Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 30678 del 4 agosto 2022 (PU 19 mag 2022)
Pres. Ramacci Est. Pazienza Ric. Salzillo
Acque.Assimilazione scarichi
In tema di inquinamento idrico l'assimilazione, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, di determinate acque reflue industriali alle acque reflue domestiche è subordinata alla dimostrazione della esistenza delle specifiche condizioni individuate dalle leggi che la prevedono, restando applicabili, in difetto, le regole ordinarie
Consiglio di Stato Sez. II n. 5420 del 30 giugno 2022
Rumore.Piano di zonizzazione acustica
Il piano di zonizzazione acustica è un atto generale normativo di natura regolamentare, cui il legislatore ha assegnato il compito di disciplinare gli indici di tollerabilità dei rumori per ciascuna zona del territorio comunale cui ha riferimento. In ragione della sua natura di atto pianificatorio generale esso di regola è privo di attitudine offensiva nei confronti degli amministrati, i quali se ne potranno dolere eventualmente in sede di impugnativa congiunta con l’atto applicativo che rende concreta la lesione, prima solo potenziale della loro sfera giuridica, salvo che l’atto pianificatorio di per sé non presenti profili di specificazione tali da produrre un immediato effetto lesivo. Dalla natura regolamentare del Piano acustico discende che il giudice amministrativo vanta poteri disapplicativi nell’esaminare la legittimità derivata dell’atto consequenziale
Cass. Sez. III n. 32020 del 31 agosto 2022 (PU 20 apr 2022)
Pres. Sarno Est. Cerroni Ric. Casciello
Urbanistica.Illegittimità della sanatoria condizionata
Deve ritenersi illegittimo, e non determina l’estinzione del reato edilizio, il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria condizionato all’esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre il manufatto abusivo nell’alveo di conformità agli strumenti urbanistici, in quanto detta subordinazione contrasta ontologicamente con la ratio della sanatoria, collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere e alla loro integrale rispondenza alla disciplina urbanistica, senza quindi che siano consentiti accorgimenti per far rientrare la stessa nell’alveo della legittimità urbanistica.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 7291 del 19 agosto 2022
Urbanistica.Limiti della sanatoria ex art. 36 TU edilizia
Sul piano letterale, l’art. 36 DPR n. 380/01 richiede chiaramente la conformità dell’intervento edilizio abusivo “alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda”, con la conseguenza che l’unico illecito sanabile è quello formale, dato dalla realizzazione di opere originariamente conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia all’uopo applicabile, abusive soltanto per la loro mancata sottoposizione al previo controllo amministrativo, da svolgere in sede di rilascio del prescritto titolo edilizio abilitativo (eventualmente anche in variante di un titolo precedentemente rilasciato). Opere, invece, difformi ab origine dal quadro regolatorio di riferimento non potrebbero essere ammesse a sanatoria, dando luogo ad un abuso sostanziale, da sanzionare attraverso l’ordine di demolizione e di riduzione in pristino ex artt. 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, DPR n. 380/01, richiamati dallo stesso art. 36 DPR n. 380/01. Sul piano teleologico, si osserva che, come precisato dalla Corte Costituzionale, il requisito della doppia conformità riveste importanza cruciale nella disciplina edilizia, imponendo che “La conformità alla disciplina edilizia e urbanistica deve essere salvaguardata "durante tutto l'arco temporale compreso tra la realizzazione dell'opera e la presentazione dell'istanza volta ad ottenere l'accertamento di conformità).
Per l’ente locale, chi risponde dell'illecito amministrativo ambientale, nel caso di un titolo abilitativo scaduto e non rinnovato, il sindaco o il dirigente?
di Gateano ALBORINO
Cass. Sez. III n. 30612 del 3 agosto 2022 (CC 25 mag 2022)
Pres. Di Nicola Est. Aceto Ric. Luccheti
Ecodelitti.Rapporti tra il delitto di attività organizzate per il traffico di rifiuti e quello di associazione per delinquere
L’esecuzione del delitto di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. può certamente rientrare nel programma associativo del delitto di cui all’art. 416 cod. pen. e costituirne persino lo scopo esclusivo, come si evince dal chiaro tenore letterale dell’art. 452-octies cod. pen. Ciò che distingue il concorso di persone nel reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti dall’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di tale delitto non è costituito dalla pura e semplice materialità delle condotte che integrano la fattispecie del reato di cui all’art. 452-quaterdecies, né dall’aspetto organizzativo (tipico del reato associativo ma che è comune al reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. e non è estraneo nemmeno al concorso di persone nel reato come si evince dall’art. 110, comma primo, n. 2, cod. pen.), quanto dal fatto che l’attività di traffico illecito venga posta in essere da più persone che si associano proprio per svolgere tale attività, apportando ciascuna di esse un contributo materiale che non necessariamente deve integrare la condotta (o parte) della condotta specificamente sanzionata dall’art. 452-quaterdecies cod. pen. La necessaria atipicità della condotta associativa rispetto a quella di attività organizzata di traffico illecito di rifiuti (che pure ne costituisca l’unico scopo) è evincibile dalla possibilità, espressamente prevista e sanzionata dal legislatore (art. 452-octies, u.c., cod. pen.) che del sodalizio facciano parte pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.
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