Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. II n. 655 del 26 gennaio 2026
Urbanistica.Inammissibilità della SCIA in sanatoria e inconfigurabilità del silenzio-assenso per falsa rappresentazione dei luoghi
È inconfigurabile la formazione del silenzio-assenso (ovvero il consolidamento di una SCIA) a fronte di istanze edilizie basate su una falsa o erronea rappresentazione dello stato dei luoghi, poiché tali domande sono radicalmente estranee al modello legale e inidonee a innescare meccanismi di silenzio significativo. La qualificazione di un intervento come "nuova costruzione" anziché "ristrutturazione" — qualora comporti una trasformazione del territorio ulteriore rispetto all'immobile demolito — se accertata con sentenza passata in giudicato, non può essere contestata mediante la presentazione di una SCIA in sanatoria. In presenza di attestazioni non veritiere, l'Amministrazione conserva il potere di dichiarare la nullità e l'inefficacia del titolo anche oltre i termini ordinari, operando la decadenza dai benefici ex art. 75 D.P.R. n. 445/2000. La presentazione di una SCIA effettuata non spontaneamente, ma al solo fine di eludere un ordine di demolizione, ne conferma l'inammissibilità
Corte di giustizia (Prima Sezione) 26 febbraio 2026
« Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Conservazione degli uccelli selvatici – Direttiva 2009/147/CE – Divieto di disturbare deliberatamente gli uccelli – Articolo 5, lettera d) – Progetto di costruzione di una strada che comporta la possibilità di disturbare taluni esemplari di determinate specie – Misure di prevenzione e attenuazione degli atti di disturbo – Prova dell’efficacia di tali misure – Valutazione motivata di un perito giudiziario »
Cass. Sez. III n. 6291 del 17 febbraio 2026 (UP 21 gen 2026)
Pres. Di Nicola Rel. Calabretta Ric. La Monica
Rifiuti.Combustione illecita e principio di correlazione tra accusa e sentenza
In tema di combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis d.lgs. 152/2006), non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza qualora il giudice riconosca la responsabilità del titolare dell'impresa per omesso controllo, anche a fronte di una contestazione che non menzioni esplicitamente tale profilo omissivo. L'equivalenza tra la condotta di chi appicca il fuoco e quella del titolare che ometta di vigilare costituisce un elemento normativo espresso del reato, consentendo il pieno esercizio del diritto di difesa.
Consiglio di Stato Sez. II n. 656 del 26 gennaio 2026
Urbanistica.Effetti della tutela giurisdizionale sul termine di ottemperanza all'ordine di ripristino urbanistico
In tema di repressione degli abusi edilizi, il mutamento di destinazione d’uso non autorizzato che comporti un maggior carico urbanistico giustifica l’ordine di ripristino e, in caso di inosservanza, l’acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale, anche se attuato senza opere fisiche. Rispetto al termine di novanta giorni per l'ottemperanza, sussiste un contrasto giurisprudenziale circa l'effetto prodotto da provvedimenti giurisdizionali favorevoli al privato: la tesi della "sospensione" prevede che il termine riprenda a correre per la sola parte residua dopo la decisione definitiva; la tesi dell'"interruzione" postula invece che il termine ricominci a decorrere per intero dalla pubblicazione della sentenza sfavorevole, a garanzia dell'effettività della tutela e dell'equità. La questione è stata rimessa all'Adunanza Plenaria per chiarire se la pendenza del giudizio e l'adozione di misure cautelari o di annullamento (poi riformate) abbiano efficacia sospensiva o interruttiva sul predetto termine sanzionatorio. L’iscrizione al RUNTS non legittima l’uso prevalente a fini di culto se l'attività non è tra quelle di interesse generale o strumentali
Cass. Sez. III n. 6294 del 17 febbraio 2026 (UP 21 gen 2026)
Pres. Di Nicola Rel. Calabretta Ric. Galvagno
Ecodelitti.Rapporto tra il delitto di impedimento al controllo e l'illecito contravvenzionale ambientale
Il delitto di cui all’art. 452-septies cod. pen. si distingue dalla contravvenzione prevista dall’art. 137, comma 8, d.lgs. n. 152 del 2006 sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo. La fattispecie codicistica richiede necessariamente il dolo e la realizzazione di un evento di danno o pericolo, consistente nell'intralcio, nell'elusione o nella compromissione degli esiti delle attività di vigilanza e controllo ambientale. Al contrario, l'ipotesi contravvenzionale di cui al Testo Unico Ambientale, avente natura sussidiaria in virtù della clausola di residualità ("salvo che il fatto costituisca più grave reato"), si applica esclusivamente alle condotte del titolare dello scarico che non consenta l'accesso ai luoghi a titolo di colpa o, se dolose, qualora le stesse non siano tali da produrre l'effettivo impedimento o la compromissione dei controlli previsti dalla norma penale incriminatrice. Integra pertanto il delitto di cui all'art. 452-septies cod. pen. la condotta di chi, mediante pretesti e la sottrazione della strumentazione tecnica agli operanti, impedisca materialmente l'ispezione dei pozzetti di scarico fognario.
Consiglio di Stato Sez. VII n. 698 del 27 gennaio 2026
Urbanistica.Consolidamento della "super-SCIA" e limiti al potere inibitorio tardivo
Il regime della segnalazione certificata d’inizio attività alternativa al permesso di costruire (c.d. "super-Scia"), utilizzabile per interventi di ristrutturazione edilizia "pesante" ai sensi degli artt. 10 e 23 del d.P.R. n. 380/2001, è analogo a quello della Scia ordinaria sotto il profilo della consumazione dei poteri inibitori dell’amministrazione. Decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della segnalazione, gli effetti si consolidano e l'ente locale può intervenire solo esercitando il potere di autotutela. In tale ipotesi, l'amministrazione non può limitarsi a contestare la non conformità edilizia, ma deve fornire una specifica motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico attuale e prevalente al ripristino dei luoghi rispetto all'affidamento del privato, agendo entro un termine ragionevole. Pertanto, è illegittima la dichiarazione di inefficacia emessa tardivamente senza il rispetto dei presupposti dell'autotutela, pur restando fermo il potere di ordinare la demolizione di ulteriori opere accertate come prive di alcun titolo e non incluse nella Scia consolidata
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