Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. VI n. 2864 del 14 aprile 2022
Urbanistica.Regime sanzionatorio per interventi edilizi realizzati con titolo abilitativo poi dichiarato illegittimo
Il fondamento del regime sanzionatorio più mite riservato dal legislatore agli interventi edilizi realizzati in presenza di un titolo abilitativo che solo successivamente sia stato dichiarato illegittimo ‒ rispetto al trattamento ordinariamente previsto per le ipotesi di interventi realizzati in originaria assenza del titolo ‒ va rinvenuto nella specifica considerazione dell’affidamento riposto dall’autore dell’intervento sulla presunzione di legittimità e comunque sull’efficacia del titolo assentito. A tal fine, all’amministrazione si impone di verificare se i vizi formali o sostanziali (accertati in sede giurisdizionale) siano emendabili, ovvero se la demolizione sia effettivamente possibile senza recare pregiudizio ad altri beni o opere del tutto regolari. In presenza degli anzidetti presupposti per convalidare l’atto, «[l]’integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all’articolo 36» del testo unico (art. 38, comma 2, del d.P.R. 380 del 2001).
Consiglio di Stato Sez. VI n. 2840 del 14 aprile 2022
Urbanistica.Serre solari
Le c.d. “serre solari” o “serre solari bioclimatiche” sono sistemi solari passivi per il miglioramento dell’efficienza energetica, realizzate in aderenza a edifici e utilizzate per captare la radiazione solare e mitigare il clima interno dei locali. Esse, pertanto, non vengono realizzate con lo scopo di ricavare un’area utilizzabile esterna agli edifici, ma specificamente per realizzare un risparmio energetico, e per tale ragione vengono autorizzate, dal punto di vista edilizio, come impianti che non creano superficie né volumetria utile. Dunque, pur costituendo un manufatto che, fisicamente, racchiude un certo volume ed una certa superficie, le serre solari sono sostanzialmente equiparabili ad impianti tecnici, con superficie e volumetria inesistente, come tali esonerati dall’obbligo di rispettare quei parametri urbanistici per i quali la superficie e la volumetria sono rilevanti; per tale ragione non possono essere attrezzate o arredate in modo da consentire di utilizzarle quali locali nei quali si estende l’attività propria dell’edificio. Neppure possono essere qualificate quali “locali tecnici”, non essendo loro scopo quello di contenere e riparare impianti tecnici: l’atto che ne autorizza la costruzione, pertanto, non implica alcuna autorizzazione all’uso, sia pure per limitati scopi, della superficie e della volumetria in esse racchiuse.
Consiglio di Stato Sez. VII n. 2716 del 11 aprile 2022
Ambiente in genere.Demanio e cessazione utilità pubblica del bene
Nel caso del demanio, la sopravvenuta cessazione dell’utilità pubblica del bene può, al più, giustificare l’adozione da parte dell’amministrazione proprietaria (o di altra indicata dalla legge) di un atto esplicito di sdemanalizzazione; tuttavia, finché non intervenga una determinazione espressa in tal senso, il bene demaniale continua ad essere tale, giacché i criteri che regolano in origine tale appartenenza sono stabiliti direttamente dalla legge.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 2702 del 11 aprile 2022
Rifiuti.Gessi di defecazione
Le disposizioni europee e nazionali hanno posto in evidenza l’obiettivo di limitare e ottimizzare l’utilizzo dei fertilizzanti e, in tale ambito, dei correttivi del pH del terreno, sì da ridurre la dispersione nell’ambiente delle componenti azotate.
A tale finalità corrisponde l’innalzamento del coefficiente di efficienza dei fertilizzanti e, segnatamente, dei gessi di defecazione. Né sussistono elementi per dedurre un effetto incongruo riveniente dalla modifica del coefficiente introdotta. Il valore del coefficiente non può che essere convenzionale, costituendo esso un parametro di riferimento – dal contenuto lato sensu precettivo – per l’utilizzazione dei diversi tipi di concime, la cui resa effettiva è determinata da molteplici fattori di contesto specifico. Trova coerente spiegazione, quindi, la scelta di una regione di affidarsi all’aumento del coefficiente per spingere in direzione di una maggiore attenzione degli operatori all’uso ottimale dei vari tipi di concime e alle conseguenze ulteriori in termini di minore dispersione di sostanze a base di azoto.
Corte costituzionale n. 115 del 9 maggio 2022
Oggetto: Ambiente - Parchi e riserve naturali - Norme della Regione Lazio - Modifica della perimetrazione del Parco naturale regionale dell'Appennino "Monti Simbruini", istituito con la legge regionale n. 8 del 1983.
Dispositivo: non fondatezza
TAR Lombardia (MI) Sez. II n. 852 del 14 aprile 2022
Urbanistica.Legittimazione al ricorso di ente collettivo
L’ente esponenziale agisce a tutela dell’interesse omogeneo del gruppo, non dell’interesse particolare del singolo. L’utilità perseguita con il ricorso non è la rimozione di una lesione già verificatasi nella sfera giuridica della singola impresa (non potendo, anzi, l’ente esponenziale giammai sostituirsi al singolo ed agire in giudizio per far valere una lesione subita dall’individuo appartenente al gruppo dei cui interessi omogenei si fa portatore), ma è la rimozione di una lesione subita dal gruppo in quanto tale (fattispecie relativa ad associazione, ente collettivo, istituito per la tutela degli interessi omogenei dei soggetti proprietari di immobili, di cui l'associazione è ente esponenziale).
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