Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Campania (NA) Sez. VI n. 2700 del 29 giugno 2020
Urbanistica.Manutenzione ordinaria o straordinaria
La actio volta alla manutenzione ordinaria o straordinaria di un fabbricato rientra nel nucleo indefettibile delle prerogative dominicali, ordinariamente incomprimibili pel tramite degli strumenti urbanistici e territoriali, le cui prescrizioni possono valere a disciplinarne e a conformarne il quomodo solo in funzione di specifiche esigenze che, solitamente, attengono alla tutela del paesaggio o del patrimonio storico artistico. Tali interventi edilizi, indi, sono ex lege ammessi anche nei Comuni e nelle zone privi di disciplina urbanistica e sono sottratti al controllo paesaggistico nei casi in cui non comportino un’alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici
Cass. Sez. III n. 19988 del 3 luglio 2020 (UP 13 giu 2020)
Pres. Aceto Est. Liberati Ric. Amelia
Rumore.Attività svolta in ambito condominiale
Perché sussista la contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen. relativamente ad attività che si svolge in ambito condominiale, è necessaria la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell'appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio
TAR Campania (NA) Sez. V n. 3086 del 14 luglio 2020
Ambiente in genere.V.I.A. postuma
Di regola, la V.I.A. costituisce un giudizio di compatibilità ambientale naturalmente preventivo e avente ad oggetto, necessariamente, un elaborato progettuale non ancora realizzato ed ancora pienamente modificabile in vista del conseguimento dei risultati prefissati dalla disciplina ambientale; nondimeno, nell'ipotesi in cui un impianto preesistente all'introduzione della Direttiva sia stato oggetto di ulteriori lavori, compiuti successivamente all'entrata in vigore della Direttiva comunitaria n. 85/337/CEE del 1985, in materia ambientale, e non sottoposti al giudizio di compatibilità ambientale, la V.I.A. dovrà essere "recuperata" rispetto a tali lavori nella fase del rilascio dell'autorizzazione o anche in sede di rinnovo della stessa; inoltre, sempre con riferimento ad un impianto preesistente all'introduzione della Direttiva, la V.I.A. si impone allorché si debba procedere al ripristino dell’autorizzazione a seguito dell'avvenuta revoca a causa di irregolarità dell'impianto e ciò, si badi, secondo quanto emerge dalla divisata giurisprudenza costituzionale, anche in assenza del compimento di opere o lavori di sorta e dunque con riferimento "agli impianti esistenti. In definitiva, dunque, il giudizio di valutazione di impatto ambientale c.d. "postumo", sebbene eccezionale, è, in linea di massima, ammesso in talune ipotesi, per garantire il c.d. "effetto utile" della Direttiva del 1985. (segnalazione Avv. M. Balletta)
TAR Campania (NA) Sez. VIII n. 2684 del 26 giugno 2020
Urbanistica.Competenze professionali geometri ed ingegneri
A norma dell'art. 16, lett. m), r.d. 11 febbraio 1929, n. 274 e dalle l. 5 novembre 1971, n. 1086 e 2 febbraio 1974, n. 64, che hanno rispettivamente disciplinato le opere in conglomerato cementizio e le costruzioni in zone sismiche, nonché dalla l. 2 marzo 1949, n. 144 (recante la tariffa professionale), la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle comportanti l'adozione — anche parziale — di strutture in cemento armato. Solo in via di eccezione, la competenza in ordine alla progettazione da parte dei geometri si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l), del medesimo art. 16, r.d. n. 274 cit., purché si tratti di piccole costruzioni accessorie nell'ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che, per la loro destinazione, non comportino pericolo per le persone. Per il resto, la suddetta competenza è, comunque, esclusa nel campo delle costruzioni civili, ove si adottino strutture in cemento armato, la cui progettazione e direzione, qualunque ne sia l'importanza, è pertanto riservata solo agli ingegneri ed architetti iscritti nei relativi albi professionali. Anche in caso di sussistenza di complessiva modestia dell’opera, quindi, è comunque necessario che, in ogni caso, i calcoli relativi alle opere in cemento armato siano curati da un professionista abilitato e solo ciò può eventualmente consentire di considerare legittimo il titolo abilitativo rilasciato su progetto redatto da un geometra. Infatti, stante quanto detto, in base al principio generale della collaborazione tra titolari di diverse competenze professionali, può essere consentito che la progettazione e direzione dei lavori relativi alle opere in cemento armato sia affidata al tecnico in grado di eseguire i calcoli necessari e di valutare i pericoli per la pubblica incolumità, e che l’attività di progettazione e direzione dei lavori, incentrata sugli aspetti architettonici della “modesta” costruzione civile, sia affidata, invece, al geometra.
Corte di giustizia (Prima Sezione) 9 luglio 2020
Danno Ambientale.Responsabilità persone giuridiche di diritto pubblico
Le persone giuridiche di diritto pubblico possono essere responsabili dei danni ambientali causati da attività svolte nell’interesse pubblico in forza di una delega ex lege, come la gestione di una stazione di pompaggio per il drenaggio di aree agricole
TAR Puglia (BA) Sez. I n. 905 del 24 giugno 2020
Rifiuti.Determinazione TARI e PEF d’ambito
Solo se si ritiene il PEF (piano economico finanziario) d’ambito completo e rispondente al principio di omnicomprensività può invocarsene la rilevanza ai fini della determinazione della tariffa TARI. Diversamente, se se ne ammette la parzialità, non può pretendersi di assumerlo quale parametro di commisurazione della stessa, ostandovi l’incontestato principio di determinazione della tariffa sulla scorta dell’integrale copertura dei costi di esercizio
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