Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. VI n, 7709 del 18 novembre 2021
Rifiuti.Contaminazioni storiche ed obblighi di bonifica
Le norme in materia di obblighi di bonifica non sanzionano ora per allora, la (risalente) condotta di inquinamento, ma pongono attuale rimedio alla (perdurante) condizione di contaminazione dei luoghi, per cui l'epoca di verificazione della contaminazione è, ai fini in discorso, del tutto indifferente. Del resto, la risalenza dell'evento generatore dell'inquinamento funge da fattore di esclusione dell'applicazione della normativa del d.lgs. n. 152 del 2006 con esclusivo riferimento agli istituti delineati dalla Parte VI, mentre gli articoli 242 e 244 sono dettati nell'ambito della Parte IV (cfr., in proposito, l'art. 303, lett. f] e g], del decreto n. 152); inoltre, l'art. 242 menziona espressamente i casi di contaminazioni cosiddette "storiche" (cfr. i commi 1 e 11). In proposito, deve ribadirsi che l'articolo 242, comma 1, del codice dell'ambiente, nel fare riferimento specifico anche alle “contaminazioni storiche”, ha inteso affermare il principio per cui la condotta inquinante, anche se risalente nel tempo e verificatasi in momenti storici passati, non esclude il sorgere di obblighi di bonifica in capo a colui che ha inquinato il sito, ove il pericolo (quantomeno) di “aggravamento della situazione” sia ancora attuale.
Cass. Sez. III n. 42426 del 19 novembre 2021 (UP 6 ott 2021)
Pres. Di Nicola Est. Ramacci Ric. Rovai
Rifiuti.Idoneità dei luoghi ove avviene la gestione
La gestione dei rifiuti è un’attività che determina rischi potenziali e che, per tali ragioni, la legge assoggetta a controllo da parte della pubblica amministrazione anche attraverso il rilascio dei necessari titoli abilitativi e l’individuazione dei presupposti per il loro rilascio. Ciò rende evidente che la idoneità dei luoghi ove vengono effettuate le attività di gestione non è un requisito di secondaria importanza, con la conseguenza che non può ritenersi irrilevante il fatto che un’attività di stoccaggio venga effettuata utilizzando, seppure per un tempo limitato, un luogo diverso da quello stabilito e privo di pavimentazione ed altri accorgimenti idonei a prevenire situazioni di pericolo per l’ambiente. La temporanea permanenza del rifiuto, inoltre, non assume rilievo qualora il luogo di stoccaggio sia continuativamente utilizzato allocandovi altri rifiuti una volta rimossi quelli precedentemente depositati.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 7426 del 8 novembre 2021
Urbanistica.Demolizione abuso edilizio ed esigenza di valutazione globale
La valutazione di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere deve effettuarsi in modo globale e non in termini atomistici. La considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprendere l'effettiva portata dell'operazione. In caso di abuso edilizio, infatti, non è dato scomporne una parte per negare l'assoggettabilità ad una determinata sanzione demolitoria, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante bensì dall'insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni. Nel caso di assenza di autorizzazione paesaggistica, anche qualora si tratti di opere realizzabili mediante d.i.a., l'art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 impone di adottare un provvedimento di demolizione per tutte le opere che siano, comunque, costruite senza titolo in aree sottoposte a vincolo paesistico.
Cass. Sez. III n. 42631 del 22 novembre 2021 (UP 15 set 2021)
Pres. Lapalorcia Est. Galterio Ric. Banti
Rifiuti.Caratteristiche del delitto di attività organizzate per il traffico illecito
Come si ricava dalla previsione di legge, per il perfezionamento del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti si richiede la predisposizione di una vera, sia pure rudimentale, organizzazione professionale con allestimento di mezzi ed impiego di capitali (cui rimanda la menzione di “attività continuative organizzate”), con cui gestire in modo continuativo ed illegale, ingenti quantitativi di rifiuti: da ciò deriva ai fini del perfezionamento del reato la necessità di una pluralità di condotte in continuità temporale, relative ad una o più delle diverse fasi nella quali si concretizza ordinariamente la gestione dei rifiuti, costituendo, pertanto, la pluralità delle suddette condotte un elemento costitutivo dello stesso delitto, la cui commissione configura un’unica violazione di legge. Ne deriva che l’antigiuridicità della condotta dipende dalla configurazione unitaria del reato, perdendo al suo interno le singole condotte la loro autonoma rilevanza. Da qui l’infondatezza della assimilabilità della suddetta figura criminosa al reato continuato.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 7543 del 12 novembre 2021
Urbanistica.Prova della data e formazione del silenzio assenso sull’istanza di condono
La prova del richiedente il condono in ordine alla data di ultimazione dei lavori deve essere rigorosa e deve fondarsi su documentazione certa e univoca e comunque su elementi oggettivi, dovendosi, tra l'altro, negare ogni rilevanza a dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o a semplici dichiarazioni rese da terzi, in quanto non suscettibili di essere verificate. In materia di condono edilizio la formazione del silenzio assenso per decorso del termine di ventiquattro mesi, postula che l'istanza sia assistita da tutti i presupposti di accoglibilità, non determinandosi ope legis la regolarizzazione dell'abuso, in applicazione dell'istituto del silenzio assenso, ogni qualvolta manchino i presupposti di fatto e di diritto previsti dalla norma quando la documentazione allegata all'istanza non risulti completa ovvero quando la domanda si presenti dolosamente infedele
Cass. Sez. III n. 41589 del 16 novembre 2021 (UP 15 ott 2021)
Pres. Rosi Est. Semeraro Ric. Nicolini
Urbanistica.Provvedimenti autorità amministrativa e scusabile convincimento di liceità della condotta
Non sussiste un «fatto positivo dell'autorità amministrativa» idoneo a produrre uno scusabile convincimento di liceità della condotta posta in essere nel caso in cui il comune sospenda il titolo abilitativo ed impone il divieto di prosecuzione dei lavori. A seguito di tale comunicazione l’interessato non dovrebbe consentire la prosecuzione dei lavori e neanche limitarsi ad affidarsi alle argomentazioni del suo tecnico. In tale situazione si è in presenza di un mero convincimento soggettivo, non confortato da provvedimenti espressi dell'autorità amministrativa – anzi di contrario avviso – né da richieste di chiarimenti sul punto alla pubblica amministrazione. Tali condotte non sono idonee ad escludere la sussistenza della colpa normativamente richiesta per la punibilità dell'agente.
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