Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Basilicata Sez. I n. 582 del 12 ottobre 2023
Rifiuti.Obbligo di messa in sicurezza bonifica e ripristino ambientale
Ai sensi dell'art. 242 d.lgs. n. 152/2006, gravano sul solo responsabile dell'inquinamento gli obblighi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale a seguito della constatazione di uno stato di contaminazione, non essendo configurabile in via automatica, in maniera oggettiva, per posizione o per fatto altrui, una responsabilità in capo al proprietario dell'area inquinata e, quindi, l'obbligo di bonificar per il solo fatto di rivestire tale qualità, ove non si dimostri il suo apporto causale colpevole al danno ambientale riscontrato
Cass.Pen. Sez. III n. 42243 del 17 ottobre 2023 (PU14 set 2023)
Pres. Ramacci Rel. Scarcella Ric.Carenza
Urbanistica.Regime giuridico delle barriere new jersey
Nell’ambito di applicazione dell’art. 6, comma 1, lett. e-quinquies, D.P.R. n. 380 del 2001, il quale qualifica come interventi di edilizia libera “le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici” non rientrano le barriere denominate new jersey. Invero, dette barriere, essendo attrezzature di sicurezza modulare realizzate, come nella specie, in cemento armato, sono impiegate per ostruire od incanalare il flusso stradale, o per circoscrivere momentaneamente un’area di cantiere oppure utilizzate anche in situazioni di emergenza, e non certamente quali elementi di arredo.
Consiglio di Stato Sez. lI n. 8813 del 9 ottobre 2023
Urbanistica.Locali deposito
In materia edilizia il vincolo pertinenziale che lega il manufatto accessorio a quello principale dev’essere tale in senso oggettivo, cosicchè il primo non risulti suscettibile di alcuna diversa utilizzazione economica con la conseguenza che tale non può essere considerato un locale adibito a deposito poiché consta di volumetria aggiuntiva. Tali strutture, oltre a non essere pertinenziali, non possono essere considerate precarie, in tal senso non deponendo neppure il materiale impiegato per la costruzione in quanto la precarietà di un intervento non dipende dal materiale utilizzato, ma dal fatto che lo stesso è idoneo a soddisfare, come nella specie, esigenze stabili.
Consiglio di Stato Sez.VI n. 9583 del 7 novembre 2023
Urbanistica.Responsabilità PA
Deve ritenersi illegittima la condotta omissiva dell’amministrazione che, in assenza di giustificati motivi, non dia seguito al procedimento di demolizione di un immobile abusivo, quantunque esecutivo e definitivo.Tale condotta deve inoltre ritenersi colpevole alla luce della costante giurisprudenza, secondo la quale “l'elemento psicologico della colpa della P.A. va individuato nella violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ossia in negligenze, omissioni d'attività o errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili, in ragione dell'interesse protetto di colui che ha un contatto qualificato con la P.A. stessa” (segnalazione Ing. M. Federici)
Il complesso e delicato contemperamento tra primari interessi apparentemente confliggenti: la tutela dei beni paesaggistico-culturali e dell’ambiente alla prova della transizione energetica
di Federico MUZZATI
Consiglio di Stato Sez. VI n. 8869 del 11 ottobre 2023
Urbanistica.Articolo 38 TUE
L’amministrazione applicando l'art. 38 del D.P.R. n. 380/2001, trattandosi di procedere all’esame “ora per allora” dell’originaria istanza di titolo edilizio deve valutare, a posteriori, se le opere originariamente richieste, e poi realizzate sulla base di un titolo annullato, avrebbero potuto essere autorizzate tenendo conto della normativa vigente al momento in cui l’amministrazione si è pronunciata la prima volta (quale normativa applicabile in ossequio al principio tempus regit actum), astraendo dalle ragioni poste a fondamento del provvedimento annullato e riconosciute illegittime, e tenendo conto della possibilità di reiterare l’istruttoria e di acquisire, sia pure a posteriori, la documentazione necessaria (ad esempio pareri o consensi pretermessi nella precedente fase). Ciò che rileva, ai fini del rilascio del titolo postumo ai sensi dell’art. 38, é la conformità sostanziale delle opere rispetto alla normativa vigente al momento in cui l’amministrazione si è pronunciata la prima volta, e quindi deve ritenersi consentito all’amministrazione, in tal sede, l’espletamento tardivo delle attività finalizzate ad accertare la sussistenza, al predetto momento, delle condizioni di fatto e di diritto richieste ai fini della conformità (edilizia, urbanistica, paesaggistica, ambientale, etc. etc.).
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