Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. II n. 9415 del 2 novembre 2023
Urbanistica.Potere di controllo urbanistico-edilizio
Il controllo del territorio, strumento conferito per dare effettività alle scelte di pianificazione urbanistica rimesse all’ente locale, attiene alla verifica, effettuabile senza limiti di tempo, della conformità degli interventi al regime di edificabilità dei suoli, come cristallizzati nei titoli edilizi.Il controllo sulla legittimità dei titoli implica, per contro, la verifica, ex post, dell’assentibilità dello ius aedificandi, in un’ottica di contemperamento delle esigenze di tutela della legalità con quelle di certezza del diritto nonché di legittimo affidamento.L’esercizio del potere di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, di cui all’art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001, che non incontra alcun limite di ordine temporale, si riferisce a tutto ciò che è realizzato sine titulo, in difformità dallo stesso ovvero utilizzandone una tipologia del tutto estranea all’intervento effettuato. La mancanza dei presupposti, invece, ove non tempestivamente rilevata, giustifica, sussistendone le condizioni, il solo annullamento d’ufficio al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990
Cass. Sez. III n.43815 del 31 ottobre 2023 (UP 11 ott 2023)
Pres. Ramacci Est. Galanti Ric.Galiberti
Acque.Diluizione e metodologia di analisi
Secondo una corretta interpretazione del quinto comma dell'art. 108, d. Igs. n. 152 del 2006 al fine di accertare il reato di superamento dei parametri tabellari, il punto di campionamento del refluo industriale, va individuato nel punto di confluenza tra acque di processo ed acque di diluizione, sullo scarico proveniente dal ciclo lavorativo - industriale -, e non sullo scarico finale. Questa è l'unica interpretazione che evita l'accertamento dopo la confluenza delle acque di processo produttivo con le acque di diluizione, con risultati non genuini: è, infatti, lo scarico proveniente dal ciclo produttivo che deve risultare nei limiti tabellari, non lo scarico finale - unito ad acque di diluizione. In tema di inquinamento idrico, la norma sul metodo di prelievo per il campionamento dello scarico ha carattere procedimentale e non sostanziale e, dunque, non ha natura di norma integratrice della fattispecie penale, ma rappresenta il mero criterio tecnico ordinario per il prelevamento, ben potendo il giudice, tenuto conto delle circostanze concrete, motivatamente ritenere la rappresentatività di campioni raccolti secondo metodiche diverse.
TAR Sicilia (CT) Sez. II n. 3042 del 17 ottobre 2023
Urbanistica.Articolo 34 TUE e quantifdicazione della sanzione sostitutiva
In tutti i casi in cui debba farsi applicazione della sanzione sostitutiva di cui all'art. 34, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 la quantificazione è per legge affidata ai parametri di calcolo indicati dai citati articoli 14 e 22 della legge n. 392/1978 e non è nella libera disponibilità del Comune. La legge n. 392/1978, tuttavia, contempla due distinti criteri di calcolo del costo di produzione a seconda della data di edificazione degli edifici: ai sensi dell'art. 14, per gli immobili la cui costruzione è stata ultimata entro il 31 dicembre 1975, il costo base a metro quadrato è fissato direttamente dalla legge; ai sensi dell'art. 22, per gli edifici realizzati successivamente al 31 dicembre 1975 e con destinazione residenziale, il costo base di produzione a metro quadrato è invece determinato non in un ammontare fisso, ma annualmente con d.P.R..
Cass. Sez. III n.42237 del 17 ottobre 2023 (UP 14 set 2023)
Pres. Ramacci Est. Galanti Ric.Bonfé ed altri
Rifiuti.Terre e rocce da scavo e onere probatorio
L’applicazione della disciplina sulle terre e rocce da scavo, nella parte in cui sottopone i materiali da essa indicati al regime dei sottoprodotti e non a quello dei rifiuti, è subordinata alla prova positiva, gravante sull’imputato, della sussistenza delle condizioni previste per la sua operatività, in quanto trattasi di disciplina avente natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria.
TAR Puglia (LE) Sez. I n. 1134 del 16 ottobre 2023
Elettrosmog.5G e principio di precauzione
Il c.d. « principio di precauzione », di derivazione comunitaria, impone che quando sussistono incertezze o un ragionevole dubbio riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure di protezione senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l'effettiva esistenza e la gravità di tali rischi; l'attuazione del principio di precauzione comporta dunque che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche. Se ciò è vero, non va del pari trascurato che sul piano procedurale, l'adozione di misure fondate sul principio di precauzione è condizionata al preventivo svolgimento di una valutazione quanto più possibile completa dei rischi calata nella concretezza del contesto spazio temporale di riferimento, ma non può legittimare una interpretazione delle disposizioni normative, tecniche ed amministrative vigenti in un dato settore che ne dilati il senso fino a ricomprendervi vicende non significativamente pregiudizievoli dell'area interessata; la situazione di pericolo deve essere potenziale o latente ma non meramente ipotizzata e deve incidere significativamente sull'ambiente e la salute dell'uomo; sotto tale angolazione il principio di precauzione non consente ex se di attribuire ad un organo pubblico un potere di interdizione di un certo progetto o misura; in ogni caso il principio di precauzione affida alle autorità competenti il compito di prevenire il verificarsi o il ripetersi di danni ambientali ma lascia alle stesse ampi margini di discrezionalità in ordine all'individuazione delle misure ritenute più efficaci, economiche ed efficienti in relazione a tutte le circostanze del caso concreto
Produttore giuridico: “revirement” della Cassazione ?
di Stefano MAGLIA e Elena MUSSIDA
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