Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Corte di Giustizia (Quinta Sezione) 20 aprile 2023
«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2009/28/CE – Promozione dell’energia da fonti rinnovabili – Articolo 16, paragrafo 2, lettera c) – Accesso alle reti di trasmissione e di distribuzione – Accesso prioritario all’elettricità prodotta da fonti rinnovabili – Produzione da fonti energetiche sia rinnovabili sia convenzionali»
Cass. Sez. III n. 14287 del 5 aprile 2023 (CC 11 gen 2023)
Pres. Andreazza Est. Aceto Ric. Mazziotti ed altri
Urbanistica.Trasmissione ordine di demolizione agli eredi ed obblighi del PM
La trasmissibilità dell’ordine di demolizione agli eredi dell’autore dell’abuso (e ai suoi aventi causa) non comporta, a carico del pubblico ministero, alcun dovere di accertamento della qualità di “erede” che vada oltre la semplice constatazione dell’essere “chiamato all’eredità”, ai sensi dell’art. 460 cod. civ.; in altre parole, operando la trasmissione “ope legis”, la notifica dell’ingiunzione emessa dal PM non ha alcun effetto costitutivo né novativo dell’obbligo già contenuto nella sentenza, ma solo ricognitivo dei suoi attuali destinatari, con la conseguenza che il PM non è tenuto ad accertare preventivamente che l’attuale destinatario dell’ordine stesso abbia nel frattempo accettato l’eredità (in maniera espressa o tacita), costituendo la chiamata all’eredità legittima presunzione della qualità di erede, soprattutto quando si tratti di persone che avevano con il “de cuius” una relazione qualificata ai sensi dell’art. 536 cod. civ.
TAR Lazio (RM) Sez. VI n. 3649 del 6 marzo 2023
Ambiente in genere.Caratteristiche della VIA
La V.I.A. è configurata come procedura amministrativa di supporto per l'autorità competente finalizzata ad individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali di un'opera, il cui progetto è sottoposto ad approvazione o autorizzazione. In altri termini, trattasi di un procedimento di valutazione ex ante degli effetti prodotti sull'ambiente da determinati interventi progettuali, il cui obiettivo è proteggere la salute umana, migliorare la qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie, conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema, promuovere uno sviluppo economico sostenibile (cfr. art. 3, direttiva n. 85/337/CEE e successive modifiche apportate dalla direttiva n. 97/11/CE). Essa mira a stabilire, e conseguentemente governare in termini di soluzioni più idonee al perseguimento di ridetti obiettivi di salvaguardia, gli effetti sull'ambiente di determinate progettualità. Tali effetti, comunemente sussumibili nel concetto di "impatto ambientale", si identificano nella alterazione "qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa" che viene a prodursi sull'ambiente, laddove quest'ultimo a sua volta è identificato in un ampio contenitore, costituito dal "sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti" (art. 5, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 152 del 2006). L’istituto è finalizzato alla tutela preventiva dell’ambiente inteso in senso ampio le scelte effettuate hanno natura ampiamente discrezionale considerati i valori primari ed assoluti coinvolti. Conseguentemente, nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale, l’amministrazione esercita una amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verificazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti
Cass. Sez. III n. 15453 del 13 aprile 2023 (UP 23 mar 2023)
Pres. Galterio Est. Liberati Ric. Senestrali
Caccia e animali.Reato di maltrattamento
La fattispecie di cui all'art. 544 ter cod. pen. si caratterizza quale reato a forma libera, modellato sullo schema dell'art. 582 cod. pen., di guisa che è sufficiente che l’azione sia causale rispetto all'evento tipico. Accanto a una condotta generatrice di lesioni, si colloca altra condotta, ugualmente rilevante sul piano penale, che attenti al benessere dell'animale e alle sue caratteristiche etologiche attraverso comportamenti incompatibili con le esigenze naturali dell'animale che vanno inscindibilmente salvaguardate. Peraltro, la nozione di comportamenti insopportabili per le caratteristiche etologiche non assume un significato assoluto (come raggiungimento di un limite oltre il quale l'animale sarebbe annullato), ma un significato relativo inteso quale contrasto con il comportamento proprio della specie di riferimento come ricostruita dalla scienza naturale. E, in questo senso, la collocazione degli animali in ambienti inadatti alla loro naturale esistenza, inadeguati dal punto di vista delle dimensioni, della salubrità, delle condizioni tecniche vale certamente a integrare la fattispecie nei termini oggi richiesti dal legislatore
TAR Lazio (RM) Sez. II n. 4926 del 21 marzo 2023
Rifiuti.Determinazione delle tariffe per la ta.ri.
La tariffa della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) deve essere adeguata al “metodo normalizzato” di determinazione delle tariffe di cui al d.P.R. n. 158/1999 (che comporta che alla maggiore capacità di produzione dei rifiuti corrisponda, quindi, una maggiore tassazione), nonchè, prima ancora, al più generale e immanente principio di matrice comunitaria per cui “chi inquina paga” (codificato agli artt. 191-192 del Trattato sul Funzionamento UE, nonché all’art. 15 della direttiva 2006/12/CE in tema di rifiuti), in base al quale il costo degli interventi di eliminazione degli agenti inquinanti e del ripristino di condizioni ambientali accettabili deve gravare interamente sul responsabile dell’inquinamento. Ne discende che il costo del servizio presuppone una esatta quantificazione dei rifiuti prodotti, imponendo il principio in parola - nonché quello di proporzionalità, che ne rappresenta un corollario - un’esatta corrispondenza tra quantità e qualità di rifiuti prodotti e tariffe applicate
Cass. Sez. III n. 15238 del 12 aprile 2023 (UP 13 gen 2023)
Pres. Ramacci Est. Andronio Ric. Cesarulo
Rifiuti.Reato di inottemperanza alla ordinanza di rimozione dei rifiuti
Il reato di cui all’art. 255, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 ha natura permanente e la scadenza del termine per l’adempimento non indica il momento di esaurimento della condotta, bensì l’inizio della fase di consumazione che si protrae sino al momento dell’ottemperanza all’ordine ricevuto. Tale principio muove dal presupposto che la natura di reato omissivo permanente della contravvenzione è individuata tenendo conto del fatto che il termine per l’adempimento di quanto indicato nell’ordinanza è fissato al solo fine di stabilire il regolare e tempestivo adempimento della prescrizione, che può essere adempiuta in modo utile, sia pure tardivo; sicché non viene meno l’obbligo di agire anche dopo la scadenza del termine.
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