Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 1064 del 10 febbraio 2025
Rifiuti.Fanghi da depurazione
L’art. 110 del d.lgs. n. 152 del 2006, al comma 3, nel derogare alla regola generale contenuta nel comma 1, secondo cui “è vietato l'utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti”, prevede, alla lett. c), che il gestore del servizio idrico integrato, previa comunicazione all'autorità competente ai sensi dell'articolo 124, è comunque autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacità depurative adeguate, che rispettino i valori limite di cui all'articolo 101, commi 1 e 2, purché provenienti dal proprio Ambito territoriale ottimale oppure da altro Ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati, i “materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente”. La deroga legislativa è, quindi, consentita purché “i materiali” derivino da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane nei quali il completamento del trattamento medesimo non è tecnicamente o economicamente realizzabile. Va, peraltro, precisato che la deroga normativa si estende anche ai rifiuti, in quanto riguarda anche i “a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura” e i “b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi dell'articolo 100, comma 3”. L’art. 127 del d.lgs. n.152 del 2006 (Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue), stabilisce che “i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e comunque solo alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione”. L’espressione “comunque solo” è stata inserita dall'articolo 9, comma 1, del d.l. del 14 aprile 2023, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, e rafforza sostanzialmente quanto poteva già desumersi prima del citato intervento normativo ovvero che la qualifica di rifiuto può essere attribuita ai fanghi solo al termine del complessivo processo di trattamento. La “precisazione” normativa sgombra definitivamente il campo dal dubbio sull’interpretazione corretta della norma. In ogni caso la ratio della deroga è consentire il trattamento dei materiali in altro impianto idoneo a riceverli qualora negli impianti di provenienza non sia possibile completare il processo produttivo. La norma usa evidentemente l’espressione materiali e non rifiuti proprio perché se il materiale non ha completato il suo processo di trattamento e viene trasferito in altro impianto non può essere considerato ancora rifiuto in senso stretto, ai sensi dell’art. 127 del d.lgs. n. 152 del 2006.
Corte costituzionale n. 22 del 6 marzo 2025
Oggetto: Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Modifiche alla l. prov.le n. 9 del 2018 - Interventi eseguiti in base a titolo abilitativo annullato - Ipotesi di impossibilità di rimuovere i vizi delle procedure amministrative o di ripristinare lo stato dei luoghi, anche in considerazione dell'esigenza di bilanciamento con i contrapposti interessi di salvaguardia delle attività legittimamente espletate - Applicazione da parte dell'autorità preposta alla vigilanza di una sanzione pecuniaria - Variazione dell'ammontare della relativa sanzione in ragione della gravità degli abusi da 0,8 a 2,5 volte l'importo del costo di costruzione - Riduzione della sanzione nel caso in cui, al momento della relativa irrogazione o del pagamento dell'ultima rata, le opere eseguite in base al titolo annullato risultino conformi al quadro normativo e alle previsioni urbanistiche a tale momento vigenti - Denunciata introduzione di un criterio valutativo, non rinvenibile nella disciplina nazionale di riferimento, che amplia le ipotesi in cui è possibile escludere la sanzione ripristinatoria, rendendola residuale - Determinazione di un'ipotesi di sanatoria difforme dai presupposti richiesti dalla normativa statale - Scostamento dalla disposizione nazionale che prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o delle loro parti abusivamente eseguite - Disposizione provinciale di favore che sfugge al principio della doppia conformità urbanistica imposto dalla normativa statale - Introduzione di un sistema sanzionatorio degli illeciti edilizi in contrasto con la disciplina statale che costituisce norme fondamentali di riforma economico-sociale - Violazione dei principi fondamentali statali in materia di governo del territorio - Lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni - Eccedenza dalle competenze statutarie, essendo la Provincia priva di potestà normativa in materia di sanzioni per illeciti edilizi.
Dispositivo: illegittimità costituzionale - inammissibilità
Consiglio di Stato Sez. IV n. 1071 del 10 febbraio 2025
Ambiente in genere.VIA AIA e PAUR
La circostanza che un progetto abbia ottenuto (come nella specie) regolare parere positivo dall’autorità preposta alla V.i.a. non comporta che tale progetto sia stato autorizzato, dovendo in ogni caso intervenire il rilascio dell’A.i.a. Una valutazione di impatto ambientale negativa preclude, infatti, il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale; al contrario, legittimamente può essere negata l’autorizzazione integrata ambientale anche in presenza di una valutazione di impatto ambientale positiva, poiché solo l’AIA è, di per sé, idonea ad esprimere un giudizio definitivo sull’intervento in concreto proposto. E invero, la V.i.a. e l’A.i.a. sono procedimenti preordinati ad accertamenti diversi e autonomi (tanto da legittimare l’impugnazione separata dei rispettivi provvedimenti conclusivi). Così stando le cose, l’autorità competente, pur svolgendo il ruolo di responsabile del procedimento autorizzatorio unico regionale, non assume alcuna ulteriore competenza autorizzativa rispetto a quelle già in suo possesso. Ciò significa che i titoli autorizzativi da acquisire (che non sono esclusivamente quelli ambientali bensì ogni titolo necessario, anche quelli di natura non ambientale) vengono acquisiti attraverso il rilascio del PAUR pur restando di competenza delle amministrazioni titolari del relativo potere autorizzatorio. L’unica differenza rispetto ai singoli procedimenti è che, nel procedimento unico (in fattispecie scandita dalla conferenza di servizi), il potere autorizzatorio delle amministrazioni coinvolte è esercitato da queste ultime con le modalità e nelle forme del procedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) il cui rilascio conclude, appunto, il procedimento in questione.
Gestione di discarica abusiva e corresponsabilità del proprietario del terreno secondo la Cassazione
di Gianfranco AMENDOLA
Corte di Giustizia (Settima Sezione) 6 marzo 2025
« Inadempimento di uno Stato – Articolo 260, paragrafo 2, TFUE – Trattamento dei rifiuti – Direttiva 2008/98/CE – Granulati di pietra depositati in discarica nel sito di Biljane Donje (Croazia) – Articolo 5, paragrafo 1 – Nozione di “sottoprodotto” – Articolo 13 – Obbligo degli Stati membri di garantire la protezione della salute umana e dell’ambiente – Articolo 15, paragrafo 1 – Obbligo di far trattare i rifiuti dal loro detentore o da altri soggetti designati – Sentenza della Corte che accerta un inadempimento – Mancata esecuzione – Sanzioni pecuniarie – Somma forfettaria – Penalità »
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