Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 1349 del 14 gennaio 2022 (CC 25 nov 2021)
Pres. Petruzzellis Est. Ramacci Ric. Velotti
Ecodelitti.Luogo di consumazione del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
Il luogo di consumazione del reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. (già art. 260 d.lgs. 152\06), concretandosi lo stesso nella commissione di una pluralità di operazioni di traffico illecito di rifiuti attraverso l’allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate, vada individuato in quello in cui avviene la reiterazione delle condotte illecite, in quanto elemento costitutivo del reato
Consiglio di Stato Sez. VI n. 8083 del 6 dicembre 2021
Ambiente in genere.Concessioni balneari
Una legge regionale non può disporre il mantenimento per l'intero anno delle strutture precarie e amovibili interessanti aree paesaggisticamente vincolate (per gli stabilimenti balneari), in deroga alle norme che subordinano ad autorizzazione paesaggistica ogni intervento su immobili o aree di interesse paesaggistico. Il mantenimento delle opere al termine della stagione estiva si pone quale eccezione alla regola della stagionalità dei manufatti, ma ciò non può tradursi in una dequotazione dell’obbligo di motivazione del parere negativo espresso dalla Soprintendenza
La normativa all’italiana contro le plastiche monouso
di Gianfranco AMENDOLA
Consiglio di Stato Sez. IV n. 8546 del 23 dicembre 2021
Rifiuti.Inquinamento bonifica e rifiuto
Il concetto di inquinamento e quello di bonifica sono strettamente correlati e interdipendenti ma distinti da quello di rifiuto; infatti, ai sensi dell’art. 239, comma 2, lettera a), del d. lgs. 152/2006 la disciplina delle bonifiche non si applica “all'abbandono dei rifiuti disciplinato dalla parte quarta del … decreto”. Ciò risponde evidentemente a logica, prima che a diritto, perché non necessariamente l’abbandono di un rifiuto genera un inquinamento in senso proprio e richiede una bonifica. Si tratta però di un’eventualità possibile, e quindi il legislatore dispone, anche qui, che come regola i rifiuti abbandonati vadano senz’altro rimossi, ai sensi dell’art. 192 del decreto, e dispone poi con l’art. 239, comma 2, lettera a), seconda parte che “qualora, a seguito della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione, si dovrà procedere alla caratterizzazione dell'area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale”.
Consiglio di Stato Sez. II n. 8433 del 20 dicembre 2021
Urbanistica.Lottizzazione abusiva e ordinanza ex art. 30 comma 7 TU edilizia
Se l’ordinanza prevista dall'art. 30, comma 7, del D.P.R. n. 380 del 2001, in quanto provvedimento vincolato, al pari di tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, non richiede alcuna specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati incisi, e neppure una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale, non essendo configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito avente natura permanente, l’Amministrazione non è tenuta ad una specifica motivazione solo alloché risultino chiaramente dal provvedimento i presupposti della fattispecie lottizzatoria
Cass. civile Sez. III n. 41436 del 23/12/2021 (UD 15 set 2021)
Pres. De Stefano Rel. Tatangelo
Rifiuti.Recupero delle spese anticipate per la bonifica ambientale di urgenza
Con riguardo alle attività di messa in sicurezza e di bonifica ambientale di siti inquinati poste in essere dagli enti locali in surroga del responsabile dell'inquinamento, ai sensi del d.lg. 5 febbraio 1997, n. 22, nonché del d.m. 25 ottobre 1999 n. 471, di attuazione dello stesso, applicabili "ratione temporis", nonché delle eventuali leggi regionali di disciplina della materia, la possibilità per l'ente locale di procedere al recupero delle relative spese direttamente in via esecutiva nei confronti del responsabile mediante iscrizione a ruolo delle corrispondenti somme sussiste solo laddove sia stata posta in essere la procedura amministrativa prevista dal complesso normativo richiamato (che richiede la preventiva individuazione del responsabile dell'inquinamento e degli interventi necessari, una diffida ad adempiere entro 48 ore al predetto responsabile e, solo in caso di inerzia di quest'ultimo, l'esecuzione degli interventi in surroga), i cui atti sono impugnabili davanti al giudice amministrativo, con riserva della giurisdizione del giudice ordinario per le questioni patrimoniali (e, in particolare, per quelle relative all'identificazione del responsabile dell'inquinamento e della congruità dell'importo a questi richiesto per il rimborso); nel caso in cui vengano invece effettuati dall'ente locale - a causa dell'urgenza - interventi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti inquinati senza previa individuazione del responsabile dell'inquinamento e delle opere da eseguire e senza previa diffida ad adempiere al responsabile stesso, non potendo avere luogo l'indicato procedimento amministrativo, si configura una controversia esclusivamente patrimoniale, in relazione all'individuazione del responsabile dell'inquinamento, alla sussistenza dell'urgenza di provvedere da parte dell'ente locale ed alla congruità dei relativi esborsi, il cui accertamento è integralmente riservato alla giurisdizione del giudice ordinario; in tal caso, inoltre, la pretesa di rimborso dei suddetti esborsi non potrà essere iscritta direttamente a ruolo dall'ente, il quale dovrà preventivamente munirsi di idoneo titolo esecutivo.
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