Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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La CILA, CILAS e la verifica tecnico professionale dell’impresa affidataria.
di Antonio VERDEROSA
Consiglio di Stato Sez. IV n. 5863 del 12 luglio 2022
Rifiuti.Nozione di messa in sicurezza di emergenza
Deve accedersi ad una definizione ampia del concetto di messa in sicurezza d’emergenza, facendovi rientrare ogni intervento immediato atto a contenere la diffusione della contaminazione, tra i quali può essere annoverata la realizzazione di una barriera idraulica, finalizzata ad evitare il propagarsi di fattori inquinanti nella falda . Al riguardo, la locuzione “eventi di contaminazione repentini”, presente nella definizione di messa in sicurezza d’emergenza contenuta nell’art. 240, comma 1, lett. m), d.lgs. n. 152/2006, non implica infatti l’istantaneità degli effetti, potendo questi, una volta manifestatisi inaspettatamente, protrarsi nel tempo e divenire addirittura permanenti.
This UNEP 2021 ECT Guide is designed to provide an overview for policymakers, judges, academics, and stakeholders who are interested in improving the adjudication of environmental disputes. It identifies features of ECTs, describes good practices and provides road maps for institution-building to support the achievement of the United Nations Sustainable Development Goals, particularly Sustainable Development Goal 16 “Peace, Justice and Strong Institutions”, which seeks to promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels.
Cass. Sez. III n. 26274 del 8 luglio 2022 (CC 26 mag 2022)
Pres. Andreazza Est. Gai Ric. Totaro
Urbanistica.Termine adempimento demolizione alla quale sia subordinata la sospensione condizionale
Il termine per adempiere all'obbligo di demolizione del manufatto abusivo, al quale sia stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena decorra dal passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e non da altro provvedimento (l’ingiunzione a demolire).
Consiglio di Stato Sez. IV n. 5670 del 7 luglio 2022
Ambiente in genere.Giudizio di valutazione di impatto ambientale
Nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale, l’Amministrazione esercita una amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verificazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti. Le posizioni soggettive delle persone e degli enti coinvolti nella procedura sono pacificamente qualificabili in termini di interesse legittimo ed è altrettanto assodato che le relative controversie non rientrano nel novero delle tassative ed eccezionali ipotesi di giurisdizione di merito sancite oggi dall’art. 134 c.p.a.
Trga Trento n. 149 del 5 agosto 2022
Urbanistica.Pianificazione perequativa e compensazione urbanistica
La pianificazione perequativa generale, detta anche integrale, che applica criteri perequativi all’intero territorio comunale, è realizzabile solo per la c.d. città di primo impianto o da riconfigurare, ossia nei casi nei quali si debba realizzare ex novo una città priva di insediamenti urbani, oppure quando si tratti di ricostruire completamente un preesistente insediamento distrutto o irrimediabilmente danneggiato da eventi sismici o alluvionali o da altra calamità naturale. Ciò a differenza della pianificazione perequativa parziale, detta anche settoriale, che è limitata solo ad alcune parti del territorio comunale, elette a oggetto di interventi di trasformazione urbana perché trattasi di insediamenti da dover riconfigurare, oppure perché trattasi di aree da dover urbanizzare ex novo. Nella compensazione urbanistica, a differenza della perequazione, l’attribuzione dei diritti edificatori a privati rappresenta un’obbligazione alternativa al pagamento dell’indennizzo previsto dal d.P.R. n. 327 del 2001, per il caso di espropriazione delle aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche ed eventualmente di quello dovuto per la reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio: in questo caso, il credito edilizio corrisponde sostanzialmente al valore economico del bene oggetto di espropriazione ed è stimato mediante perizie asseverate, redatte da professionisti abilitati e tenuto conto degli indici edificatori convenzionali.
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