Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. II n. 4184 del 1 luglio 2020
Rifiuti.Attività di cava e discarica
La circostanza un provvedimento autorizzativo dell’attività estrattiva rilasciato dal Comune prevedesse, tra le possibili modalità di tombamento dell’area di cava, l’utilizzo di rifiuti inerti non implica che l’attività di conferimento di quei rifiuti inerti non dovesse essere autorizzata dalla Provincia, competente ad accertare la compatibilità ambientale del conferimento di quei rifiuti in quel sito; peraltro, proprio nella consapevolezza della necessità di autorizzazione alla realizzazione di una discarica di rifiuti inerti, quale modalità di ripristino di un’area di cava dismessa, l’appellante aveva richiesto l’autorizzazione che è stata negata all’esito di specifica istruttoria, sopra sintetizzata. E' inoltre eraato sostenere che, prima di emanare un’ordinanza per la bonifica di una discarica abusiva, il Comune avrebbe dovuto esaminare l’istanza volta ad effettuare il recupero ambientale del sito complessivamente inteso o l’istanza volta alla ricomposizione ambientale del sito estrattivo. poiché è evidente che, a fronte di una discarica abusiva, il solo recupero possibile del sito passi esiga un progetto di bonifica.
Cass. Sez. III n. 20720 del 13 luglio 2020 (CC 17 giu 2020)
Pres. Liberati Est. Zunica Ric. Berardi
Urbanistica.Piattaforma con tamponamentio laterali amovibili
Presenta caratteristiche della stabilità una piattaforma ancora al suolo, su cui sono posti dei pilastri che reggono quattro coperture, pilastri a loro volta imbullonati alla pedana, attorniata da tamponamenti laterali amovibili. Tale opera non può inoltre essere qualificata come “stagionale”, stante la presenza di una stabile copertura e di pannelli laterali seppur amovibili, idonei a rendere la struttura maggiormente idonea a far fronte a diverse contingenze climatiche, sicché ne va esclusa la riconducibilità al settore dell’attività edilizia libera, non potendo il manufatto de quo, per come descritto nell’ordinanza impugnata, essere assimilato alle strutture “leggere” menzionate negli allegati A16 e A17 del d.P.R. n. 31 del 2017.
Consiglio di Stato Sez. II n.4248 del 2 luglio 2020
Rifiuti.Abbandono e responsabilità
Non è configurabile (in via automatica, come responsabilità oggettiva o per fatto altrui) una responsabilità in capo al proprietario dell’area inquinata e da bonificare per il solo fatto di rivestire tale qualità, ove non si dimostri che questi abbia provocato, o contribuito a provocare, il danno ambientale: dimostrandosi necessario che l'autorità competente accerti il nesso causale tra l'azione d’uno o più agenti individuabili ed il danno ambientale concreto e quantificabile, onde sia possibile imporre loro misure di riparazione, a prescindere dal tipo d’inquinamento di cui trattasi. In altri termini, la mera qualifica di proprietario del suolo non determina, di per sé sola, alcuna responsabilità conseguente al ritrovamento di rifiuti e il loro smaltimento nell’area di appartenenza: ai fini della configurabilità degli obblighi di rimozione e smaltimento, rivelandosi insufficiente la mera titolarità del diritto reale o di godimento sulle aree interessate dall'abbandono dei rifiuti, atteso che il legislatore richiede la sussistenza dell'elemento psicologico, e la necessità dell'accertamento della responsabilità soggettiva, in contraddittorio con i soggetti interessati, da parte degli organi preposti al controllo
Cass. Sez. III n. 20721 del 13 luglio 2020 (CC 17 giu 2020)
Pres. Liberati Est. Gai Ric. Camuso
Beni Ambientali.Interventi in aree protette
La realizzazione di interventi, opere e costruzioni in aree protette (parchi nazionali, regionali e riserve naturali) è subordinata al rilascio di tre distinti provvedimenti, quali il permesso di costruire (se necessario avuto riguardo alla tipologia delle opere), l'autorizzazione paesaggistica e, ove previsto, il nulla osta dell'Ente parco, con la conseguenza che questi ultimi due atti amministrativi mantengono la loro autonomia ad ogni effetto, ivi compreso quello sanzionatorio, anche quando siano attribuiti dalla legge regionale ad un organo unico, chiamato a compiere una duplice valutazione in ragione della pluralità degli interessi presidiati dalle rispettive norme penali e della piena autonomia, rispetto a quella paesaggistica ed urbanistica, della normativa sulle aree protette
Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Consiglio di Stato Sez. IV n. 4035 del 24 giugno 2020
Rifiuti.Tariffa di smaltimento rifiuti
Il Consiglio di stato rimette al giudizio della Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29 comma 2 della l. r. Lazio 9 luglio 1998 n. 27, nella parte in cui prevede che la tariffa per conferire rifiuti agli impianti di smaltimento e alle discariche vada determinata prevedendo la “quota percentuale della tariffa” in questione “dovuta dagli eventuali comuni utenti al soggetto gestore dell'impianto o della discarica a favore del comune sede dell'impianto o della discarica stessi, che deve essere compresa tra il dieci ed il venti per cento della tariffa”. La norma in esame prevede un tributo regionale in modo non conforme ai “principi di coordinamento della finanza pubblica”, istituendo un tributo regionale senza che la legge dello Stato lo abbia consentito.
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