Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Campania (NA) Sez. II n. 3747 del 21 giugno 2023
Urbanistica. Destinazione immobile abusivo acquisito al patrimonio del Comune
L'alternativa tra la demolizione e la conservazione dell'abuso è una scelta discrezionale che spetta all'Amministrazione solo dopo che l'opera è stata acquisita al patrimonio comunale e non in fase di contestazione dell'abuso. L'acquisizione gratuita dell'area, infatti, è una sanzione autonoma che consegue all'inottemperanza all'ingiunzione, abilitando l'Amministrazione ad una scelta fra la demolizione d'ufficio e la conservazione del bene, definitivamente già acquisito, in presenza di prevalenti interessi pubblici, vale a dire per la destinazione a fini pubblici, e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali
TAR Campania (NA) Sez. IV n. 3705 del 19 giugno 2023
Urbanistica.Condono edilizio e certificato di agibilità
Il fatto di aver ottenuto il provvedimento di sanatoria edilizia non può dar luogo ad un legittimo affidamento del privato circa il sicuro rilascio del certificato di agibilità, ben potendo, ad esempio, un edificio essere conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia ma carente delle condizioni di salubrità ed abitabilità. Ne deriva che il tempo trascorso fra il rilascio della sanatoria edilizia e la presentazione della richiesta di agibilità dell’immobile non è un elemento idoneo a derogare al principio di legalità e, dunque, l’eventuale affidamento riposto sulla concessione dell’agibilità è illegittimo e, come tale, non tutelabile.
TAR Toscana Sez. II n. 588 del 12 giugno 2023
Ambiente in genere.Industrie insalubri
Le disposizioni del Testo Unico delle leggi sanitarie (artt. 216 e 217 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265) attribuiscono al sindaco, ausiliato dalla struttura sanitaria competente, il cui parere tecnico ha funzione consultiva ed endoprocedimentale, un ampio potere di valutazione della tollerabilità o meno delle lavorazioni provenienti dalle industrie classificate "insalubri", per contemperare le esigenze di pubblico interesse con quelle pur rispettabili dell'attività produttiva, anche prescindendo da situazioni di emergenza
Consiglio di Stato Sez. IV n. 6451 del 3 luglio 2023
Rumore.Piano di classificazione acustica e sindacato giurisdizionale
L'onere della classificazione acustica del territorio spetta ex lege ai Comuni, che esprimono una funzione lato sensu pianificatoria, inserita in un nucleo particolarmente ampio di discrezionalità amministrativa, sicché l'ambito del sindacato giurisdizionale del Giudice amministrativo si presenta ristretto e sostanzialmente limitato ad un riscontro ab externo del rispetto dei canoni di logicità formale. Peraltro il sindacato giurisdizionale sul piano di classificazione acustica, come per gli altri atti di pianificazione del territorio, incontra necessariamente precisi limiti al fine di non impingere nel merito delle scelte discrezionali adottate dalla Amministrazione; tale sindacato è ammesso, infatti, nei soli casi di gravi illogicità, irrazionalità ovvero travisamenti sintomatici della sussistenza del vizio di eccesso di potere. Non si tratta, quindi, di sindacare il merito di scelte opinabili, ma di verificare se queste scelte siano assistite da una credibilità razionale supportata da valide leggi scientifiche e correttamente applicate al caso di specie
TAR Lazio (RM) Sez.III n. 11075 del 3 luglio 2023
Ambiente in genere.Proroga dei provvedimenti di VIA
Il sindacato riservato all’Amministrazione in sede di valutazione dell’istanza di proroga della VIA deve limitarsi: i) a verificare che il mancato rispetto del termine di efficacia temporale dell’originario provvedimento amministrativo sia dipeso da circostanze imprevedibili e comunque estranee alla volontà del proponente; ii) a verificare la possibilità di estendere l’efficacia temporale dell’atto originario, nel senso di verificare se siano intervenute modifiche sostanziali del quadro ambientale di riferimento tali da porsi quale ostacolo alla proroga del provvedimento in questione. Ora, è ben vero che il contesto ambientale in cui gli interventi oggetto di valutazione vanno ad inserirsi è destinato a modificarsi nel tempo e quindi si pone la necessità di ponderare la compatibilità degli stessi sulla base di un quadro conoscitivo il più possibile aderente allo stato effettivo dei luoghi interessati. E’ tuttavia altrettanto vero che il potere dell’Amministrazione di “riesaminare” l’assetto di interessi definito dall’originaria VIA può legittimamente esplicarsi solo laddove siano intervenuti mutamenti o sopravvenienze fattuali
TAR Lazio (LT) Sez. I n. 488 del 1 luglio 2023
Beni ambientali.Fascia di rispetto di 150 metri dagli argini dei corsi d’acqua
La fascia di rispetto di 150 metri dagli argini dei corsi d’acqua è prevalente anche su un eventuale decadenza del PTPR, in quanto il divieto di costruzione entro tale fascia rappresenta un limite inderogabile all'attività edificatoria dei privati, a prescindere dalla natura e dalla tipologia del manufatto e a prescindere dalla situazione specifica del corso d'acqua di volta in volta considerato, in quanto la tutela dei corsi d'acqua deriva direttamente dalla legge, ai sensi della l. n. 431/1985 e dell'art. 146, d.lgs. n. 490 del 1999, nonché in base all'art. 7, l. reg. n. 24 del 1998, e riguarda i fiumi, i torrenti e le acque pubbliche iscritte negli elenchi previsti dal T.U. delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775. Sulla base di tali presupposti, è irrilevante qualsiasi valutazione in concreta che l’Amministrazione possa fare sulle caratteristiche dell’immobile ivi costruito e sul mancato contrasto con i valori paesistici tutelati
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