Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Contenzioso climatico e giurisdizione
di Giuliano SCARSELLI
Consiglio di Stato Sez. III n. 8792 del 5 novembre 2024
Urbanistica.Onere della prova sulla data di realizzazione del manufatto abusivo
L’onere di provare la data di realizzazione dell’abuso incombe sul privato. Il criterio di riparto dell'onere probatorio tra privato e amministrazione discende dall'applicazione alla specifica materia della repressione degli abusi edilizi del principio di vicinanza della prova: solo il privato può fornire, in quanto ordinariamente ne dispone, inconfutabili atti, documenti o altri elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione del manufatto, mentre l'Amministrazione non può, di solito, materialmente accertare quale fosse la situazione all'interno dell'intero suo territorio
Consiglio di Stato Sez. IV n. 8838 del 5 novembre 2024
Ambiente in genere.VIA e proroga dei provvedimenti
La proroga rappresenta un istituto di carattere generale, volto a consentire la prosecuzione di un rapporto giuridico oltre la scadenza originariamente prevista. Essa garantisce elasticità ed efficienza all’azione amministrativa, in quanto consente all’Amministrazione di estendere l’efficacia temporale di un atto amministrativo e, quindi, di continuare a perseguire il fine pubblico ad esso sotteso, senza che sia necessario ripercorrere l’intero iter procedimentale e senza dar seguito ad una nuova valutazione dell’interesse pubblico coinvolto. Sebbene tradizionalmente ricompresa nell’esercizio della funzione amministrativa di cui è espressione la determinazione originaria, essa non comporta, dunque, il rilascio di un nuovo atto amministrativo a favore del privato, ma implica una nuova valutazione unicamente riguardo all’opportunità di prolungare l’efficacia del rapporto costituito con il provvedimento originario ed è proprio in questo che si distingue dalla figura diversa della “rinnovazione” dell’atto amministrativo che presuppone la sopravvenuta inefficacia dell’atto iniziale, cui segue una nuova valutazione dell’interesse pubblico o una nuova verifica dei presupposti per l’adozione di un nuovo provvedimento. In altri termini, la proroga costituisce, perciò, un separato atto amministrativo sul piano formale, ma sul piano sostanziale segna solo la prosecuzione del rapporto già pendente, dovendo non a caso intervenire prima che sia scaduto il provvedimento originario. Tali princìpi trovano, del resto, conferma anche nella disciplina della proroga dei provvedimenti di VIA dettata dal Codice dell’Ambiente, che, all’art. 25, comma 5 del d.lgs n. 152/2006, dopo aver disposto che “Il provvedimento di VIA…ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso […]”, prevede che “… Decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente”. In particolare, in prossimità della scadenza del termine di efficacia della VIA, l’interessato ha a sua disposizione due opzioni operative ben differenziate: può attivarsi instando, in via preventiva, per la proroga della VIA e conseguire la protrazione della durata del citato documento oppure chiederne la rinnovazione, successivamente alla scadenza del relativo termine di efficacia ed il dettato dell’art. 25 comma 5 citato è chiaro nel prevedere che un nuovo scrutinio sui presupposti per la VIA può aver luogo solo in quest’ultima ipotesi (cfr. “il procedimento di VIA deve essere reiterato…”) e non invece nel caso di proroga, in cui la valutazione amministrativa si focalizza solo sulla sussistenza dei presupposti per prolungare il termine di efficacia della VIA originaria. A tale stregua, la proroga, proprio perché intende solo consentire una prosecuzione del rapporto amministrativo al fine di completare l’attuazione di un certo programma di interessi a suo tempo già autorizzato, comporta non solo un procedimento diverso e semplificato rispetto al procedimento di rinnovazione della VIA, ma anche una valutazione discrezionale da parte dell’Amministrazione competente più circoscritta e limitata alla possibilità di estendere l’efficacia temporale dell’atto originario, alla luce di eventuali modifiche sostanziali del quadro fattuale e giuridico di riferimento.
Tariffe incentivanti per impianti fotovoltaici. La rideterminazione tra autotutela e decadenza (Nota a Cons. Stato, Sez. II, 6 settembre 2024, n. 7461).
di Antonio PERSICO
Consiglio di Stato Sez. VI n. 9379 del 22 novembre 2024
Caccia e animali.Calendario venatorio
Anche se il termine del 15 giugno di ogni anno, fissato dall'art. 18 della legge 157/92 per l’approvazione del calendario venatorio regionale, non è espressamente qualificato come perentorio, è illegittima la pubblicazione del calendario stesso a settembre per violazione dei principi di logica connessi alla necessaria previa conoscenza della delibera ai soggetti interessati. La Regione Lombardia, inoltre, in relazione al calendario venatorio regionale 2021/22 avrebbe dovuto affrontare ogni elemento del parere Ispra, confrontandolo con i propri elementi, ma non per dare una acritica prevalenza a questi ultimi, quanto piuttosto per uno specifico confronto alla luce dei principi di precauzione e di tutela ambientale. (segnalazione e massima di A. Atturo)
Sul divieto di conferimento in discarica di rifiuti: princìpi e regole (tra iniziative della P.G.)
di Alberto PIEROBON
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