Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 1714 del 1 marzo 2021
Ambiente in genere.Autorizzazione integrata ambientale (AIA)
L'autorizzazione unica ambientale costituisce il provvedimento finale di un procedimento, nel quale convergono tutti gli atti di autorizzazione, di valutazione e di assenso afferenti i campi dell'ambiente, dell'urbanistica, dell'edilizia, delle attività produttive. L'autorizzazione integrata ambientale non costituisce quindi la mera "sommatoria" dei provvedimenti di competenza degli enti chiamati a partecipare alla Conferenza di servizi, ma è un titolo autonomo caratterizzato da una disciplina specifica che consente la costruzione e la gestione dell'impianto alla stregua delle prescrizioni e delle condizioni imposte dall'autorizzazione medesima. In sostanza, le determinazioni delle amministrazioni coinvolte vengono "assorbite" nel provvedimento conclusivo, con la conseguenza che la efficacia delle prime non può che soggiacere al regime previsto per il secondo, non potendovi essere una pluralità di termini di efficacia, suscettibile di ledere il principio di certezza delle situazioni giuridiche, in contrasto con la ratio di semplificazione e concentrazione sottesa all'individuazione dello specifico modulo procedimentale rappresentato dalla Conferenza dei servizi ed alla unicità del provvedimento conclusivo
Cass. Sez. III n. 8215 del 2 marzo 2021 (PU 24 nov 2020)
Pres. Ramacci Est. Andreazza Ric. Naselli
Rifiuti.Affidamento a terzi e culpa in eligendo
L'affidamento di rifiuti a soggetti terzi al fine del loro smaltimento comporta, per il soggetto che li conferisca, precisi obblighi di accertamento tra cui, in particolare, la verifica dell'esistenza in capo al medesimo delle necessarie autorizzazioni e competenze per l'espletamento dell'incarico, la cui violazione giustifica l'affermazione della responsabilità penale per il mancato controllo a titolo di culpa in eligendo
Consiglio di Stato Sez. I n. 311 del 2 marzo 2021
Polizia giudiziaria.Guardie zoofile
La legge 189 del 2004, articolo 6, comma 2, testualmente prevede che “La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 c.p.p., alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute”. Ora, è di tutta evidenza che l’avverbio “anche” è stato utilizzato dal legislatore con riferimento “alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute”, nel senso che anche a tali figure sono estesi quei poteri di vigilanza altrimenti riconosciuti agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, e non con riferimento alla frase “con riguardo agli animali di affezione”. Ne consegue che appare più corretto il principio enunciato nella prima delle due considerate sentenze, con la conseguenza che a tali guardie particolari giurate va riconosciuto il potere di vigilanza sul rispetto delle disposizioni della legge Nn.189/2004, nonché le correlate funzioni di agente di polizia giudiziaria esclusivamente con riferimento alla tutela degli “animali da affezione”, cioè gli animali domestici.
TAR Emilia-Romagna (BO) Sez. I n.123 del 17 febbraio 2021
Ambiente in genere.Istituzione zona ZPS
L’istituzione di una zona ZPS, vale a dire di un’area idonea per estensione e/o localizzazione geografica alla conservazione delle specie di uccelli di cui all’allegato I della Direttiva 79/409/CEE, comporta che nell’area a ciò destinata siano prescritte misure speciali anche per la conservazione, nel tempo, dell’habitat all’uopo predisposto e creato per garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie di uccelli protette nell’intera area di distribuzione degli stessi. Nello specifico, in tali zone vigono prescrizioni volte a prevenire sia l’inquinamento e/o il deterioramento dell’habitat naturale sia il verificarsi di perturbazioni dannose e pregiudizievoli rispetto alle finalità perseguite dalla U.E. con l’introduzione di detta classificazione ZPS. (v. art. 4, c. 4 Direttiva citata) e, di conseguenza, rispetto all’avifauna tutelata da tale disciplina. La suddetta Direttiva è stata recepita nell’ordinamento giuridico italiano con la L. n. 157 del 1992 che, all’art. 1, ha affidato l’istituzione delle ZPS alle Regioni. Le Zone ZPS sono successivamente confluite nella rete europea dei siti ecologici da tutelare sotto il profilo ambientale denominata “Natura 2000”, con la nuova denominazione delle ZPS in Zone Speciali di Conservazione (ZCS). Detta normativa comunitaria è stata a sua volta recepita dallo Stato Italiano con il D.P.R. n. 357 del 1997, poi sostituito dal D.P.R. n. 120 del 2003.
Cass. Sez. III n. 8498 del 3 marzo 2021 (PU 5 nov 2020)
Pres. Sarno Est. Aceto Ric.Staffetti
Rifiuti.Deposito temporaneo e luogo di produzione dei rifiuti
La definizione di “deposito temporaneo dei rifiuti” è stata modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221, nel senso che per «luogo di produzione dei rifiuti» deve oggi intendersi «l’intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti», definizione ripresa tal quale dall’odierno art. 185-bis, d.lgs. n. 152 del 2006 come introdotto dall’art. 1, comma 14, d.lgs. n. 116 del 2020. Ad integrare la nozione di "collegamento funzionale" concorre non soltanto, dal punto di vista spaziale, la contiguità dell'area a tal fine utilizzata rispetto a quella di produzione dei rifiuti, ma anche la destinazione originaria della medesima in ragione dello strumento urbanistico e dell'assenza di una sua autonoma utilizzazione in concreto diversa da quella accertata
Consiglio di Stato Sez. IV n. 1490 del 19 febbraio 2021
Caccia e animali.Detenzione di fauna esotica pericolosa
La detenzione di fauna esotica pericolosa (come nel caso dei Macaca fascicularis) è disciplinata la legge n. 150/1992, ovvero dal d.lgs. n. 73/2005. Pertanto, per detenere animali esotici pericolosi, una struttura deve acquisire la licenza di giardino zoologico, di cui all’art. 4 del decreto n. 73 del 2005, ovvero la licenza all’esercizio di mostra faunistica e l’idoneità prefettizia alla detenzione di animali pericolosi di cui all’art. 6, comma 6, lettera b), della legge 150/1992. Nel secondo caso, inoltre, è necessaria anche l’acquisizione del provvedimento di esclusione di cui all’art. 2, comma 2, del d.lgs. 73/2005 e cioè di un decreto interdirettoriale adottato con provvedimento del Ministero dell’ambiente, di concerto con i Ministeri della salute e delle Politiche agricole e forestali, acquisito il parere della Commissione scientifica CITES, in quanto la mostra faunistica è una struttura che espone al pubblico animali selvatici.
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