Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez.VI n. 2559 del 10 marzo 2023
Beni ambientali.Territori costieri
I territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia siano considerati aree tutelate per legge ex art. 142, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 42/2004, rientrando, quindi, nella categoria dei beni paesaggistici di cui all’art. 136 del medesimo articolato normativo. La scelta legislativa assegna, quindi, protezione giuridica ai territori costieri, preservandoli da possibili lesioni esteriori che possano intaccare non solo la dimensione naturalistica ma, altresì, collettiva e identitaria che caratterizza le coste. Deve, infatti, considerarsi come il percorso normativo in tema di tutela dei beni paesaggistici muova da una concezione relazionale delle ragioni del valore culturale cui la tutela è funzionale. Il paesaggio non è, infatti, considerato nella sua dimensione strettamente territoriale e indifferenziata, ma, dando continuità alla matrice dell’accezione storicistica di paesaggio (manifesta nei lavori preparatori della L. n. 1497/1939 e nella L. n. 733/1922), nell’essere “rappresentazione materiale e visibile dell’identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali” (art. 131, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004). Il paesaggio ha, quindi, un immanente valore culturale che emerge, del resto, dalla stessa disposizione di cui all’art. 9, comma 2, della Costituzione, ove l’espressione “della Nazione”, figura – come notato in dottrina – come specificazione speculare, connotativa sia in relazione al patrimonio storico e artistico che al paesaggio. In queste coordinate generali si ascrivono, pertanto, anche le coste alle quali, come spiegato, la previsione di cui all’art. 142, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 42/2004, assegna quel valore culturale immanente alla nozione giuridica di paesaggio e che, come evidenziato supra, costituisce, al contempo, la ragione fondante e il parametro della tutela. Il valore culturale del paesaggio costiero si afferma non soltanto in ragione del dato di natura (che in sé risulterebbe tutelabile mediante strumenti diversi, calibrati sugli aspetti ambientali e naturali), ma in considerazione della valenza identitaria che le coste assumono, quali parti della “forma” del Paese e testimonianze materiali della storia millenaria di una penisola che ha avuto nelle proprie coste il crocevia delle partenze, dei ritorni e degli approdi degli uomini e delle civiltà che hanno concorso a determinare l’identità della Nazione italiana.
Cass. Sez. III n. 12014 del 22 marzo 2023 (UP 23 feb 2023)
Pres. Ramacci Est. Mengoni Ric. Reda
Rumore.Reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone
L'affermazione di responsabilità per il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone non implica, attesa la natura di illecito di pericolo presunto, la prova dell'effettivo disturbo di più persone, essendo sufficiente l'idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen., non sono necessarie né la vastità dell'area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo ad un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito ristretto, come un condominio
Consiglio di Stato Sez. IV n. 2649 del 14 marzo 2023
Rumore.Elisuperficie
Nel caso di singoli e occasionali trasporti medici di emergenza come quelli relativi ad un ospedale – e il trasporto di un paziente con eliambulanza è sostanzialmente per definizione un intervento di emergenza- il pilota può a sua discrezione e responsabilità utilizzare una struttura come elisuperficie occasionale, senza essere soggetto ai limiti di emissione acustica, potendo invocare a buon diritto la disciplina del d.m. 31 ottobre 1997. L’esistenza di effettive condizioni di emergenza potrebbe peraltro essere agevolmente, nel caso di necessità, fatta constare dai sanitari che accompagnano il paziente ovvero comunque sovraintendono al suo trasporto (fattispecie relativa a struttura che si è ritenuto non autorizzabile sotto il profilo acustico una volta per tutte come “elisuperficie”, ma ritenuta utilizzabile di volta in volta come elisuperficie occasionale per lo scopo al quale in concreto si prevede essa possa servire).
Cass. Sez. III n. 11796 del 21 marzo 2023 (CC 23 feb 2023)
Pres. Ramacci Est. Mengoni Ric. Iesu
Urbanistica.Piano casa Regione Campania
Non può essere condivisa l’interpretazione della L.R. Campania 19\2009 secondo cui mentre l’art. 5 riguarderebbe immobili di natura residenziale (per i quali sarebbe incentivato il “rinnovamento”, con interventi di demolizione e ricostruzione, e con la possibilità di aumentare l'originaria volumetria), l’art. 6-bis avrebbe ad oggetto solo quelli di natura agricola (per i quali il proprietario avrebbe la possibilità di mutare la destinazione solo per adibirli ad uso residenziale del proprio nucleo familiare o per incentivare l'espansione di attività connesse all'azienda agricola), e che le due fattispecie si distinguerebbero per diverso interesse perseguito e per differente natura urbanistica dei beni oggetto dello stesso interesse. La relazione tra i due articoli si atteggia infatti in modo differente, nel senso che l’art. 6-bis trova applicazione sempre quando un intervento edificatorio coinvolga un'area agricola, ammettendolo nei limitati termini della modificazione della destinazione d’uso degli immobili o di loro parte, regolarmente assentiti, per le sole finalità previste; l’art. 5, invece, consente interventi di demolizione e di ricostruzione (con incremento di volumetria) all'interno dell'area nella quale l'edificio esistente è ubicato a condizione che questa non abbia destinazione diversa, ad esempio agricola, e dunque permette interventi con caratteri di ben più ampia portata, non ricorrendo quelle particolari esigenze di tutela del territorio, e di rispetto della relativa pianificazione, che possono coinvolgere aree con destinazione non residenziale, tra le quelle agricole.
Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.
Corte costituzionale n.68 del 13 aprile 2023
Oggetto: Edilizia e urbanistica - Agricoltura - Norme della Regione Toscana - Attività agrituristica - Immobili destinati all'attività agrituristica - Previsione che possono essere utilizzati per l'attività agrituristica trasferimenti di volumetrie di cui agli artt. 71, c. 2, e 72, c. 1, lett. a), della l. reg.le n. 65 del 2014, all'interno del medesimo territorio comunale o all'interno della proprietà aziendale la cui superficie sia senza soluzione di continuità e ricada parzialmente in territori di Comuni confinanti, a condizione che si configurino come uno degli interventi specificati - Denunciata previsione di nuove edificazioni finalizzate all'attività agrituristica, in violazione dei limiti e dei parametri posti dalla legge n. 1150 del 1942 [Legge urbanistica] - Contrasto con i principi fondamentali in materia di governo del territorio di cui alla legge n. 1150 del 1942, che impongono il rispetto dei limiti inderogabili di densità edilizia, come declinati per le zone agricole dal decreto interministeriale Ministro lavori pubblici n. 1444 del 1968.
Denunciata delocalizzazione di volumi originariamente esistenti in altre porzioni del territorio comunale o del territorio di altri Comuni - Elusione dei limiti all'edificazione residenziale in zona agricola - Incidenza sulla pianificazione paesaggistica - Contrasto con le previsioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio - Violazione dell'impegno assunto dalla Regione con il Piano di indirizzo territoriale [PIT] a consentire l'edificazione di nuovi volumi in zona agricola in casi eccezionali e residuali - Abbassamento del livello della tutela del paesaggio.
Dispositivo: illegittimità costituzionale
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