Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Campania (NA) Sez. V n.1790 del 17 marzo 2021
Ambiente in genere.Valutazione di incidenza
Alcuna valutazione di incidenza, neppure ascrivibile alla fase di screening, può intendersi effettuata, in assenza dei necessari presupposti, ed in particolare del riferimento nello studio preliminare ambientale al predetto SIC e dell’inserimento nel medesimo di un capitolo conforme agli indirizzi di cui al più volte citato allegato G, finalizzato anche a valutare le interferenze avuto riguardo alle componenti abiotiche, biotiche e alle connessioni ecologiche; con il che la denunciata violazione formale (mancanza di studio preliminare completo delle indicazioni di cui all’allegato G) assurge a violazione sostanziale delle disposizioni di tutela non potendosi in alcun modo sanare la carenza degli elementi istruttori normativamente necessari a fondare la valutazione rimessa all’Autorità competente ove gli stessi non siano stati di fatto acquisiti, mediante atti contenutisticamente definiti, nella loro valenza fattuale ed effettuale. Se invero è completamente pretermesso finanche il riferimento al SIC, non è necessario spendere altri argomenti per dimostrare come non si possa pervenire ad una seria valutazione di non significatività degli impatti e dunque di certezza circa l’assenza di impatti significativi (segnalazione e massima avv. M. Balletta)
Il reato di lottizzazione abusiva. Ancora pronunce non condivisibili in tema di momento di cessazione della condotta illecita.
di Massimo GRISANTI
Cass. Sez. III n. 10122 del 16 marzo 2021 (Ud 18 dic 2020)
Pres. Sarno Est. Gentili Ric. Marmo
Caccia e animali.Nozione di gravi sofferenze
Il reato di cui all’art. 727, co 2 c.p. si verifica ogni qual volta risulti che un soggetto detenga animali in condizioni tali da determinare loro gravi sofferenze, dovendosi intendere queste ultime sussistenti non solo in quanto le modalità di detenzione determinino la insorgenza di processi patologici ma anche in quanto siano tali da determinare a carico dei quelli mere sofferenze
Consiglio di Stato Sez. VI n. 1775 del 2 marzo 2021
Rifiuti.Impianti di gestione in area agricola
Le restrizioni insediative introdotte per le zone agricole, ragionevolmente intese a rafforzare le cautele in tema di edificazione in tali zone, sono misure assunte all'intuibile scopo di evitare, in territori ad alta valenza paesistico-ambientale, sia interventi speculativi penalizzanti detta tutela, sia quelli del tutto estranei alla coltivazione dei fondi e preordinati a svolgere altri e non consentiti scopi, per cui la P.A. ben può avere interesse a tutelare e salvaguardare il paesaggio, a conservare valori naturalistici, o decongestionare o contenere l'espansione dell'aggregato urbano, ben potendo quindi perseguire anche lo scopo di mitigazione ambientale. Il dato testuale dell’art. 208, co. 6, II per. del D.lgs. 152/2008, nel prevedere che l’AU costituisca «… ove occorra, variante allo strumento urbanistico…», lascia intendere che tal misura non è obbligata, ma è suggerita in quei contesti urbanistici sprovvisti di aree a vocazione industriale site a sufficiente distanza dai centri abitati, per i quali occorra comunque insediare impianti di trattamento e/o di stoccaggio di rifiuti della più varia tipologia, onde la semplice esistenza di aree in zona agricola non ne implica necessariamente la variante industriale che, in ogni caso, non avendo efficacia sanante degli abusi legittima intanto i provvedimenti sanzionatori.
Corte costituzionale sent. n. 54 del 31 marzo 2021
Oggetto: Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Veneto - Disposizioni per il recupero dei sottotetti a fini abitativi - Finalità - Condizioni e limiti di applicazione. Paesaggio - Previsione che il regolamento edilizio comunale determina le tipologie di apertura delle falde e ogni altra condizione per il rispetto degli aspetti paesistici, monumentali e ambientali dell'edificio oggetto di intervento - Clausola di salvezza, con riguardo alla tutela paesaggistica, riferita agli edifici soggetti a tutela ai sensi degli artt. 13 e 17 della legge regionale n. 11 del 2004. Titolo abitativo e contributo di costruzione - Classificazione degli interventi come ristrutturazione edilizia, soggezione al regime di segnalazione certificata di inizio di attività [SCIA].
Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza - non fondatezza nei sensi di cui in motivazione
Cass. Sez. III n. 10402 del 18 marzo 2021 (CC 11 feb 2021)
Pres. Ramacci Est. Corbetta Ric. Magarotto
Urbanistica.nozione di "carico urbanistico"
La nozione di "carico urbanistico" deriva dall'osservazione che ogni insediamento umano è costituito da un elemento cd. primario (abitazioni, uffici, opifici, negozi) e da uno secondario di servizio (opere pubbliche in genere, uffici pubblici, parchi, strade, fognature, elettrificazione, servizio idrico, condutture di erogazione del gas), che deve essere proporzionato all'insediamento primario, ossia al numero degli abitanti insediati ed alle caratteristiche dell'attività da costoro svolte. Quindi, il carico urbanistico è l'effetto che viene prodotto dal l'insediamento primario come domanda di strutture ed opere collettive, in dipendenza del numero delle persone insediate su di un determinato territorio.
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