Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Marche Sez. I n. 192 del 8 febbraio 2021
Rifiuti.Proprietario incolpevole e misure di prevenzione
Il proprietario non responsabile dell'inquinamento è tenuto a adottare le misure di prevenzione di cui all'art. 240, comma 1, lett. i) e le misure di messa in sicurezza d'emergenza, non anche la messa in sicurezza definitiva, né gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale. Il proprietario del terreno sul quale sono depositate sostanze inquinanti, che non sia responsabile dell'inquinamento (c.d. proprietario incolpevole), è tenuto solo ad adottare le misure di prevenzione, mentre gli interventi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino gravano sul responsabile della contaminazione, ossia su colui al quale sia imputabile l'inquinamento; la P.A. competente, qualora il responsabile non sia individuabile o non provveda agli adempimenti dovuti, può adottare d'ufficio gli accorgimenti necessari e, se del caso, recuperare le spese sostenute attraverso un'azione di rivalsa verso il proprietario, il quale risponde nei soli limiti del valore di mercato del sito dopo l'esecuzione degli interventi medesimi
Non esiste l’autorizzazione sismica a sanatoria. Alias: Dopo la semina c’è il raccolto.
(Commento a TAR Campania, Napoli, n° 1347/2021, depositata il 01.03.2021)
di Massimo GRISANTI
Cass. Sez. III n. 7404 del 25 febbraio 2021 (PU 21 gen 2021)
Pres. Izzo Est. Scarcella Ric. Pisano
Urbanistica.Reati edilizi e momento consumativo
In tema di reati edilizi, ogniqualvolta intercorra uno iato tra la data di accertamento e quella della sentenza di primo grado, occorre un quid pluris al fine di poter desumere che l’attività illecita si è protratta in epoca successiva all’accertamento, così da dimostrare la non intervenuta cessazione della condotta antigiuridica. Se è ben vero che deve assegnarsi valore esclusivamente processuale e non di inversione dell'onere della prova alla regola secondo cui, qualora la contestazione di un reato permanente sia formulata con il semplice richiamo alla data di accertamento dell'illecito, non occorre che vengano specificati gli ulteriori momenti di verifica della violazione, di talché, in base a detta regola, qualora dagli atti emerga la prova che la condotta illecita è proseguita anche dopo la data dell'accertamento, il giudice può tenerne conto, anche in assenza di ulteriore contestazione, è tuttavia altrettanto vero che lo stesso giudice non può, invece, mancando la suddetta prova, assegnare all'imputato il compito di dimostrare che egli non ha perseverato nell'illecito ma deve piuttosto ritenere, per il principio "in dubio pro reo", che vi sia stata desistenza, assumendo quindi, come data di consumazione del reato, anche ai fini della prescrizione, quella dell'accertamento
TAR Umbria Sez. I n. 152 del 2 marzo 2021
Ambiente in genere.VIA e principio di precauzione
L’ordinamento, nell’indicare in termini generali gli interventi da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA (con gli allegati alla parte seconda del Codice dell’ambiente) e nel prevedere, in chiave di maggior tutela ambientale, la riduzione delle soglie dimensionali degli interventi da sottoporre a screening (con le Linee guida di cui al d.m. n. 52/2015), ha individuato il punto di equilibrio tra le esigenze presidiate dal principio di precauzione e gli interessi economici antagonisti (sdegnalazione Avv. M. Bromuri)
TAR Lombardia (BS) Sez. I n. 142 del 10 febbraio 2021
Rifiuti.Concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) e concentrazioni soglia di rischio (CSR)
Le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) sono i livelli di contaminazione delle matrici ambientali il cui superamento qualifica un sito come potenzialmente inquinato, circostanza che comporta la necessità di effettuarne la caratterizzazione e l’analisi di rischio sito specifica. Le concentrazioni soglia di rischio (CSR) sono invece i livelli di contaminazione specifici -individuati con l’analisi rischio sito specifica- il cui superamento qualifica un sito come effettivamente contaminato, con conseguente necessità di messa in sicurezza e la bonifica.In sintesi la CSC deve considerarsi un valore di attenzione, superato il quale occorre svolgere una caratterizzazione, mentre la CSR identifica il livello di contaminazione residua accettabile, calcolato mediante analisi di rischio, sul quale impostare gli interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica (Allegato 1 al Titolo V della parte Quarta del d.lgs. 142/2006).
Corte costituzionale sent. n. 29 del 3 marzo 2021
Oggetto: Paesaggio - Beni culturali - Norme della Regione Puglia - Turismo rurale - Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 20 del 1998 - Previsione che sono consentiti e fatte salve le caratteristiche architettoniche e artistiche dell'immobile, il consolidamento, il restauro e la ristrutturazione di edifici di interesse storico o artistico, al fine della trasformazione in strutture ricettive - Eventuale ampliamento vincolato alla conservazione e al recupero di manufatti sotterranei preesistenti.
Dispositivo: non fondatezza
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