Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. VI n. 7426 del 8 novembre 2021
Urbanistica.Demolizione abuso edilizio ed esigenza di valutazione globale
La valutazione di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere deve effettuarsi in modo globale e non in termini atomistici. La considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprendere l'effettiva portata dell'operazione. In caso di abuso edilizio, infatti, non è dato scomporne una parte per negare l'assoggettabilità ad una determinata sanzione demolitoria, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante bensì dall'insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni. Nel caso di assenza di autorizzazione paesaggistica, anche qualora si tratti di opere realizzabili mediante d.i.a., l'art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 impone di adottare un provvedimento di demolizione per tutte le opere che siano, comunque, costruite senza titolo in aree sottoposte a vincolo paesistico.
Cass. Sez. III n. 42631 del 22 novembre 2021 (UP 15 set 2021)
Pres. Lapalorcia Est. Galterio Ric. Banti
Rifiuti.Caratteristiche del delitto di attività organizzate per il traffico illecito
Come si ricava dalla previsione di legge, per il perfezionamento del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti si richiede la predisposizione di una vera, sia pure rudimentale, organizzazione professionale con allestimento di mezzi ed impiego di capitali (cui rimanda la menzione di “attività continuative organizzate”), con cui gestire in modo continuativo ed illegale, ingenti quantitativi di rifiuti: da ciò deriva ai fini del perfezionamento del reato la necessità di una pluralità di condotte in continuità temporale, relative ad una o più delle diverse fasi nella quali si concretizza ordinariamente la gestione dei rifiuti, costituendo, pertanto, la pluralità delle suddette condotte un elemento costitutivo dello stesso delitto, la cui commissione configura un’unica violazione di legge. Ne deriva che l’antigiuridicità della condotta dipende dalla configurazione unitaria del reato, perdendo al suo interno le singole condotte la loro autonoma rilevanza. Da qui l’infondatezza della assimilabilità della suddetta figura criminosa al reato continuato.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 7543 del 12 novembre 2021
Urbanistica.Prova della data e formazione del silenzio assenso sull’istanza di condono
La prova del richiedente il condono in ordine alla data di ultimazione dei lavori deve essere rigorosa e deve fondarsi su documentazione certa e univoca e comunque su elementi oggettivi, dovendosi, tra l'altro, negare ogni rilevanza a dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o a semplici dichiarazioni rese da terzi, in quanto non suscettibili di essere verificate. In materia di condono edilizio la formazione del silenzio assenso per decorso del termine di ventiquattro mesi, postula che l'istanza sia assistita da tutti i presupposti di accoglibilità, non determinandosi ope legis la regolarizzazione dell'abuso, in applicazione dell'istituto del silenzio assenso, ogni qualvolta manchino i presupposti di fatto e di diritto previsti dalla norma quando la documentazione allegata all'istanza non risulti completa ovvero quando la domanda si presenti dolosamente infedele
Cass. Sez. III n. 41589 del 16 novembre 2021 (UP 15 ott 2021)
Pres. Rosi Est. Semeraro Ric. Nicolini
Urbanistica.Provvedimenti autorità amministrativa e scusabile convincimento di liceità della condotta
Non sussiste un «fatto positivo dell'autorità amministrativa» idoneo a produrre uno scusabile convincimento di liceità della condotta posta in essere nel caso in cui il comune sospenda il titolo abilitativo ed impone il divieto di prosecuzione dei lavori. A seguito di tale comunicazione l’interessato non dovrebbe consentire la prosecuzione dei lavori e neanche limitarsi ad affidarsi alle argomentazioni del suo tecnico. In tale situazione si è in presenza di un mero convincimento soggettivo, non confortato da provvedimenti espressi dell'autorità amministrativa – anzi di contrario avviso – né da richieste di chiarimenti sul punto alla pubblica amministrazione. Tali condotte non sono idonee ad escludere la sussistenza della colpa normativamente richiesta per la punibilità dell'agente.
TAR Emilia Romagna (PR) Sez. I n. 268 del 9 novembre 2021
Urbanistica.Trasformazione di una cantina in abitazione
La trasformazione di una cantina in abitazione è una ristrutturazione edilizia, poiché la cantina e l’abitazione hanno natura differente: pertinenziale la prima e di unità immobiliare autonoma la seconda; la predetta trasformazione, invero, comporta l’aumento un aumento delle unità immobiliari dell’edificio e un conseguente aumento del carico urbanistico. Sul punto, ai fini della distinzione tra ristrutturazione e manutenzione, è determinante più che l’aspetto quantitativo quello qualitativo e, pertanto, a prescindere dalla vastità delle opere, il cambiamento della destinazione d’uso comporta ex se una ristrutturazione
Consiglio Stato Ad. Plen. n. 22 del 9 dicembre 2021
Urbanistica.Criterio della vicinitas ai fini della legittimazione ad impugnare i singoli titoli edilizi
Nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, riaffermata la distinzione e l’autonomia tra la legittimazione e l’interesse al ricorso quali condizioni dell’azione, è necessario che il giudice accerti, anche d’ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato. L’interesse al ricorso correlato allo specifico pregiudizio derivante dall’intervento previsto dal titolo autorizzatorio edilizio che si assume illegittimo può comunque ricavarsi dall’insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso; l’interesse al ricorso è suscettibile di essere precisato e comprovato dal ricorrente nel corso del processo, laddove il pregiudizio fosse posto in dubbio dalle controparti o la questione rilevata d’ufficio dal giudicante, nel rispetto dell’art. 73, comma 3, c.p.a. Nelle cause in cui si lamenti l’illegittimità del titolo autorizzatorio edilizio per contrasto con le norme sulle distanze tra le costruzioni imposte da leggi, regolamenti o strumenti urbanistici, non solo la violazione della distanza legale con l’immobile confinante con quello del ricorrente, ma anche quella tra detto immobile e una terza costruzione può essere rilevante ai fini dell’accertamento dell’interesse al ricorso, tutte le volte in cui da tale violazione possa discendere con l’annullamento del titolo edilizio un effetto di ripristino concretamente utile, per il ricorrente, e non meramente emulativo (segnalazione Ing. M. Federici).
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