Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 19329 del 23 maggio 2025 (UP 15 gen 2025)
Pres. Ramacci Rel. Zunica Ric. PG in proc. Fenu
Urbanistica.Lottizzazione abusiva e messa alla prova
L’accertamento sul ripristino dello status quo che si richiede ai fini dell’ammissione alla prova nell’ambito del reato di lottizzazione abusiva si atteggia in termini non dissimili da quello che è ritenuto funzionale ad evitare la confisca delle aree, valendo cioè anche ai fini della legittimità della messa alla prova il principio elaborato dalla giurisprudenza, secondo cui, in tema di lottizzazione abusiva, a rendere superflua la confisca dei terreni, perché misura sproporzionata alla luce dei parametri di valutazione del principio di protezione della proprietà di cui all'art. 1 del Prot. n. 1 della C.E.D.U., è solo l’effettiva e integrale eliminazione di tutte le opere e dei frazionamenti eseguiti in attuazione dell’intento lottizzatorio, cui sia conseguita, in assenza di definitive trasformazioni del territorio, la ricomposizione fondiaria e catastale dei luoghi nello stato preesistente accertata nel giudizio
L’istituto dell’asservimento e la cessione di cubatura.
di Antonio VERDEROSA
Consiglio di Stato Sez. IV n. 3795 del 5 maggio 2025
Ambiente in genere.Procedura di VIA e AIA
La procedura di V.i.a. investe, in via preventiva, i profili localizzativi e strutturali, mentre l’autorizzazione integrata ambientale (A.i.a) è il provvedimento complessivo con cui si valutano specificamente gli aspetti gestionali e dell’attività e dell’esercizio dell’impianto. L’ambito specifico della V.i.a. è, quindi, l’inquadramento generale della localizzazione dell’opera e dell’impianto, ed il suo rilascio integra, in sostanza, una condizione di procedibilità dell’A.i.a. La V.i.a. precede il rilascio dell’A.i.a. e ne condiziona il contenuto, tant’è che valutazione di impatto ambientale negativa preclude il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, al contrario legittimamente può essere negata l’autorizzazione integrata ambientale anche in presenza di una valutazione di impatto ambientale, poiché solo l’A.i.a. è, di per sé, idonea ad esprimere un giudizio definitivo sull’intervento in concreto proposto positiva
Cass. Sez. III n. 20071 del 29 maggio 2025 (UP 15 mag 2025)
Pres. Ramacci Rel. Noviello Ric. PG in proc. Pagana
Beni ambientali.Nozione di superfici utili
Tra gli interventi che il legislatore non consente di qualificare neppure ex post - cioè alla luce della concreta valutazione del loro effettivo impatto - come compatibili con l'ambiente, è inclusa la creazione di "superfici utili". Se è vero che il legislatore non fornisce, contestualmente, una definizione del concetto di "superfici utili" in modo espresso, va precisato che alla luce della ratio normativa di preservazione dello status quo ambientale e mediante, altresì, una logica contestualizzazione - in quanto ogni concetto giuridico è pragmaticamente relativo al contesto in cui opera -, il suo significato è agevolmente identificabile in una immutazione stabile dell'assetto territoriale, attuata a discapito della vincolata conformazione originaria, dalla quale nettamente prescinde, non integrandone alcuna specie di manutenzione. Cosicché, la nozione di superficie utile, va individuata, in mancanza di specifica definizione, con riferimento alla finalità della disposizione che la contempla e, per quanto riguarda la disciplina paesaggistica, va individuata considerando l'impatto dell'intervento sull'originario assetto paesaggistico del territorio tale da determinare una compromissione ambientale. Né occorre, peraltro, accertare che la "superficie utile" realizzata, per essere qualificabile come tale, debba inferire un concreto pregiudizio all'assetto territoriale in cui viene inserita, poiché il concetto deve essere rapportato alla natura del reato di cui circoscrive la sanatoria postuma, e il D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1, è un reato di pericolo.
Tutela penale dell'ambiente - Analisi della direttiva 2024/1203
di Maria Adele PROSPERONI
Consiglio di Stato Sez. IV n. 3843 del 6 maggio 2025
Ambiente in genere.Concessioni ed autorizzazioni amministrative e danno da ritardo risarcibile
In tema di concessioni e autorizzazioni amministrative, il danno da ritardo risarcibile non può essere presunto juris et de jure, quale effetto automatico del semplice scorrere del tempo, ma è necessaria la verifica della sussistenza dei presupposti di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante) e oggettivo (ingiustizia del danno, nesso causale, prova del pregiudizio subito), richiesti per fondare la responsabilità ex art. 2043 c.c. Sul piano delle conseguenze, dunque, il fatto lesivo deve essere collegato da un nesso da causalità ai pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali lamentati così che, dal punto di vista dell'onere probatorio, il mero superamento del termine per la conclusione del procedimento non integra piena prova del danno. Il risarcimento del danno da ritardo, relativo ad un interesse legittimo pretensivo, è subordinato alla dimostrazione che l’aspirazione al provvedimento sia destinata ad esito favorevole e quindi alla dimostrazione della spettanza definitiva del bene della vita collegato a tale interesse.
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