Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Corte EDU Sez. II 4 agosto 2020
CASE OF KAMINSKAS v. LITHUANIA
(Application no. 44817/18)
Urbanistica.Ordine di demolizione e diritto all'abitazione
Non viola la CEDU l’ordine di demolizione di un manufatto in area protetta anche se si tratta dell’unica abitazione di soggetto proprietario anziano, malato e di basso reddito
TAR Toscana Sez. III n. 985 del 27 luglio 2020
Urbanistica.Ristrutturazione edilizia e rispetto dello stato attuale del fabbricato
La ristrutturazione edilizia di un edificio, ma anche la più incisiva forma di recupero consistente nella totale demolizione dello stesso per la sua successiva ricostruzione, sono ammissibili nei limiti e nel rispetto dello stato attuale del fabbricato, senza alcuna possibilità di recupero di parti strutturali che, anche se originariamente esistenti, sono successivamente venute meno per qualsiasi evenienza
Cass. Sez. III n. 23028 del 29 luglio 2020 (CC 24 giu 2020)
Pres. Izzo Est. Corbetta Ric. Barzaghi
Beni Ambientali.Delitto paesaggistico
Le ipotesi delittuose alternativamente previste dall’art.181 d.lgs. 42\2004 sono tre, come si desume dall’utilizzo delle locuzioni “o, in alternativa,” e “ovvero ancora” che separano dette ipotesi. Le prime due si riferiscono alle opere preesistenti, la terza alle nuove costruzioni; il superamento volumetrico è delineato, nel primo caso, in via alternativa, ossia in percentuale superiore al 30% oppure in termini assoluti (oltre 750 mc.), mentre nel secondo caso solo in termini assoluti (oltre i 1.000 mc.). Integra perciò il delitto contemplato dall’art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2006: quanto agli immobili preesistenti, la realizzazione abusiva dell’opera che abbia comportato: a) un aumento volumetrico superiore al trenta per cento rispetto alla volumetria della costruzione originaria, ovvero b) un ampliamento della volumetria superiore a settecentocinquanta metri cubi; con riferimento alle nuove opere, l’aumento di volumetria superiore ai mille metri cubi.
Cass. civile Sez. Tributaria ord. n. 16506 del 31 luglio 2020 (ud. 5 feb. 2020)
Pres. Chindemi Est. Balsamo Ric. Min. Giustizia
Ambiente in genere.Associazioni e pagamento contributo unificato
Rimessione alle Sezioni Unite del seguente profilo:"Se le associazioni di volontariato e le Onlus siano tenute al pagamento del contributo unificato per le attività giurisdizionali connesse alle attività istituzionali" (segnalazione Avv. M. Balletta)
TAR Calabria (RC) Sez. 1 n. 4068 del 23 luglio 2020
Rifiuti.Ordinanze contingibili ed urgenti e servizio di igiene urbana
Le ordinanze contingibili e urgenti, stante l'urgenza di provvedere, prescindono dall'imputabilità delle cause che hanno generato la situazione di pericolo cui si tratta di ovviare. L'ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco può essere emessa per tutelare il bene supremo della pubblica incolumità, e, di fronte all'urgenza del provvedere all'eliminazione della situazione di pericolo, prescinde dall'accertamento dell'eventuale responsabilità della provocazione di quest'ultimo, poiché non ha natura sanzionatoria. Pertanto, ai fini dell'adozione dell'ordinanza, non rileva chi o cosa abbia determinato la situazione di pericolo che il provvedimento è volto ad affrontare. Non è conseguentemente fondato il rilievo secondo cui difetterebbero i presupposti della straordinarietà ed imprevedibilità per essere stata la stessa amministrazione a creare la situazione di necessità, scegliendo solo a ridosso della scadenza contrattuale di reinternalizzare il servizio di igiene urbana, ed omettendo di procedere tempestivamente all’espletamento della procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione di un nuovo operatore economico cui affidarne temporaneamente lo svolgimento, nelle more dell’avvio della società in house affidataria.
Cass. Sez. III n. 23198 del 30 luglio 2020 (PU 9 lug 2020)
Pres. Liberati Est. Corbetta Ric. Cerri
Beni Ambientali.Contravvenzione art. 30 legge 394\91 reato di pericolo astratto
La fattispecie di reato di cui all’art. 30 l. 394\91 è da annoverare tra i reati di pericolo astratto: il pericolo, infatti, non compare tra gli elementi di fattispecie, né è implicitamente racchiuso nella descrizione della condotta, in quanto il legislatore ha inteso sanzionare, peraltro come mera contravvenzione, la violazione di talune misure poste a salvaguardia dei delicati equilibri presenti nell’ecosistema delle aree protette, violazione quindi di per sé pericolosa per il bene che si intende tutelare. Da questa ricostruzione, discende che non occorre accertare la concreta messa in pericolo del bene protetto, dovendo il giudice limitarsi a verificare la conformità della condotta concreta alla previsione legale, senza indagare in ordine all’effettiva messa in pericolo del bene tutelato.
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