Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Veneto Sez. IV n. 2392 del 11 ottobre 2024
Rifiuti.Veicoli fuori uso
La permanenza dei veicoli, prolungata nel tempo per svariati anni, nel cortile di un privato, unitamente alla loro condizione di esposizione all’acqua e alle intemperie, al loro stato di sostanziale abbandono e alla concreta impossibilità anche di testarne la funzionalità a causa dell’accumulo incontrollato al loro interno di oggettistica varia, lungi dal poter essere considerata come un deposito temporaneo di oggettistica funzionale alla passione collezionistica del detentore, invero conferma la distrazione di tali beni dalla funzione loro propria e, al contempo, la malcelata intenzione del privato di evitare di smaltirli. E non basta l’esistenza di un ipotetico mercato di riferimento dei beni in considerazione al fine di farne cessare la condizione di rifiuto ai sensi dell’art. 184 ter del Codice dell’Ambiente. In realtà, la circolazione di tale materiale richiederebbe comunque che esso conservi lo stato originario, ossia che venga accuratamente conservato e regolarmente fatto oggetto di manutenzioni.
Corte di giustizia (Terza Sezione) 14 novembre 2024
« Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Articolo 6, paragrafo 2 – Opportune misure per evitare, nelle zone speciali di conservazione, il degrado degli habitat naturali – Tipi di habitat 6510 (praterie magre da fieno a bassa altitudine) e 6520 (praterie montane da fieno) protetti dalla rete Natura 2000 – Perdite di superficie – Mancanza di sorveglianza specifica degli habitat naturali – Omissione generale e sistematica – Articolo 4, paragrafo 1 – Proposta da parte di ogni Stato membro di un elenco di siti, indicante quali tipi di habitat naturali e quali specie locali si riscontrano in detti siti – Aggiornamento periodico delle informazioni relative a tali siti »
Cass. Sez. III n. 40784 del 6 novembre 2024 (UP 3 ott 2024)
Pres. Ramacci Rel. Gai Ric. Testa
Urbanistica.Lottizzazione abusiva e consumazione del reato
La contravvenzione di lottizzazione abusiva è reato a forma libera e progressivo nell'evento, che sussiste anche quando l'attività posta in essere sia successiva agli atti di frazionamento o all'esecuzione delle opere, posto che tali iniziali attività non esauriscono l'"iter" criminoso, che si protrae attraverso gli ulteriori interventi che incidono sull'assetto urbanistico, con ulteriore compromissione delle scelte di destinazione ed uso del territorio riservate all'autorità amministrativa competente. Il momento consumativo del reato deve essere individuato nel compimento dell'ultimo atto integrante la condotta illecita, che può consistere nella stipulazione di atti di trasferimento, nell'esecuzione di opere di urbanizzazione o nell'ultimazione dei manufatti che compongono l'insediamento, non rilevando a tal fine, invece, l'utilizzazione del territorio in perdurante contrasto con la pianificazione urbanistica e ai fini della prescrizione del reato di lottizzazione non conta, pertanto, il momento nel quale è stata tenuta la specifica condotta di partecipazione, bensì quella di consumazione del reato stesso che può perfezionarsi anche ad anni di distanza.
Consiglio di Stato Sez. IV n.8268 del 15 ottobre 2024
Rifiuti.Discarica e garanzie finanziarie
La discarica - il cui piano di adeguamento non sia stato approvato e di cui sia stata disposta la chiusura - non è un impianto chiuso, bensì un impianto che non può ricevere ulteriori conferimenti; infatti, ai sensi dell'art. 12 comma 3, d.lg. n. 36 del 2003, la discarica, o una parte della stessa, è considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'ente territoriale competente al rilascio dell'autorizzazione, di cui all'art.10, ha eseguito un'ispezione finale sul sito, ha valutato tutte le relazioni presentate dal gestore ai sensi dell'art. 10 comma 1 lett. l), e comunicato a quest'ultimo l'approvazione della chiusura; in effetti, fino alla chiusura della discarica nei termini anzidetti, il gestore è responsabile, in conformità all'art. 13 citato della corretta gestione operativa dell'impianto, che prevede il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione, comprese quelle relative alla chiusura, il rispetto della normativa ambientale (rifiuti, scarichi, acque, emissioni), nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali ed impiantistiche della discarica; la garanzia di gestione operativa (art. 14, comma 1) assicura, dunque, tali adempimenti e deve essere prestata fino alla definitiva chiusura della discarica ai sensi del succitato art. 12, comma 3. La discarica sia dotata in ogni fase del suo ciclo (attivazione, gestione, chiusura, post-chiusura) di un'adeguata garanzia finanziaria onde evitare di porre a carico della collettività i costi ed i rischi connessi alla sua gestione. Tale disposizione trova applicazione sia per le discariche nuove e adeguate, sia (e a maggior ragione) per quelle il cui piano di adeguamento non sia stato approvato. Infatti, non può ammettersi che il principio di precauzione possa non operare nell'ipotesi di discarica il cui piano di adeguamento non sia stato approvato e ritenuta pertanto meritevole di chiusura, ponendosi peraltro in questo caso inammissibilmente ed irragionevolmente a carico della collettività i costi ed i rischi della chiusura di un impianto non adeguabile, così che non possono essere invocati al riguardo i principi costituzionali di cui all'articolo 41 e 53.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 9045 del 12 novembre 2024
Urbanistica.Doppia conformità e rispetto della disciplina antisismica
L’accertamento sul rispetto delle specifiche norme tecniche antisismiche in zona sismica costituisce sempre un presupposto necessario per conseguire il titolo edilizio. Questo non vale solo per gli interventi ancora da eseguire ma anche per quelli da legittimare ex post. La carenza di questo accertamento sul rispetto delle norme antisismiche non rappresenta quindi una semplice irregolarità formale, ma costituisce una mancanza sostanziale del progetto edilizio che legittima il diniego (segnalazione Ing. M. FEDERICI)
TAR Campania (NA) Sez. II n. 5934 del 5 novembre 2024
Urbanistica.La CILAS Superbonus presuppone la legittimità dell'immobile
Anche gli interventi soggetti a CILA-S siano soggetti alle medesime regole generali, in base alle quali gli interventi edilizi possono essere realizzati solo se afferenti ad immobili non abusivi. Ed infatti le disposizioni di cui all’art. 119, comma 13-ter, secondo e terzo periodo, del d.l. n. 34 del 2020, secondo cui “Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”, vanno dunque interpretate nel senso che in sede di presentazione della pratica per fruire del “superbonus 110%” non deve essere asseverato lo stato legittimo dell’immobile, ma non certo nel senso che, ai fini dei lavori di efficientamento energetico o di adeguamento sismico di cui alla normativa in questione, non rilevino gli eventuali precedenti illeciti edilizi commessi sull’immobile (segnalazione M. GRISANTI)
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