Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. civile Sezioni Unite n. 22502 del 4 febbraio 2020 (Ud.17 dicembre 2019)
Pres. Mammone Est. De Stefano Ric. Cave Pedogna s.p.a.
Acque.Principio di precauzione
Poichè in materia ambientale vige il principio, di immediata derivazione Eurounitaria, c.d. di precauzione e comunque l'obbligo, per gli Stati membri, di attuare le misure necessarie per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali in base anche alla Direttiva 2000/60/CE (ed al suo art. 4, comma 1, lett. i), come richiamata nelle premesse del D.M. 28 luglio 2004, previsto dal D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 22, comma 4), anche le linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per la definizione del minimo deflusso vitale, ovvero le determinazioni delle competenti Autorità di bacino che le integrano, devono essere applicate - atteso il valore preminente dell'interesse tutelato - nell'interpretazione di maggior tutela dell'ambiente anche alle situazioni pregresse ma non ancora definite, sicchè le une e le altre, quali norme secondarie integrative del precetto primario, non possono violare quel principio consentendone un'applicazione deteriore, nemmeno ed a maggior ragione quale sanatoria o salvezza di precedenti atti basati su interpretazioni meno restrittive; pertanto, ai fini dell'interpretazione applicativa del criterio del cosiddetto 2L (in base alla quale per l'ubicazione di nuovi impianti per la produzione di energia elettrica, fatta esclusione di quelli del tipo ad acqua fluente, deve essere mantenuto esente da derivazioni un tratto di alveo posto a monte dell'opera di presa e un tratto di alveo posto a valle dell'opera di restituzione degli impianti esistenti, di lunghezza pari almeno al doppio del tratto di alveo compreso tra l'opera di presa e l'opera di restituzione degli impianti predetti), occorre tener conto pure delle confluenze nonostante eventuali differenti pareri resi in data anteriore all'adozione delle norme secondarie esplicita in tal senso
Consiglio di Stato Sez. VI n.334 del 14 gennaio 2020
Urbanistica.Ordinanza di demolizione e motivazione
L'ordinanza di demolizione ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato, dove la repressione dell'abuso corrisponde per definizione all'interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi illecitamente alterato, con la conseguenza che essa è già dotata di un'adeguata e sufficiente motivazione, consistente nella descrizione delle opere abusive e nella constatazione della loro abusività"
La prevalenza del Piano Territoriale Paesistico rispetto al Piano Casa in Campania
di Antonio VERDEROSA
Consiglio di Stato Sez. VI n. 309 del 13 gennaio 2020
Urbanistica.Presupposti per la qualifica di pertinenza urbanistica.
La qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile solo ad opere di modesta entità ed accessorie rispetto ad un'opera principale, ma non anche ad opere che, da un punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all'opera cd. principale e non siano coessenziali alla stessa, tali , cioè, che non ne risulti possibile una diversa destinazione economica. Invero, la pertinenza urbanistico-edilizia è configurabile allorquando sussiste un oggettivo nesso che non consenta altro che la destinazione della cosa ad un uso servente durevole e sussista una dimensione ridotta e modesta del manufatto rispetto alla cosa in cui esso inerisce. A differenza della nozione di pertinenza di derivazione civilistica, ai fini edilizi, il manufatto può essere considerato una pertinenza quando è non solo preordinato ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale ed è funzionalmente inserito al suo servizio, ma anche allorquando è sfornito di un autonomo valore di mercato e non comporta carico urbanistico, proprio in quanto esaurisce la sua finalità nel rapporto funzionale con l'edificio principale.
Cass. Sez. III n. 3450 del 28 gennaio 2020 (UD 3 ott 2019)
Pres. Rosi Est. Zunica Ric. Giglio
Acque.Scarico da autolavaggio
In tema di tutela delle acque dall’inquinamento, lo scarico dei reflui provenienti da impianti di autolavaggio, eseguito in assenza di autorizzazione, integra il reato di cui all’art. 137, comma primo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, non potendo tali acque essere assimiliate a quelle domestiche.
Consiglio di Stato Sez. VI n.302 del 13 gennaio 2020
Urbanistica.Datazione lavori e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà costituisce un semplice indizio ex se insufficiente a dare dimostrazione dell'epoca d'effettiva realizzazione dei manufatti abusivi
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