Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 13281 del 9 aprile 2021 (UP 23 mar 2021)
Pres. Andreazza Est. Sessa Ric. Masselli
Rifiuti.Operatività della causa di non punibilità prevista dall’art. 257, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006
L’operatività della causa di non punibilità prevista dall’art. 257, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006 è collegata alla bonifica del sito in osservanza ai progetti approvati ai sensi degli artt. 242 e ss. del D.Lgs. cit., trova applicazione, per espressa previsione normativa, solo con riguardo ai «… reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1», ossia relativamente a reati che, per un verso, siano diversi da quello in relazione al quale è intervenuta la bonifica del sito inquinato e che, per altro verso, rientrino nel genus degli illeciti ambientali. Tale natura, tuttavia, non può riconoscersi al reato previsto dall’art. 677, commi 2 e 3, cod. pen., per cui v’è stata condanna, che appartiene al novero delle contravvenzioni concernenti la pubblica incolumità, nelle quali l’interesse tutelato è, per l’appunto, quello alla salvaguardia dell’incolumità pubblica.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 3665 del 10 maggio 2021
Urbanistica.Destinazione d’uso di un immobile
La destinazione d’uso è oggettiva, cioè riferita alla tipologia di attività generalmente ammissibile, non meramente soggettiva, in base alla tipologia di soggetti coinvolti
TAR Sicilia (CT) Sez. I n. 1082 del 8 aprile 2021
Ambiente in genere. ZPS, SIC e aree protette
Le ZPS -insieme ai SIC -costituiscono la Rete Natura 2000 concepita ai fini della tutela della biodiversità europea attraverso la conservazione degli habitat naturali e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario. Le ZPS, non sono aree protette nel senso tradizionale e non rientrano nella legge quadro sulle aree protette n. 394/91, sono previste e regolamentate dalla direttiva comunitaria 79/409 "Uccelli", recepita dall'Italia dalla legge sulla caccia n. 157/92, obiettivo della direttiva è la "conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico", che viene raggiunta non soltanto attraverso la tutela delle popolazioni ma anche proteggendo i loro habitat naturali, con la designazione delle Zone di protezione speciale. L’individuazione e la delimitazione dei SIC e delle ZPS avviene sulla base di regole procedurali del tutto peculiari e la delimitazione dei siti e delle zone in questione non risulta disciplinata dalla normativa in tema di predisposizione dell’elenco ufficiale delle aree naturali protette di cui alla l. 394 del 1991. Al riguardo, se per un verso è possibile che una ZPS ricada all’interno di un’area naturale protetta ai sensi della l. 394, cit., per altro verso tale considerazione conferma e non esclude la diversità ontologica che caratterizza le due figure
Cass. Sez. III n. 13263 del 9 aprile 2021 (UP 10 feb 2021)
Pres. Lapalorcia Est. Reynaud Ric. Volpi
Urbanistica.Rimozione delle opere abusive e applicazione art. 131-bis cp
Pur essendo vero che per la valutazione sulla particolare tenuità dell’offesa di cui all’art. 131 bis cod. pen. non è del tutto indifferente considerare se, e fino a quando, perdurino le conseguenze lesive di un reato permanente, da un lato va ribadito che per tale giudizio occorre innanzitutto esaminare l’oggettiva gravità del danno arrecato all’interesse protetto al momento della consumazione del reato, d’altro lato non può appunto attribuirsi valore positivo ad una condotta riparatrice non immediata e, soprattutto, non spontanea, ma imposta sotto minaccia dell’applicazione di ulteriori sanzioni, anche gravi (si allude all’acquisizione gratuita dell’area interessata al patrimonio comunale, ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001).
TAR Lombardia (MI) Sez. III n. 896 del 7 aprile 2021
Ambiente in genere.VAS e modifiche minori
Nell’art 6, comma 3, del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, s’individuano le ipotesi sottratte alla VAS, dando alternativamente rilievo all’incidenza del piano su «piccole aree a livello locale», ovvero, alla circostanza che si tratti «modifiche minori» del piano medesimo. Trattandosi di condizioni da leggersi come alternative fra loro e non come cumulative, se ne ricava che, così come l’incidenza su un’area geograficamente ristretta non esclude la VAS, qualora il piano è valutato come idoneo a produrre impatti significativi sull’ambiente, per converso, anche una modifica di piano che abbracci un ambito esteso può non essere assoggettata a VAS, ove da essa non conseguano impatti significativi sull’ambiente. L’aggettivo «minori», riferito alle modifiche di piano, per assumere un significato utile e non essere relegato al rango di inutile doppione dell’altra previsione, concernente i piani che interessano piccole aree, quindi, non può che riferirsi a qualcosa di diverso dall’ambito geografico o territoriale di riferimento. Ne consegue che, “le modifiche minori” non sono tali perché riferite ad una porzione limitata di territorio, ma in quanto, lungi dal porsi come un rifacimento del piano, ne modificano soltanto alcuni aspetti, senza produrre sulle componenti ambientali conseguenze eccedenti quelle già investigate nella procedura di VAS svolta per il piano originario
Fanghi da depurazione in agricoltura, nessuna transizione ecologica
di Gianfranco AMENDOLA
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