Ricostruzione di fabbricato diroccato
Costituisce costruzione ex novo e non già ristrutturazione, né tantomeno restauro o risanamento conservativo e, come tale, è soggetta a concessione edilizia secondo le regole urbanistiche vigenti al momento dell'istanza del privato, la ricostruzione di un intero fabbricato, diruto da lungo tempo e del quale residuavano, al momento della presentazione dell'istanza del privato, solo piccole frazioni dei muri, di per sé inidonee a definire l'esatta volumetria della preesistenza, in quanto l'effetto ricostruttivo così perseguito mira non a conservare o, se del caso, a consolidare un edificio comunque definito nelle sue dimensioni, né alla sua demolizione e fedele ricostruzione bensì a realizzarne uno del tutto nuovo e diverso
Cass.Pen. Sez. III n. 32962 del 28 luglio 2023 (UP 21 giu 2023)
Pres. Marini Rel. Galanti Ric. Anzalone
Ambiente in genere.Procedura estintiva delle contravvenzioni e rapporto con art. 131-bis codice penale
La causa di non punibilità di cui all’articolo 131-bis cod. pen. può trovare applicazione ai limitati casi (che il Collegio indica in via esemplificativa e non esaustiva) in cui la procedura estintiva sarebbe concretamente applicabile, avendo l’imputato posto in essere tutte le attività riparative necessarie, ma non è stata attivata per cause a lui non riconducibili (in tal caso, infatti, non vi è stata alcuna valutazione negativa da parte dell’organo di vigilanza), ovvero ai casi in cui, anche alla luce della «condotta susseguente al fatto» (in virtù della modifica intervenuta nel testo dell’articolo 131-bis cod. pen., per effetto del d.lgs. n. 150/2022), sulla base di un esame ex post, l’«offesa» risulti di speciale tenuità, ovvero ancora alle ipotesi in cui la procedura sia stata attivata, con pagamento della somma e adempimento delle prescrizioni, ma oltre il termine assegnato. In tal caso, in presenza di attività occasionale e di una condotta sostanzialmente inoffensiva, sarebbe applicabile la speciale tenuità del fatto di cui all’articolo 131-bis cod. pen. Al contrario, non sembra praticabile la strada della particolare tenuità del fatto nel caso in cui le prescrizioni non siano state ottemperate, ovvero nel caso in cui l’indagato abbia chiesto di essere ammesso alla procedura estintiva agevolata e l’organo di controllo abbia ritenuto che non sussistessero i presupposti per l’ammissione. Nel primo caso, infatti, la condotta dell’indagato/imputato dovrà essere valutata, negativamente, quale «condotta susseguente» al fatto; nel secondo caso, la presenza di un danno o pericolo concreto e attuale, tale da non consentire la definizione agevolata, non potrà essere valutato in termini di «particolare tenuità del fatto» (salvo che, in concreto, il giudice non valuti la sussistenza di manifesti errori nella valutazione negativa operata dall’organo di controllo).
Consiglio di Stato Sez. VI n. 7778 del 16 agosto 2023
Urbanistica.Demolizione opere in zona vincolata indipendentemente dal titolo abilitativo richiesto e non sanabilità
Per le opere abusive eseguite in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica in aree vincolate, vige un principio di indifferenza del titolo necessario all'esecuzione di interventi in dette zone, essendo legittimo l'esercizio del potere repressivo in ogni caso, a prescindere, appunto, dal titolo edilizio ritenuto più idoneo e corretto per realizzare l'intervento edilizio nella zona vincolata (DIA o permesso di costruire); ciò che rileva, ai fini dell'irrogazione della sanzione ripristinatoria, è il fatto che lo stesso è stato posto in essere in zona vincolata e in assoluta carenza di titolo abilitativo, sia sotto il profilo paesaggistico che urbanistico. La realizzazione di volumetria aggiuntiva senza alcun titolo legittimante comporta la violazione degli artt. 3, comma 1, lettera e. 1 (che configura espressamente come intervento di nuova costruzione anche l'ampliamento dei manufatti esistenti all'esterno della sagoma esistente), 10 comma 1, lettera a) (che subordina al rilascio del permesso di costruire gli interventi di nuova costruzione) e 31, comma 2, d.P.R. 380/2001 (che prevede la sanzione della demolizione per gli interventi edilizi eseguiti in assenza del prescritto permesso di costruire). La creazione di volumetria abusiva in zona soggetta a vincolo paesaggistico, anche laddove interrata, non consente la sanatoria, con ciò restando ininfluente l'eventuale coerenza dei lavori eseguiti con la disciplina (urbanistico-edilizia) di zona, né, in tale contesto, sarebbe stato possibile dettare prescrizioni per rendere le contestate opere compatibili con il paesaggio.
Cass.Pen. Sez. III n. 33431 del 31 luglio 2023 (UP 3 lug 2023)
Pres. Ramacci Rel. Scarcella Ric. Geraci
Ambiente in genere.Abusiva occupazione demanio marittimo
Che in mancanza dell’ottemperanza all’ordine di sgombero e della riconsegna dell’area alla Regione, qualsiasi prosecuzione dell’occupazione dello spazio demaniale sia da considerarsi abusiva discende a contrario dall’interpretazione fornita dalla giurisprudenza della previsione dell’art. 34 del reg. esec. Cod. nav., essendosi infatti affermato che ai sensi dell'art. 34 del regolamento di attuazione Cod.nav. il verbale con il quale alla scadenza di una concessione di beni del demanio marittimo si dà atto della riconsegna degli stessi e dell'avvenuto eventuale incameramento di opere eseguite dal concessionario, rappresenta un necessario presupposto per il rinnovo della concessione medesima in quanto unico atto in grado di accertare l'effettiva consistenza dei beni concessi ai fini anche della determinazione del canone dovuto; pertanto, in mancanza di tale verbale non è conforme a legge il decreto approvativo del rinnovo di una concessione di beni appartenenti al demanio marittimo
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