Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Condizioni necessarie per la produzione di EoW
di Mauro SANNA
TAR Campania (NA) Sez. VII n.1247 del 25 marzo 2020
Urbanistica.Ordine di demolizione emesso tardivamente
Il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino
Cass. Sez. III n. 9736 del 11 marzo 2020 (CC 30 gen 2020)
Pres. Ramacci Est. Corbetta Ric. Forchetta
Ecodelitti.Legittimità costituzionale dell’art. 452-bis c.p.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 452-bis cod. pen. (delitto di inquinamento ambientale). Gli elementi costitutivi della fattispecie rimandano a un fatto descritto in maniera sufficientemente precisa, ciò che consente di ritenere rispettato il vincolo imposto dall’art. 25, secondo comma, Cost. nella descrizione dell’illecito penale.
TAR Friuli VG Sez. I n. 102 del 13 marzo 2020
Ambiente in genere.VIA di competenza regionale
La diretta efficacia dell’art. 27-bis del D. Lgs. n. 152 del 2006 (introdotto dall’art. 16, 2° co. del D. Lgs. n. 104 del 2017), rispetto alle istanze inoltrate agli organi della Regione, risulta subordinata, a norma del successivo art. 23, 4° co., al mancato adeguamento dell’ordinamento regionale nel termine perentorio di 120 giorni dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni. Prescrive infatti l'art. 23, 4° co.: “le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti esercitando le potestà normative di cui all'articolo 7-bis, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 5 del presente decreto, entro il termine perentorio di centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente il suddetto termine, in assenza di disposizioni regionali o provinciali vigenti idonee allo scopo, si applicano i poteri sostitutivi di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, secondo quanto previsto dagli articoli 41 e 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234”. Considerato, dunque, che il D. Lgs. n. 104 del 2017 è entrato in vigore dal 21 luglio 2017, la possibilità per le Regioni di adeguare i propri ordinamenti è venuta a scadere non prima del 21 novembre 2017.
Cass. Sez. III n. 10460 del 23 marzo 2020 (CC 16 gen 2020)
Pres. Lapalorcia Est. Gai Ric. Cappello
Urbanistica. Giudice amministrativo e diniego sanatoria
La sospensiva, da parte del giudice amministrativo, del provvedimento di diniego sull'istanza di concessione in sanatoria non produce effetti automatici sul potere dovere del giudice penale di disporre ed attuare l'ordine di demolizione, atteso che in tale caso occorre accertare, anche con riferimento alle argomentazioni svolte nel ricorso proposto al giudice amministrativo, se il provvedimento cautelare di sospensione sia stato emesso per la sussistenza di vizi formali o sostanziali dell'atto impugnato o se derivi da carenza di motivazione senza incidenza sulla concedibilità o meno della richiesta di concessione in sanatoria. La pubblica amministrazione nell'esercizio dei propri poteri e di quelli di autotutela ben può rinnovare un atto che ritiene viziato, al fine di far cessare eventualmente la materia del contendere nel giudizio amministrativo, e procedere al conseguente annullamento di ufficio di quello viziato, sostituirlo con altro, giacché molte volte la pronuncia giurisdizionale di merito di annullamento si fonda su vizi formali eliminabili dall'autorità amministrativa.
TAR Lazio Sez. II-quater n. 3722 del 30 marzo 2020
Urbanistica.Nozione di tombatura
L’operazione di “tombatura” consiste nella chiusura totale con muratura dei locali che li rende inaccessibili e, di conseguenza, non idonei a determinare incremento di volumetria o superficie da computarsi ai fini urbanistici in quanto non utilizzabili. Pertanto tali locali non costituiscono superficie utile e non determinano un incremento volumetrico, rientrando nell’attività edilizia libera, disciplinata dall’art. 6, lett. c) d.P.R. n. 380/2001, al pari dei “volumi tecnici” (che sono del pari utilizzabili esclusivamente per contenere impianti ed assicurare la funzionalità dell’edificio cui sono asserviti, per cui sono accessibili esclusivamente per l’utilizzato degli impianti in essi collocati), dai quali si distinguono per non essere neppure accessibili, come nel caso dei “sottotetti non accessibili asserviti alla costruzione quale spazio vuoto utile all’isolamento termico ecc. (segnalazione Ing. M. Federici)
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