Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 7538 del 21 febbraio 2024 (UP 11 gen. 2024)
Pres. Ramacci Est. Semeraro Ric. Gervasi ed altro
Beni ambientali.Rapporti tra art. 146 dlv 42-2004 e dpr 31-2017
La regola generale di cui all'art. 146 d.lgs. 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio), che prescrive che ogni intervento che comporti modificazioni o rechi pregiudizio all'aspetto esteriore delle aree vincolate e soggetto al previo dell'autorizzazione paesaggistica, consacrata in una fonte di rango primario, non può certamente essere derogata da una fonte di rango secondario, quale è il suddetto regolamento n. 31 del 2017, che è di attuazione e non di delegificazione, e dunque non può liberalizzare interventi che per la norma di rango primario sono assoggettati ad autorizzazione. Ne consegue che l'accertamento, in punto di fatto, della riconducibilità degli interventi eseguiti in area sottoposta a vincolo nel novero di quelli non soggetti ad autorizzazione (cioè quelli di cui all'elenco allegato sub A al citato d.P.R. 31/2017) o di quelli di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato (di cui all'elenco allegato sub B del medesimo regolamento), deve essere condotto attenendosi a una interpretazione logico sistematica di carattere finalistico delle disposizioni del regolamento.
TAR Umbria Sez. I n. 12 del 16 gennaio 2024
Sostanze pericolose.Manufatti in amianto ed intervento urgente del sindaco
La sorveglianza sui manufatti in amianto o contenenti amianto va svolta di continuo, non potendosi mai escludere del tutto che nel corso del tempo i fenomeni atmosferici e naturali rendano pericolosi per la salute pubblica manufatti che fino a quel momento potevano definirsi sicuri ai sensi della l. n. 257/1992. Quindi il presupposto circa l’esistenza di una situazione eccezionale ed imprevedibile che giustifica l'emissione di un'ordinanza contingibile ed urgente va interpretato nel senso che non rileva la circostanza che il pericolo sia correlato ad una situazione preesistente ovvero a un evento nuovo e imprevedibile, bensì la sussistenza della necessità e urgenza attuali di intervenire a difesa degli interessi pubblici coinvolti, a prescindere dalla prevedibilità della situazione di pericolo che il provvedimento è volto a rimuovere. In definitiva, quindi, il decorso del tempo non consuma il potere di ordinanza, perché ciò che rileva è esclusivamente la dimostrazione dell'attualità del pericolo e della idoneità del provvedimento a porvi rimedio, sicché l'immediatezza dell'intervento urgente del Sindaco va rapportata all'effettiva esistenza di una situazione di pericolo al momento di adozione dell'ordinanza. Cosicché, la circostanza che la situazione di pericolo perduri da tempo può addirittura aggravare la situazione di pericolo
Corte costituzionale n. 19 del 19 febbraio 2024
Oggetto: - Paesaggio - Sanzioni amministrative - Norme della Regione Lombardia - Applicazione obbligatoria della sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004, in alternativa alla rimessione in pristino, anche nell'ipotesi di assenza di danno ambientale - Prevista quantificazione in relazione al profitto conseguito e, comunque, in misura non inferiore all'ottanta per cento del costo teorico di realizzazione delle opere e/o lavori abusivi - Denunciata disciplina sanzionatoria difforme da quella statale che usa quali parametri per la determinazione della sanzione unicamente il danno arrecato o il profitto conseguito.
Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale
La condicio iuris per la vigenza dell’art. 2 d.P.R. 31/2017
(Commento a Cass. penale, Sez. III, n. 7538/2024, n. 36545/2022 e n. 39429/2018)
di Massimo GRISANTI
Cass. Civ. SS.UU. n. 2481 del 26 gennaio 2024
Pres. D'Ascola Est. Scoditti Ric. Urbs srl
Beni culturali.Accertamento diritto di proprietà della PA e giurisdizione
Sull'accertamento del diritto di proprietà nei confronti della P.A. la giurisdizione spetta del giudice amministrativo, se il fatto estintivo di quello costitutivo del diritto dominicale è un provvedimento amministrativo di esercizio della prelazione artistica, asseritamente illegittimo, benché emanato in base a una norma attributiva del relativo potere e non in carenza assoluta di questo. (Principio affermato dalla S.C. in relazione alla dichiarazione di nullità - di cui all'art. 29 della l. n. 364 del 1909 - delle alienazioni effettuate contro i divieti contenuti nella legge stessa, individuata quale condizione di legittimità dell'esercizio del potere di prelazione previsto dall'art. 6 della citata disciplina legislativa).
TAR Sicilia (PA) Sez. II n. 185 del 19 gennaio 2024
Ambiente in genere.Criteri assoggettamento a VIA
La logica di tutela dell'ambiente, e non certo di punizione, sottesa all'assoggettamento a V.I.A., non può non orientare verso la stessa in tutti i casi in cui si ritenga necessario un approfondimento progettuale ben più pregnante della mera integrazione e chiarimento richiedibile in fase di screening. Disquisire circa la necessità di esplicitare il grado di verificabilità del nocumento ambientale in termini possibilistici, piuttosto che probabilistici, equivale ad introdurre limitazioni alla discrezionalità amministrativa non desumibili dalla norma: è chiaro, infatti, che deve trattarsi di un giudizio di prognosi, intrinseco alla sua effettuazione preventiva; ma lo è altrettanto che laddove per fattori obiettivamente esternati se ne ipotizzi la lesività, appare corretto cautelarsi - rectius, più propriamente, cautelare la collettività e quindi, in senso più ampio, l'ambiente - non impedendo la realizzazione dell'intervento, ma semplicemente imponendo l'approfondimento dei suoi esiti finali. Ove, infatti, si aderisse alla tesi opposta, ovvero si pretendesse nella fase di screening lo stesso approfondimento di potenziale lesività ambientale che connota la V.I.A. vera e propria, non se ne comprenderebbe la reiterazione in tale fase successiva, ridotta sostanzialmente ad un inutile duplicato di quanto già preliminarmente accertato. La sottoposizione a V.I.A., dunque, ben può conseguire ad una scelta di cautela, seppur adeguatamente motivata in relazione a fattori di oggettiva pericolosità rivenienti dagli indici di cui all'Allegato V al Codice ambientale, stante che ciò implica solo il rinvio ad un più approfondito scrutinio della progettualità proposta, che dalle ragioni dello stesso non risulta comunque in alcun modo condizionata
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